COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 097 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OFF 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCOPOLI F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCOPOLI F.C. – ASSISIUM DISPUTATA IL 04.05.2008 A S.ERACLIO DI FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 54 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 08.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 097 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OFF 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCOPOLI F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCOPOLI F.C. - ASSISIUM DISPUTATA IL 04.05.2008 A S.ERACLIO DI FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 54 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 08.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CONFORTI RICCARDO FINO AL 31.12.2012; •PER SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CEPPI LUCIANO FINO AL 31.12.2008; •PER L’AMMENDA DI €. 300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.05.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamala società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: La Commissione ritiene che la condotta attribuita al calciatore Conforti Riccardo abbia trovato sostanziale conferma dall’attività istruttoria espletata. Il comportamento violento tenuto dal suddetto nei confronti dell’assistente arbitrale Adriano Pelliccia merita pertanto di essere congruamente sanzionato tenuto conto che lo stesso si è reso responsabile di aver spintonato l’assistente suddetto e di averlo poi colpito con uno schiaffo alla nuca provocandogli dolore; egli ha inoltre, rivolto pesanti ingiurie nei confronti della terna arbitrale. Tuttavia, a parere di questa Commissione, ferma restando la indubbia gravità dell’episodio, appare equo contenere la squalifica inflitta al Conforti dal G.S. fino al 31.12.2010. Anche per quanto riguarda il comportamento tenuto dall’allenatore Ceppi Luciano, l’istruttoria espletata ha confermato i fatti allo stesso attribuiti e la sanzione inflittagli dal G.S. merita quindi integrale conferma in quanto adeguata rispetto ai fatti stessi, così come merita conferma l’ammenda inflitta dal G.S. alla società A.S.D. Scopoli per il comportamento tenuto dai propri sostenitori. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. Scopoli e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Conforti Riccardo fino al 31.12.2010; conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
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