COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OUT DI 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIGOR VALTOPINA 2000 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – VALTOPINA DISPUTATA IL 18.05.2008 A TAVERNELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OUT DI 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIGOR VALTOPINA 2000 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE - VALTOPINA DISPUTATA IL 18.05.2008 A TAVERNELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE TESEI SIMONE FINO AL 30.06.2009. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.06.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società ed il calciatore, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Il direttore di gara non si è presentato a questa Commissione per fornire chiarimenti, nonostante la rituale convocazione. - Ciò premesso, in base al referto, appare incontrovertibile il comportamento gravemente antisportivo posto in essere dal calciatore Simone Tesei, il quale, tirava per un braccio il direttore di gara colpendolo con un gomito al petto, e quindi, lo offendeva e lo minacciava a fine gara. - Considerato tuttavia che non vi è certezza in ordine alla volontarietà del colpo al petto subito dal direttore di gara, e che in ogni caso non risulta che tale colpo abbia determinato particolari conseguenze all’arbitro stesso, si ritiene equo ridurre la sanzione a carico del calciatore nella squalifica fino al 31.12.2008. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo proposto dal società Vigor Valtopina e per l’effetto riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tesei Simone fino al 31.12.2008. _ ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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