COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OUT DI 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.V. IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – OLYMPIA THYRUS S.V. DISPUTATA IL 18.05.2008 A GABELLETTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY-OUT DI 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.V. IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – OLYMPIA THYRUS S.V. DISPUTATA IL 18.05.2008 A GABELLETTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FRABOTTA FABRIZIO FINO AL 30.04.2009. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.06.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società ed il calciatore, adducendo i seguenti : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - All’esito dell’audizione dell’arbitro, si può ritenere che la condotta tenuta dal calciatore Frabotta Fabrizio sia da inquadrare in una protesta eccessiva e scomposta concretizzatasi in una spinta all’assistente dell’arbitro e non in un comportamento propriamente violento. - Alla luce di ciò appare equo contenere la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Frabotta Fabrizio fino al 30.11.2008. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo proposto dal società Olympia Thyrus S.V. e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Frabotta Fabrizio fino al 30.11.2008. _ ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it