COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRASIMENO 92 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO 92 – PIETRAFITTA DISPUTATA IL 27.04.2008 A MUGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 30.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRASIMENO 92 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO 92 - PIETRAFITTA DISPUTATA IL 27.04.2008 A MUGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 30.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CHIORRI DANIELE PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.06.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società ed il calciatore, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione Era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Il fatto in contestazione, ovverosia i due colpi inferti dal calciatore Daniele Chiorri all’allenatore della squadra avversaria, è stato integralmente confermato dal direttore di gara a questa Commissione. - La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto sopra descritto e meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società Trasimeno 92. _ ORDINA INCAMERASI LA TASSA RECLAMO.
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