COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA (FINALE) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE – CICONIA CALCIO DISPUTATA IL 30.04.2008 A VILLANOVA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 06/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA (FINALE) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE – CICONIA CALCIO DISPUTATA IL 30.04.2008 A VILLANOVA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA CAMPO PER DUE GARE; - PER L’AMMENDA DI €. 1,200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.06.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - I fatti contestati alla società ricorrente hanno trovato sostanziale conferma dall’istruttoria svolta, né peraltro sono stati smentiti dalla A.S.D. Cicoria Calcio. - Ciò nonostante le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono eccessive nella loro entità; si ritiene pertanto equo ridurre l’ammenda ad €.800,00 e la squalifica del campo ad una sola gara. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. Ciconia Calcio e per l’effetto riduce la squalifica del campo ad una gara e l’ammenda ad €. 800,00. _ ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it