COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 03/10/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Palomba Giancarlo Presidente dell’A.S. San Nicolò; _ la società A.S. San Nicolò;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 03/10/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Palomba Giancarlo Presidente dell’A.S. San Nicolò; _ la società A.S. San Nicolò; per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A4 punto - lettera f) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Giovanile Allievi o Giovanissimi” indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18”,nella stagione sportiva 2007/2008;; • la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente. F A T T O Con atto prot. nr.6121/1303 pf 07-08/MS/en datato 27 giugno 2008, la Procura Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Francesco Di Liginio in rappresentanza della Procura Federale. Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure in alternativa al Campionato “Juniores-Under 18”. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 1.500,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ammenda di €.400,00 ed al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, dichiara Palomba Giancarlo e l’A.S. San Nicolò colpevoli delle violazioni contestate e dispone nei loro confronti l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni: di 15 giorni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di € 400,00 alla società.
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