COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Martinangeli Esquilio, Presidente dell’A.C. Pozzo G. Srl; _ la società A.C. Pozzo G. Srl;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Martinangeli Esquilio, Presidente dell’A.C. Pozzo G. Srl;
_ la società A.C. Pozzo G. Srl;
per rispondere:
• il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND, come
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A9 punto 2
lettera a) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al
Campionato “Juniores”, nella stagione sportiva 2007/2008;
• la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo
presidente.
F A T T O
Con atto prot. nr.6121/1303 pf 07-08/MS/en datato 27 giugno 2008, la Procuratore Federale della F.I.G.C.,
deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere
delle violazioni ascritte.
All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Andrea Magnanelli: in rappresentanza della Procura Federale.
Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato.
A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla
composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali.
Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo
alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è
chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della
Lega Nazionale Dilettanti.
Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta
ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione
pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 1.500,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione
dell’ammenda di €. 400,00 al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali
ed a rappresentare le società nell’ambito federale.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, dichiara Martinangeli Esquilio e la società A.C. Pozzo G. Srl colpevoli delle
violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di 15 giorni di inibizione in
seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda
di € 400,00 alla società.
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