COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA – S.NICOLO’ / PONTEVALECEPPI – DISPUTATA IL 29.03.2009 A S.NICOLO’ DI CELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA – S.NICOLO’
/ PONTEVALECEPPI - DISPUTATA IL 29.03.2009 A S.NICOLO’ DI CELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAGNI GIANLUCA PER 8 [OTTO] GIORNATE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il comportamento del calciatore Ragni Gianluca è stato confermato integralmente dal direttore di gara, il
quale ha precisato che il calcio inferto all’avversario è stato violento e volontario ed ha provocato dolore a
quest’ultimo.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata alla gravità della violazione e merita pertanto di
essere confermata.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società Pontevalleceppi.
•DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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