COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA – POL. PRETOLA / SAN MARCO JUVENTINA – DISPUTATA IL 15.03.2009 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA – POL. PRETOLA / SAN MARCO JUVENTINA - DISPUTATA IL 15.03.2009 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 - 3. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : perdita della gara con il risultato di 0 - 3. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro, sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: La tesi sostenuta dalla società reclamante, secondo la quale l’infrazione non sarebbe stata rilevante ai fini del regolare svolgimento della gara in quanto verificatasi in un breve lasso di tempo, nel corso del quale peraltro il gioco sarebbe stato interrotto per un incidente occorso ad un calciatore, non può essere accolta. Va in primo luogo rilevato che la circostanza suddetta non ha trovato conferma in sede di audizione del direttore di gara; in ogni caso la violazione della norma che impone la contemporanea presenza di due calciatori in quota deve ritenersi configurabile anche nell’ipotesi in cui il mancato impiego degli stessi si sia protratto per un breve periodo di tempo. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società San Marco Juventina, confermando l’impugnata decisione del G.S. •DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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