COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 03/10/2008 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUNIOR TIFERNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD JUNIOR TIFERNO – SANSEPOLCRO DISPUTATA IL 22.06.2008 A SANSEPOLCRO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 02 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 28.07.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE SELVI DANTE FINO AL 31.03.2009.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 03/10/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUNIOR TIFERNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD JUNIOR TIFERNO – SANSEPOLCRO DISPUTATA IL 22.06.2008 A SANSEPOLCRO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 02 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 28.07.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE SELVI DANTE FINO AL 31.03.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.10.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
I fatti descritti nel referto arbitrale sono pacifici, in quanto non contestati dalla stessa società reclamante. Il
colpo inferto dall’allenatore Selvi Dante alla mano del direttore di gara concretizza senza alcun dubbio un
gesto di violenza a carico di quest’ultimo, in quanto tale meritevole di adeguata sanzione, unitamente alle
offese rivolte dal medesimo Selvi all’indirizzo dell’arbitro.
Considerata peraltro la tenuta del colpo, nonché l’assenza di significativi postumi subiti dall’arbitro, si
ritiene equo contenere la sanzione nella squalifica fino al 31.01.2009.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Selvi
Dante fino al 31.01.2009.• ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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