COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – SI.LA., DISPUTATA IL 28.09.2008 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – SI.LA., DISPUTATA IL 28.09.2008 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.11.2008, la seguente decisione. NEI TERMINI roponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: per omologazione risultato finale. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione di essere incorso in un errore nella redazione del modulo delle sostituzioni consegnato alle società al termine della gara, ove aveva indicato la sostituzione, al 41° del secondo tempo del nr. 4 della società SI.LA anziché quella del nr. 10. L’arbitro, peraltro, ha precisato di essersi accorto di tale errore la sera stessa consultando il proprio taccuino di gara, in cui – appunto – era indicata la sostituzione del nr. 10, e di aver conseguentemente redatto il referto di gara con i dati giusti, indicando la sostituzione al 41° del secondo tempo del nr. 10. Sulla base di tali premesse, il reclamo proposto dalla società S. Erminio Montebagnolo deve essere respinto in quanto non risulta essere stata commessa la violazione prospettata dalla società reclamante. P.Q.M. Si respinge il reclamo proposto dalla società S.Erminio Montebagnalo. • ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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