COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE TIBERIS – TORGIANO DISPUTATA IL 26.10.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DEL GIORNO 29.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA DI €. 440.00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE TIBERIS - TORGIANO DISPUTATA IL 26.10.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DEL GIORNO 29.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER AMMENDA DI €. 440.00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.11.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Non v’è dubbio alcuno che le circostanze descritte dall’arbitro e dal suo assistente nel referto di gara si siano effettivamente verificate. Anche la Società reclamante ne ha dato conferma precisando però che una sola persona, un dirigente non in lista, è entrata nel terreno di gioco non attraverso i cancelli laterali che sono rimasti sempre chiusi, ma dall’ingresso principale del campo solo ed esclusivamente per invitare i propri calciatori a desistere dal loro comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro. Premesso ciò, considerato che la gara si è svolta con assoluta tranquillità, e che danni di nessun gerere hanno ricevuto i direttori di gara [arbitro ed assistenti], a parere di questa Commissione, la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società Umbertide Tiberis Calcio può essere contenuta in €. 300.00 apparendo la stessa equa e commisurata alle violazioni verificatesi. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Umbertide Tiberis Calcio, riduce la sanzione dell’ammenda, inflitta alla stessa dal G.S., ad €. 300.00. • DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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