COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DA SABATINI PAOLO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO – PROFIAMMA DISPUTATA IL 26.10.2008 A TORGIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA FINO AL 05.12.2008.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DA SABATINI PAOLO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO - PROFIAMMA DISPUTATA IL 26.10.2008 A TORGIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 29.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA FINO AL 05.12.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.11.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il tesserato, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: La condotta contestata al sig. Paolo Sabatini è stata sostanzialmente confermata dall’istruttoria svolta; si deve però evidenziare che le frasi pronunciate dal medesimo più che offensive debbono considerarsi irriguardose e comunque, in quanto tali, meritevoli di sanzione, che la Commissione ritiene congruo ridurre fino al 28.11.2008. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto in proprio dal Sabatini Paolo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. fino al 28.11.2008. - DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it