COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 05/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLVALENZESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. COLVALENZESE – BACIGALUPO DISPUTATA IL 15.11.2008 A TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 20.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 05/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLVALENZESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. COLVALENZESE - BACIGALUPO DISPUTATA IL 15.11.2008 A TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 20.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER LA SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER TRE GIORNATE; PER AMMENDA DI €. 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.12.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i fatti dal medesimo descritti nel referto, peraltro pacifici in quanto riconosciuti dalla stessa società reclamante. L’episodio è sicuramente grave e meritevole di adeguata sanzione, attesa la responsabilità della società ospitante per i fatti violenti ai danni del direttore di gara causati dai sostenitori. Rileva peraltro questa Commissione che la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva, sia in considerazione del comportamento collaborativo dei giocatori e dirigenti della società reclamante (che hanno immediatamente soccorso il direttore di gara), sia a causa delle particolari caratteristiche dell’impianto sportivo ( collocazione dello spogliatoio ospite all’esterno della recinzione), tali da rendere difficoltoso il divieto di accesso di estranei all’interno del terreno di gioco al termine della gara allorchè i giocatori della squadra ospite si dirigono verso lo spogliatoio. Appare conseguentemente equo contenere le sanzioni a carico della società in due giornate di squalifica del campo di gioco ed in €. 300,00 di ammenda. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Colvalenzese, riduce la squalifica del campo a due giornate di gare e l’ammenda ad €. 300,00. DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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