COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 05/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLVALENZESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. COLVALENZESE – BACIGALUPO DISPUTATA IL 15.11.2008 A TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 20.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 05/12/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLVALENZESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D.
COLVALENZESE - BACIGALUPO DISPUTATA IL 15.11.2008 A TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 20.11.2008
PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER LA SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER TRE GIORNATE;
PER AMMENDA DI €. 500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.12.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e
richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i fatti dal medesimo descritti nel
referto, peraltro pacifici in quanto riconosciuti dalla stessa società reclamante.
L’episodio è sicuramente grave e meritevole di adeguata sanzione, attesa la responsabilità della società
ospitante per i fatti violenti ai danni del direttore di gara causati dai sostenitori. Rileva peraltro questa
Commissione che la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva, sia in considerazione del comportamento
collaborativo dei giocatori e dirigenti della società reclamante (che hanno immediatamente soccorso il
direttore di gara), sia a causa delle particolari caratteristiche dell’impianto sportivo ( collocazione dello
spogliatoio ospite all’esterno della recinzione), tali da rendere difficoltoso il divieto di accesso di estranei
all’interno del terreno di gioco al termine della gara allorchè i giocatori della squadra ospite si dirigono
verso lo spogliatoio.
Appare conseguentemente equo contenere le sanzioni a carico della società in due giornate di squalifica del
campo di gioco ed in €. 300,00 di ammenda.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Colvalenzese, riduce la squalifica del campo a
due giornate di gare e l’ammenda ad €. 300,00.
DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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