COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. FORNOLESE – NUOVA DINAMO DISPUTATA IL 15.11.2008 A FORNOLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 19.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA DI €. 600,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. FORNOLESE – NUOVA DINAMO DISPUTATA IL 15.11.2008 A FORNOLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 19.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER AMMENDA DI €. 600,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.12.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i fatti dal medesimo descritti nel referto. Gli episodi sono sicuramente meritevoli di adeguata sanzione, attesa la responsabilità della società ospitante per il comportamento posto in essere da dirigenti, dai calciatori non identificati e dai sostenitori della Fornolese. La sanzione irrogata dal G.S. è commisurata ai fatti contestati e dunque meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Fornolese confermando integralmente la sanzione inflitta dal G.S.. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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