COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECASTELLO VIBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA IL 06.01.2009 A PICCIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE VENCESLAI FABIO FINO AL 31.12.2009; – PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE FAGIOLARI MASSIMO FINO AL 16.01.2009; – PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ASSISTENTE ARBITRO PANCRAZI MORENO FINO AL 06.02.2009; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALLETTI CRISTIAN PER TRE GIORNATE DI GARA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECASTELLO VIBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA IL 06.01.2009 A PICCIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE VENCESLAI FABIO FINO AL 31.12.2009; - PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE FAGIOLARI MASSIMO FINO AL 16.01.2009; - PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ASSISTENTE ARBITRO PANCRAZI MORENO FINO AL 06.02.2009; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALLETTI CRISTIAN PER TRE GIORNATE DI GARA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.01.09, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’audizione del direttore di gara dinnanzi a questa Commissione ha consentito di ricostruire puntualmente i fatti verificatesi durante e dopo la gara. Ne consegue che la squalifica inflitta a Pancrazi Moreno e Galletti Cristian deve essere integralmente confermata. Per quanto riguarda l’episodio attribuito al dirigente Venceslai Fabio, anch’esso è stato confermato dall’arbitro ed è certamente meritevole di adeguata sanzione; tuttavia tenuto conto del fatto che lo stesso arbitro non ha subito conseguenze pregiudizievoli dal contatto con il Venceslai, si ritiene congruo contenere l’inibizione fino al 31.10.2009. Il ricorso nei confronti della squalifica del Sig. Fagiolari Massimo è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 sub. A) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S. Montecastello Vibio, riduce l’inibizione inflitta al dirigente Venceslai fino al 31.10.2009; dichiara inammissibile il reclamo relativo alla posizione di Fagiolari Massimo; conferma per il resto le decisioni del G.S.. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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