COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBER – CASTIGLIONESE DISPUTATA IL 07.12.2008 A FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER PERDITA DELLA GARA DEL 07.12.2008 A CARICO DELLA SOCIETA’ TIBER CON IL RISULTATO DI 0-3 [TIBER/CASTIGLIONESE 0-3].

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBER - CASTIGLIONESE DISPUTATA IL 07.12.2008 A FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER PERDITA DELLA GARA DEL 07.12.2008 A CARICO DELLA SOCIETA’ TIBER CON IL RISULTATO DI 0-3 [TIBER/CASTIGLIONESE 0-3]. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.01.09, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: assegnazione dei tre punti in classifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: All’esito del confronto disposto dalla Commissione Disciplinare, il direttore di gara ha identificato con certezza il calciatore Ruggeri Massimo come colui che non è mai stato sostituito durante la gara, essendo rimasto in panchina per la sua intera durata. Preso atto dell’esito del confronto, il medesimo direttore di gara ha altresì dichiarato di aver commesso un errore al momento, dell’annotazione della sostituzione del calciatore nr. 11 della Tiber [Picecchi Cristian]. In considerazione di quanto sopra, il reclamo proposto dal società A.S.D. Tiber è meritevole di accoglimento in quanto non risulta essere stata commessa la violazione contestata alla medesima società, ovverosia la sostituzione di un calciatore non in quota. Infatti il calciatore entrato in sostituzione del Picecchi era, in realtà, Ruggeri Andrea, nato nell’anno 1989 e non già Ruggeri Massimo, nato nell’anno 1966. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Tiber, annulla la decisione del G.S. e conferma la validità del risultato della gara Tiber - Castiglionese acquisito sul campo. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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