COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR SPOLETO – AMATORI VIRTUS LA CASTELLANA DISPUTATA IL 13.12.2009 A SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 17.12.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARTINI LUCAS PER SEI GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR SPOLETO – AMATORI VIRTUS LA CASTELLANA DISPUTATA IL 13.12.2009 A SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 17.12.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARTINI LUCAS PER SEI GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.01.09, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dichiarato nel referto, ribadendo che al 9° minuto del secondo tempo il giocatore nr.10 della Castellana [Martini Luca] ha colpito con un pugno al volto un avversario. Il direttore di gara ha, peraltro, precisato che il giocatore colpito non ha tuttavia subito alcun pregiudizio ed ha ripreso a giocare senza nemmeno l’intervento del medico. Ciò premesso la Commissione ritiene che la sanzione debba essere ridotta a tre giornate di squalifica, considerato che il gesto posto in essere dal Martini Luca non è stato caratterizzato da particolare violenza. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D.Virtus La Castellana, riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Martini Luca a tre giornate di squalifica. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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