COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TORDANDREA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA – PICCHI S.GIACOMO DISPUTATA IL 06.01.2009 A TORDANDREA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TORDANDREA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA – PICCHI S.GIACOMO DISPUTATA IL 06.01.2009 A TORDANDREA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER AMMENDA DI €.250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.01.09, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro, in sede di audizione, dinanzi a questa Commissione ha confermato che sono stati alcuni calciatore della squadra del Tordandrea a sferrare pugni e calci alla porta del suo spogliatoio avendoli ben individuati attraverso le tute indossate da alcuni di loro e dal parziale abbigliamento ancora addosso ad altri. L’episodio è da attribuirsi più al nervosismo per il risultato della gara che non all’operato dell’arbitro. Per quanto sopra ritiene pertanto questa Commissione che giusta ed equa appare ridurre la sanzione inflitta dal G.S. ad €. 150,00. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.D. Tordandrea riduce l’ammenda inflitta al società Tordandrea ad €. 150,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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