COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DEA CUPRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATHALA – DEA CUPRA DISPUTATA IL 13.12.2008 A FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 17.12.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE GRAZIOSI ELIO FINO AL 31.05.2010; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARCURI GAETANO PER CINQUE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/01/200
Delibera della Commissione Disciplinare
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DEA CUPRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATHALA – DEA
CUPRA DISPUTATA IL 13.12.2008 A FOLIGNO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 17.12.2008
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE GRAZIOSI ELIO FINO AL 31.05.2010;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARCURI GAETANO PER CINQUE GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.01.09, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del direttore di gara dinnanzi a questa Commissione ha consentito di ricostruire
puntualmente i fatti verificatisi durante e dopo la gara. Per quanto riguarda il calciatore Arcuri
Gaetano, il comportamento tenuto da quest’ultimo è senza dubbio meritevole di adeguata
sanzione che tuttavia si ritiene equo contenere nella squalifica per quattro giornate di gara. Per
ciò che concerne il Sig. Graziosi Elio, la condotta a lui addebitabile riveste particolare gravità,
anche in considerazione del ruolo di dirigente accompagnatore da lui ricoperto; tuttavia, tenuto
conto del fatto che l’arbitro, pur intimorito, non ha mai seriamente temuto per la propria
incolumità fisica, l’inibizione può essere contenuta fino al 31.12.2009.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Dea Cupra, riduce:
la squalifica inflitta al calciatore Arcuri Gaetano a quattro gare;
l’inibizione al dirigente Graziosi Elio fino al 31.12.2009.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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