COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TRASIMENO 92 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO 92 – FEDERICO MOSCONI DISPUTATA IL 10.01.2009 A MUGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 14.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAVALLETTI SAMUEL PER QUATTRO GIORNATE DIGARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/01/200
Delibera della Commissione Disciplinare
GIOVANISSIMI PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TRASIMENO 92 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO
92 – FEDERICO MOSCONI DISPUTATA IL 10.01.2009 A MUGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
DATATO 14.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAVALLETTI SAMUEL PER QUATTRO GIORNATE DIGARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno29.01.09, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del direttore di gara dinanzi a questa Commissione ha consentito di confermare nel
calciatore Cavalletti Samuel, l’autore delle reiterate frasi offensive rivolte nei confronti
dell’arbitro. Tuttavia la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Cavalletti può essere contenuta in
tre giornate effettive di gara apparendo questa equa e commisurata alla violazione commessa.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Trasimeno 92, riduce la squalifica al
calciatore Cavalletti Samuel a tre giornate di gara.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TRASIMENO 92 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO 92 – FEDERICO MOSCONI DISPUTATA IL 10.01.2009 A MUGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 14.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAVALLETTI SAMUEL PER QUATTRO GIORNATE DIGARA."