COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di : Sig. GERVASI GIANLUCA, tesserato quale Direttore Sportivo dell’A.C. Pozzo G. Srl; _ la società A.C. Pozzo G. Srl;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di : Sig. GERVASI GIANLUCA, tesserato quale Direttore Sportivo dell’A.C. Pozzo G. Srl; _ la società A.C. Pozzo G. Srl; per rispondere: - il Gervasi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in combinato disposto con l’art.5, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, mediante le dichiarazioni sms, rilasciate ad emittente televisiva e diffuse dalla stessa, meglio riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi dei calciatori e dirigenti della Società Associazione Sportiva Norcia; - la Società A.C. POZZO G. s.r.l. della violazione dell’art. 4, comma 2, in combinato disposto con l’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo tesserato in qualità di Direttore Sportivo. F A T T O Con atto prot. nr. 1593/1271PF 07-08/GT/en datato 9 ottobre 2008, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte. All’udienza di trattazione del 5 febbraio 2009 è presente l’Avv. Andrea Magnanelli: in rappresentanza della Procura Federale. Non sono presenti gli incolpati. Non vi è dubbio alcuno sulla responsabilità del Gervasi Gianluca, il quale, in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura Federale in data 7 luglio 2008, ha ammesso di avere effettivamente inviato alla emittente televisiva TEF, nel corso di una trasmissione sportiva, il messaggio sms del seguente letterale tenore: “quando giocate con il Norcia attenzione alle carte di credito ed ai cellulari; chiudete gli spogliatoi”. Il contenuto di tale dichiarazione costituisce senza alcun dubbio violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportive sanciti dall’art. 1, comma C.G.S. con riferimento alle condotte espressamente vietate dall’art. 5, commi 1 e 4 dello stesso Codice. Infatti non v’è dubbio che la frase suddetta contenga giudizi lesivi della reputazione della Società Associazione Sportiva Norcia, in quanto viene messa in dubbio l’onestà di tale Società e dei suoi tesserati. Né, d’altro canto, si può dubitare del fatto che tale dichiarazione sia stata resa in pubblico, in quanto, dopo essere stata spedita tramite sms, veniva riprodotta sullo schermo nel corso della trasmissione televisiva “Umbria Sport”, andata in onda il 17 febbraio 2008. - cu 71 / 2123 - A nulla rileva la circostanza che, in data 16 ottobre 2008 – come affermato dal Gervasi nelle note difensive presentate al C.R.U. il 30 gennaio 2009 – l’incolpato abbia comunicato alla FIGC-LND Comitato Regionale Umbria le proprie dimissioni dalla carica rivestita in seno alla Società A.C. POZZO G. s.r.l., in quanto è certo che alla data della commissione della violazione egli era ancora tesserato con la suddetta Società. Peraltro lo stesso Gervasi, nella richiamata memoria difensiva, riconosce esplicitamente che nella gara del 17 febbraio 2008 tra Pozzo e Norcia egli era iscritto nella lista della squadra di casa in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale. Di tale condotta e per tali motivi deve rispondere per responsabilità oggettiva anche la Società A.C. POZZO G. s.r.l., secondo il disposto degli articoli 4, comma 2 e 5, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Affermata, pertanto, la responsabilità dei deferiti, ritiene questa Commissione equa e commisurata alle violazioni dagli stessi commesse, infliggere al Gervasi, per responsabilità diretta, l’inibizione di mesi due in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale e alla Società A.C. POZZO G. s.r.l., per responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00. P.Q.M. La Commissione disciplinare, dichiara Gervasi Gianluca e la società A.C. Pozzo G. Srl colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di mesi due di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di € 300,00 alla società.
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