COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 06/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES – CERQUETO CALCIO DISPUTATA IL 07.02.2009 A MONTONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCAIONI PAOLO PER QUATTRO GARE; – PER AMMENDA DI €. 300.00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 06/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ARIES IN RIFERIMENTO ALLA GARA
ARIES - CERQUETO CALCIO DISPUTATA IL 07.02.2009 A MONTONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCAIONI PAOLO PER QUATTRO GARE;
- PER AMMENDA DI €. 300.00.
A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Si rileva preliminarmente che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perchè fuori termini.
Infatti il reclamo suddetto doveva essere spedito a questa Commissione entro sette giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sanzione nel C.U. effettuato il dì
11.02.2009 [C.U. nr. 73] e quindi non oltre il 18.02.2009. Il reclamo reca invece la data del
19.02.2008 ed è stato spedito il 20.02.2009.
Tale inadempienza, ai sensi degli artt. 36[comma 2] e 46 [comma 4], ne preclude l’esame nel
merito ed il reclamo di conseguenza deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Polisportiva Aries.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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