COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 06/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANTALLA – NUOVA VIRGILIO MAROSO DISPUTATA IL 08.02.2009 A PANTALLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA DI €.800,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 06/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PANTALLA – NUOVA VIRGILIO MAROSO DISPUTATA IL 08.02.2009 A PANTALLA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER AMMENDA DI €.800,00.
A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha sostanzialmente confermato a questa Commissione quanto descritto nel
referto circa gli episodi verificatisi a fine gara da parte di un tifoso. L’arbitro ha però precisato che
il suddetto tifoso non è entrato nel recinto dello spogliatoio in quanto bloccato dal fattivo
intervento dei dirigenti del Pantalla. Alla luce di tali chiarimenti, si ritiene equo contenere la
sanzione dell’ammenda in €. 600,00.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Pantalla, riduce l’ammenda inflitta ad
€.600,00.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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