COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 13/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.C.D. MASSA MARTANA – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MASSA MARTANA / CANNARA – DISPUTATA IL 22.02.2009 A MASSA MARTANA (PG), (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNELLI MARCO PER CINQUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 13/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.C.D. MASSA MARTANA - IN RIFERIMENTO ALLA GARA -
MASSA MARTANA / CANNARA - DISPUTATA IL 22.02.2009 A MASSA MARTANA (PG), (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 26.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNELLI MARCO PER CINQUE GARE.
A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il
comportamento del calciatore Brunelli Marco, specificando come quest’ultimo al 27.mo del secondo tempo
calpestava con forza la schiena di un calciatore avversario procurandogli dolori e segni visibili al corpo. La
sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla società A.S.C. Massa Martana.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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