COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 13/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. REAL GUALDO – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – REAL GUALDO – SUPERGA 48 – DISPUTATA IL 22.02.2009 A GUALDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PAOLONI MICHELE PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 13/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.D. REAL GUALDO - IN RIFERIMENTO ALLA GARA - REAL
GUALDO – SUPERGA 48 - DISPUTATA IL 22.02.2009 A GUALDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.02.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PAOLONI MICHELE PER TRE GARE.
A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il
comportamento del calciatore Paoloni Michele, ribadendo come quest’ultimo al termine della gara colpiva
con una testata al volto, un giocatore della squadra avversaria. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua
e meritevole di conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla società Real Gualdo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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