COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 13/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. TIGROTTI MORRA – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VALDIPIERLE – TIGROTTI MORRA – DISPUTATA IL 22.02.2009 A MERCATALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LEMINCI DIEGO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 13/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.D. TIGROTTI MORRA - IN RIFERIMENTO ALLA GARA -
VALDIPIERLE – TIGROTTI MORRA - DISPUTATA IL 22.02.2009 A MERCATALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.02.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LEMINCI DIEGO PER TRE GARE.
A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro della gara ha ribadito a questa Commissione il contenuto del referto con riferimento alla condotta
tenuta dal calciatore Leminci Diego a seguito dell’espulsione, precisando che, dopo essere uscito dal
terreno di gioco, lo stesso si posizionava a fianco del cancello d’ingresso pronunciando nei confronti del
medesimo direttore di gara le frasi indicate nel rapporto. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e
meritevole di conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società ASD Tigrotti Morra.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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