COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. RIGALI – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – RIGALI / ATHALA – DISPUTATA IL 07.02.2009 A RIGALI DI GUALDO TADINO (PG) (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PECETTA GIACOMO FINO AL 31.08.2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.D. RIGALI - IN RIFERIMENTO ALLA GARA - RIGALI / ATHALA - DISPUTATA IL 07.02.2009 A RIGALI DI GUALDO TADINO (PG) (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 11.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PECETTA GIACOMO FINO AL 31.08.2010. A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.03.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara dinanzi a questa Commissione ha confermato quanto dal medesimo descritto nel referto in ordine al comportamento del calciatore Pecetta Giacomo, ribadendo come quest’ultimo, al 28° del secondo tempo, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza peraltro procurargli particolare dolore, offendendolo altresì in seguito all’espulsione decretata nei suoi confronti. L’arbitro ha peraltro escluso eventuali errori nell’identificazione dell’autore del gesto, dichiarando di essere certo della colpevolezza del calciatore Pecetta. L’episodio è sicuramente grave e meritevole di adeguata censura. Ritiene tuttavia questa Commissione che la sanzione debba essere contenuta nella squalifica fino al 31.03.2010, atteso che il gesto del calciatore, seppur – come detto – grave, non ha sostanzialmente leso l’integrità fisica del direttore di gara che ha potuto proseguire la sua attività senza interruzioni. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Rigali, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pecetta Giacomo fino al 31.03.2010. •Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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