COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SELLANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISIUM – A.S.D. SELLANESE DISPUTATA IL 28.02.2009 AD ASSISI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AMETRANO MARCO PER CINQUE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SELLANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISIUM – A.S.D. SELLANESE DISPUTATA IL 28.02.2009 AD ASSISI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AMETRANO MARCO PER CINQUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.03.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dal referto arbitrale emerge come il comportamento del calciatore Ametrano Marco sia stato sicuramente gravemente offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, peraltro reiterato anche al termine della partita. Detto comportamento si ritiene tuttavia che non abbia integrato anche gli estremi della minaccia in senso proprio, in quanto l’espressione “ti ammazzo” rivolta dal calciatore al direttore di gara, proferita unitamente ad altre offese e non accompagnata da un atteggiamento realmente aggressivo, è da ricondurre esclusivamente nell’ambito della smodata offesa. Si ritiene conseguentemente equo limitare la sanzione a quattro giornate di squalifica. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Sellanese, riduce a quattro giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Ametrano Marco. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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