COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA – DE CIAMPIS MARCO – TESSERATO SOCIETA’ ATLETICO PERUGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – RIPA/ATLETICO PERUGIA – DISPUTATA IL 28.02.2009 A RIPA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 20/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA - DE CIAMPIS MARCO - TESSERATO SOCIETA’ ATLETICO PERUGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – RIPA/ATLETICO PERUGIA - DISPUTATA IL 28.02.2009 A RIPA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.03.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro ha confermato il contenuto del referto ed ha riferito che il calciatore De Ciampis Marco ed il calciatore avversario Catalano Giuseppe si trovavano a distanza molto ravvicinata, con i volti quasi a contatto. L’episodio dello sputo è dunque maturato in questo contesto di reciproca provocazione, pertanto si ritiene equo ridurre la squalifica inflitta al calciatore De Ciampis Marco a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore De Ciampis Marco a tre giornate effettive di gara. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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