COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLIZIA PENITENZIARIA BOWLING CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA / POLIZIA PENITENZIARIA BOWLING CALCIO A 5 DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 18.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 38 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 22.1.2003 pubblicato in data 23.1.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5). E PRECISAMENTE PER: Ø SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CIMARELLI GIANLUCA.

COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLIZIA PENITENZIARIA BOWLING CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA / POLIZIA PENITENZIARIA BOWLING CALCIO A 5 DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 18.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 38 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 22.1.2003 pubblicato in data 23.1.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5). E PRECISAMENTE PER: Ø SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CIMARELLI GIANLUCA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.2.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Polizia Penitenziaria Bowling Calcio a 5, adducendo i seguenti M O T I V I Il calciatore Cimarelli entrava in campo solo con l’intento di difendere un compagno di squadra che veniva colpito da giocatori avversari e nella confusione conseguente colpiva involontariamente ed accidentalmente un giocatore della squadra avversaria. E PERTANTO CHIEDEVA: Ø una riduzione della sanzione. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara, fuori sede per ragioni di lavoro, assenza preannunciata tramite invio di Fax, lo stesso, veniva, però, sentito per telefono; era presente il rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Le risultanze degli atti ufficiali, assistiti da presunzione di verità, non possono essere contraddette dall’interessata versione di parte. · Tanto chiarito, non vi può essere dubbio alcuno sul comportamento tenuto dal calciatore CIMARELLI Gianluca. Ciò non toglie, però, che, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato la reazione del suddetto calciatore, anche se scomposta, inducono a riconoscere una certa attenuazione della responsabilità del medesimo, per cui appare equo ridurre la squalifica come comminatagli dal G.S. a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla Società Polizia Penitenziaria Bowling Calcio a 5, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore CIMARELLI GIANLUCA a tre giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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