COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. MONTEBELLO PG 94 IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEBELLO-CIRCOLO ACLI GIOVANNI XXIII DISPUTATA A MONTEBELLO-PERUGIA IL 08.02.2003 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 12.02.2003 PUBBLICATO IN DATA 13.02.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1) E precisamente per: SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALERA ROBERTO PER TRE GARE EFFETTIVE.
COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE REGIONALE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. MONTEBELLO PG 94 IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEBELLO-CIRCOLO ACLI GIOVANNI XXIII DISPUTATA A MONTEBELLO-PERUGIA IL 08.02.2003 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 12.02.2003 PUBBLICATO IN DATA 13.02.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1)
E precisamente per:
SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALERA ROBERTO PER TRE GARE EFFETTIVE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.02.2003, la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. MONTEBELLO PG 94, adducendo i seguenti
M O T I V I
Ø RIESAME DEI FATTI E DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RITENUTA ECCESSIVA E DI CUI CHIEDEVA EVENTUALE RIDUZIONE.
Ø LA SOCIETA’ NON CHIEDEVA DI ESSERE SENTITA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
· Le dichiarazioni dell’arbitro, dettagliatamente illustrate nel referto ufficiale consentono una esatta valutazione di quanto accaduto e del comportamento tenuto dal calciatore Galera Roberto, il quale reagiva con una testata nei confronti un giocatore della squadra avversaria che a sua volta si era reso responsabile di un altro gesto di violenza nei confronti dello stesso.
· Con assoluta certezza il direttore di gara afferma di aver riconosciuto il calciatore Galera e la stessa Società reclamante, pur chiedendo una riduzione della sanzione, non pone discussione che il gesto è stato compiuto da parte del proprio calciatore.
· Sulla base del referto ufficiale, che comprova certamente anche la gravità del fatto e che rappresenta, come noto, prova privilegiata, appare evidente ad avviso di questa Commissione che anche la entità della sanzione inflitta al tesserato da parte del Giudice Sportivo è del tutto congrua e motivata dalla gravità del fatto compiuto ed in particolare di una testata che rappresenta certamente atto di grave violenza.
· Il reclamo va pertanto respinto.
P.Q.M.
Di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Montebello PG 94 e conferma la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Galera Roberto per tre gare effettive di giuoco.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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