CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 febbraio 2008 – H.C. SUPERBA contro FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 febbraio 2008 – H.C. SUPERBA contro FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; Prof. Avv. Ferruccio Auletta in qualità di Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; Avv. Marcello de Luca Tamajo in qualità di Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; nel procedimento di Arbitrato promosso da: H.C. SUPERBA, con sede legale in Genova, Sal. Poggio di Apparizione n. 44, in persona del legale rappresentante, Dott. Maurizio Puggioni, rappresentato, assistito e difeso, dagli Avv.ti Alessandro Dedoni e Monica Dedoni, di Cagliari, P.zza Repubblica n. 19, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, - istante - contro FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY (F.I.H.”), con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Luca Di Mauro, rappresentata, assistita e difesa dal Prov. Avv. Guido Valori di Roma, Viale delle Milizie n. 106, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, - resistente - Letti i quesiti formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE In data 05.09.2007, veniva pubblicato il C.U. n. 16, per l’anno sportivo 2007 – 2008, con la decisione della Commissione Unica di Appello della F.I.H., relativa all’appello promosso dall’H.C. SUPERBA avverso la decisione adottata, in data 26.07.2007, dal Giudice Unico Nazionale, con la quale veniva irrogata nei confronti dell’istante la multa di € 7.500,00 “…per aver partecipato ad un solo campionato giovanile under 14 M”, in violazione dell’art. 2.6. del Comunicato Ufficiale n. 1 del 03.07.2006, il quale prevedeva la partecipazione ad almeno due campionati giovanili. In data 26.10.2007, l’H.C. SUPERBA – dopo aver esperito il tentativo di conciliazione - proponeva istanza di arbitrato, ai sensi dell’art. 9 e ss. del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., impugnando il citato provvedimento della Commissione Unica di Appello della F.I.H., rassegnando le seguenti conclusioni: “annullarsi o dichiararsi nulla o revocarsi la decisione impugnata adottata dalla Commissione Unica di Appello della F.I.H., in data 05.09.2007, pubblicata mediante C.U. n. 16 in pari data; annullarsi o revocarsi la decisione del 26.07.2007 del Giudice Sportivo Nazionale della F.I.H., comunicata con C.U. n. 306 del 26.07.2007, per l’effetto condannarsi la controparte al rimborso dell’importo di cui all’ammenda di € 7.500,00, oltre che al risarcimento dei danni tutti patiti dalla ricorrente e conseguenti sia all’indisponibilità della moneta che dell’illegittimo giudizio di appello che la condotta rifiutante il dialogo tenuta nella fase conciliativa (….)”. In particolare, l’H.C. SUPERBA rilevava che la decisione di appello impugnata si fonda sull’erroneo presupposto della mancata conoscenza – comunicazione o ricezione, in capo alla F.I.H. dell’accordo di tutoraggio avente ad oggetto la formazione U 16 della società Atletico Superba, per l’anno sportivo 2006 – 2007, secondo la motivazione per la quale “pur ammettendo che tale accordo sia stato concluso,…rimane la circostanza oggettiva che esso in ogni caso non è stato portato tempestivamente alla conoscenza della Federazione…”. L’istante rilevava poi, in via preliminare e pregiudiziale, l’illegittimità del procedimento di appello, poiché svoltosi in assenza del contraddittorio tra le parti. Nel merito, l’istante affermava che il predetto accordo di tutoraggio era perfettamente a conoscenza della F.I.H., in relazione alla pianificazione dell’attività giovanile, nonché l’avvenuta ottemperanza alle norme federali che prevede nella sostanza l’obbligo di completo svolgimento dell’attività giovanile. Il tentativo di conciliazione della controversia, avanti la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si teneva, con esito negativo, in data 25.09.2007. In data 05.11.2007, si costituiva nel giudizio arbitrale la F.I.H., richiedendo il rigetto dell’istanza di arbitrato. La F.I.H., in via preliminare e pregiudiziale, rilevava la legittimità del procedimento di appello, in quanto l’art. 164 del R.d.G. della F.I.H., rubricato “decisioni senza udienza”, espressamente dispone che quando l’appello ha per oggetto la specie o la misura della sanzione, la Commissione provvede sulla base degli atti di primo grado. Nel merito, la F.I.H. rilevava che la parte istante non aveva ottemperato alle norme federali, aventi la finalità di promozione dell’attività giovanile, in quanto con la comunicazione del 28.07.2006, l’H.C. SUPERBA recapitava la sola domanda di iscrizione ai campionati, restando, comunque, pacifico che l’istante, per la stagione 2006 – 2007, partecipava ad un solo campionato giovanile under 14 M, in violazione della normativa federale di cui al C.U. n. 1 del 03.07.2006. La F.I.H., peraltro, eccepiva che la parte istante non aveva fornito in giudizio la prova dell’avvenuta trasmissione dell’accordo di tutoraggio. Si costituiva ritualmente il Collegio Arbitrale, il quale teneva la prima udienza, in data 23.11.2007, prendendo atto, allo stato, dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite. In via preliminare e pregiudiziale, entrambe le parti eccepivano il difetto del mandato conferito ai rispettivi legali. I legali delle parti contestavano reciprocamente l’eccezione avversa, richiedendo, in ogni caso, un termine per la produzione documentale. Il Collegio Arbitrale concedeva termine sino al 07.12.2007, per la produzione e lo scambio della documentazione idonea a dimostrare i poteri di rappresentanza. Le parti producevano, nel termine concesso dal Collegio Arbitrale, la documentazione di cui sopra idonea a giustificare i poteri di rappresentanza. Alla seconda udienza del Collegio Arbitrale, in data 01.02.2008, le parti si riportavano agli atti, chiedendo la concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Collegio Arbitrale, ritenendo superfluo un ulteriore scambio di scritti, si riservava la deliberazione del lodo. MOTIVI 1. Preliminarmente, il Collegio rileva che entrambe le parti -destinatarie di reciproche contestazioni in parte qua- stanno in giudizio mediante rappresentanti muniti di adeguati poteri, come consta dai documenti depositati di seguito all’ordinanza arbitrale resa in data 23 novembre 2007; né -del resto- alcuna specifica contestazione è residuata al termine dell’udienza successivamente tenuta con la partecipazione delle parti. 2. Di là dell’integrazione documentale relativa all’ipotetico difetto di capacità processuale, il Collegio -dato l’oggetto della controversia- ritiene che irrilevante sia il mezzo di prova orale domandato da parte attrice sub § 16. della «istanza di arbitrato»: lo stato degli atti e gli esiti della discussione confortano, infine, l’opinione di maturità piena della causa per la decisione. 3. Il Collegio, dunque, procedendo nell’esame della controversia, intende dar conto subito della non fondatezza delle doglianze della parte attrice relative alla pretesa «violazione del chiaro disposto dell’art. 162 e 165 del Regolamento di giustizia in relazione all’art. 142 R.G., con il conseguente concretizzarsi della sanzione di nullità del procedimento» la cui definizione presso la Commissione unica di appello della F.I.H. (n. 23 del 5.9.2007) sostanzia l’esaurimento dei rimedi interni all’Ordinamento sportivo particolare. Infatti, è il non richiamato art. 164 R.G. che disciplina la «decisione senza udienza» per l’ipotesi che l’appello concerna «esclusivamente» l’applicazione di una sanzione: circostanza, quest’ultima, che devesi ritenere ricorrente pure nella vicenda che occupa, in cui la decisione, in applicazione della norma citata da ultima, è legittimanete sopravvenuta «non oltre trenta giorni dalla proposizione dell’appello» (8.8.2007). Pertanto, non rileva la «assenza di convocazione della ricorrente» e, gisuta l’art. 164 R.G., non risulta alcuna «violazione del diritto di difesa». 4. La Commissione unica di appello della F.I.H., per effetto del rigetto dell’appello, ha confermato la sanzione applicata dal Giudice Sportivo Nazionale, e cioè «a carico della stessa Società Superba HC l’ammenda di € 7.500,00 per aver partecipato ad un solo Campionato Giovanile (Under 14 M)», come leggesi nel relativo comunicato ufficiale n. 305 del 26.7.2007. Sennonchè, l’Organo davanti al quale è stata proposta l’ impugnazione ha finito per sanzionare così un fatto parzialmente diverso da quello ritenuto dalla prima decisione, vale a dire il fatto che «non è stato portato tempestivamente a conoscenza della Federazione» l’ «accordo di tutoraggio» che, a norma del punto 2.6 del C.u. n. 1 del 3.7.2006, consentiva di ritenere comunque rispettato l’ «obbligo dell’attività giovanile». In altri termini, la sanzione è stata in ultimo applicata per una contestazione non coincidente con quella già ritenuta in prime cure, non essendo controvertibile che la violazione sanzionabile con l’ammenda di entità pari a € 7.500,00 è, alla stregua del successivo punto 2.7. del citato C.u. n. 1/2006, soltanto quella della «non partecipazione» al c.d. «campionato obbligatorio». 5. Nella fattispecie che è oggetto di giudizio, invece, è incontroverso tra le parti che, come si esprime anche la Commissione unica di appello, un «accordo sia stato concluso», così riferendosi a quello che la parte attrice (in qualità di Tutor) ha stipulato con la Società Atletico Superba H.C. in formazione under 16 per l’anno sportivo 2006/2007. Tuttavia, come assume la F.I.H. nella «memoria» di ingresso in arbitrato, «non esiste prova che un accordo di tutoraggio sia stato inviato alla FIH né entro il 31 luglio 2006, né prima della pubblicazione dei calendari» (pg. 6). Ed è indubbio che l’onere della prova in questione non sia stato compiutamente assolto dalla parte attrice, così come -tuttavia- appare indubbio a questo Collegio che l’autonoma cogenza della prescrizione secondo la quale «l’accordo di Tutoraggio tra due diverse entità dovrà comunque essere sottoscritto ed inviato alla F.I.H. prima dell’inizio di qualsiasi attività pianificata per i Campionati ai quali partecipano le squadre oggetto dell’accordo» (punto 2.6 C.u. n. 1/2006) sta in rapporto di sostanziale alterità con la violazione effettivamente commessa dalla H.C. Superba e con quella per cui la sanzione era stata originariamente applicata alla stessa Società. 6. In linea di principio, è possibile finanche dubitare che l’inadempimento del distinto e ancillare dovere di «invia[re] alla F.I.H. prima dell’inizio di qualsiasi attività pianificata» sia fatto oggetto di previsione sanzionatoria; invero, essendo incontestato tra le parti che un accordo è stato «sottoscritto», e rimanendo contestato esclusivamente che esso sia stato pure «inviato», non si ha corrispondenza di ciò nella comminatoria analitica delle sanzioni appostate sub 2.7 del citato C.u. n. 1/2006, dove la «non partecipazione» è adottata quale formula di sintesi dell’evasione dall’obbligo di svolgimento -in una delle forme consentite (partecipazione diretta ovvero «stipula di una convenzione di tutoraggio»)- l’ «attività giovanile», conseguendone la sanzione «di € 7.500 per ogni campionato obbligatorio non portato a termine». Però, se quest’ultima circostanza non viene contestata in causa, mentre rimane concretamente sub judice la sanzionabilità della sola mancata comunicazione alla Federazione della modalità partecipativa prescelta dalla H.C. Superba, chiaramente la vicenda reca con sé un disvalore diverso e più attenuato di quello apparentemente presupposto dalla comminazione sanzionatoria («non partecipazione»). 7. Non si può ipotizzare che, nonostante l’imperfetta formulazione normativa, possa andare esente da sanzione l’inadempimento dell’obbligo violato dalla H.C. Superba, essendo inclusa nella chiara ragione afflittiva anche la ipotesi che si è verificata in concreto, nella quale non è stata integrata la serie delle prescrizioni che -in alternativa alla partecipazione diretta all’attività giovanile- consentono di ritenere comunque realizzata una fattispecie equipollente, quella costituita dalla sottoscrizione e tempestiva comunicazione di un «accordo di tutoraggio». E non v’è dubbio che -in difetto di contestazione sull’esistenza di quest’ultimo- sarebbe irragionevolmente afflittiva una sanzione che invariabilmente risultasse applicabile al deficit nell’an e nel quomodo della partecipazione all’attività giovanile, dovendosi piuttosto graduare le sanzioni in ragione del grado di offensività del bene protetto dalla normativa particolare. 8. Qui non è necessario fare ricorso alla natura di «determinazione contrattuale» del lodo che, secondo il Regolamento di questa Camera, compete agli arbitri di rendere, onde già il principio di cui all’art. 1322 c.c. potrebbe di per sé consentire a questi arbitri di prescindere dal catalogo delle sanzioni offerto dalla normativa federale. E’ invece sufficiente dare un’interpretazione adeguatrice alla previsione del punto 2.7 (violazione dell’obbligo) del C.u. n. 1/2006 donde il Giudice federale ha rinvenuto la comminazione sanzionatoria: un’ interpretazione che, preso atto della inclusione nella nozione di «non partecipazione» di condotte variamente inottemperanti alla prescrizione di svolgimento dell’ «attività giovanile» (sia pure in diverse forme) e con disvalore graduabile in dipendenza del carattere ora sostanziale ora prevalentemente formale dell’obbligo violato, giunge a intendere l’ammenda come non invariabilmente pari a € 7.500,00 («di € 7.500,00»), ma irrogabile in concreto fino a € 7.500,00, conferendo al Giudice federale (e a fortiori agli arbitri di questa Camera) la connessa quota di poteri discrezionali che, adeguatamente supportati dalla motivazione, devono, allo stato della previsione normativa, surrogarne la lettera piuttosto approssimativa. 9. Tanto premesso, ritenuta equa la diminuente di 1/3 rispetto alla sanzione effettivamente irrogata per la natura del comportamento tenuto in violazione del dovere di partecipazione all’attività giovanile ma soltanto sotto il minore profilo del deficit di tempestivo inoltro dell’ «accordo di tutoraggio» alla F.I.H., il Collegio, in riforma della decisione di ultima istanza federale e in parziale accoglimento delle conclusioni della parte attrice sub a) e b) dell’ «istanza di arbitrato», applica alla H.C. Superba l’ammenda di € 5.000,00. 10. La parte attrice ha anche domandato il «rimborso dell’importo di cui all’ammenda»: trattasi di domanda che non può essere accolta, neppure in relazione alla differenza tra l’importo stabilito in sede federale e quello viceversa riconosciuto come dovuto in questa sede di giudizio, siccome non è offerta prova alcuna dell’avvenuto versamento. 11. Infine, la parte attrice ha chiesto il «risarcimento dei danni»: causae petendi sono la dedotta «indisponibilità della moneta», il lamentato «illegittimo giudizio di appello» e la «condotta rifiutante il dialogo tenuta [dalla F.I.H.] nella fase conciliativa» (cfr. «conclusioni», sub c). Si tratta di pretese (sì astrattamente ammissibili, ma) senza fondamento alcuno, non essendo chiaramente allegata né altrimenti accertata alcuna «indisponibilità della moneta» causativa di pregiudizio riparabile dalla parte convenuta; essendo di contro accertato lo svolgimento legittimo del giudizio federale (donde neppure è fondata l’istanza di ripetizione delle spese ivi sostenute); nè in alcun modo risulta sindacabile la condotta della F.I.H. nel procedimento di conciliazione: condotta la quale neppure integra «contegno delle parti stesse nel processo» a norma dell’art. 116 c.p.c. attesa l’estraneità al giudizio arbitrale dell’attività concliativa, che ne sostanzia un presupposto e rimane interdetta alla cognizione diretta degli arbitri. 12. Quanto al regolamento delle spese che ineriscono il presente giudizio, il Collegio, stante la soccombenza ripartita, esclude che sussista in capo ad alcuna di esse il diritto di ripetere anche soltanto in parte le spese per assistenza difensiva o per diritti degli arbitri e della Camera, spese che dunque devono intendersi interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale Il Collegio, definitivamente pronunciando la controversia nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: • in riforma della decisione n. 23 del 5 settembre 2007 della Commissione unica di appello della Federazione Italiana Hockey, dichiara tenuta la H.C. Superba al versamento dell’ammenda applicata dal Giudice Sportivo Nazionale (e di cui al C.u. n. 305 del 26 luglio 2007) fino a concorrenza dell’importo di € 5.000,00; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera, in data 1° febbraio 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati: F.to Enrico Ingrillì F.to Ferruccio Auletta F.to Marcello de Luca Tamajo
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