CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 02/12/2006 TRA BASKET LIVORNO S.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 02/12/2006 TRA BASKET LIVORNO S.r.l.
contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.)
L’Arbitro Unico
Avv. Enrico Ingrillì, nominato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.,
in data 2 dicembre 2006, in Roma, ha deliberato il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 854 del 14.07.2006) promosso da:
BASKET LIVORNO S.r.l., c.f. e partita I.V.A. 01027960499, con sede legale in Livorno, in Via
Francesco Pera n. 20, in persona del legale rappresentante Dott. Claudio Ritorni, rappresentata,
assistita e difesa dall’Avv. Luca Pardo di Roma, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Cola di Rienzo n. 111;
- istante -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.), con sede legale in Roma, Via
Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente Federale, Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e
difesa dal Prof. Avv. Guido Valori e dall’Avv. Paola Vaccaro, ed elettivamente domiciliata in
Roma, alla Via Delle Milizie n. 106;
- convenuta -
FATTO
La deliberazione prot. N. 791 del 12.06.2006 della Federazione Italiana Pallacanestro
Con nota prot. N. 791 del 12.06.2006, la Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi, per
brevità, F.I.P.), informava la Basket Livorno S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Basket Livorno),
dell’adozione, da parte del Consiglio Federale, di una delibera sanzionatoria nei confronti della
medesima società, per violazione dell’art. 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico,
consistente nella decurtazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel campionato di serie A
2006 – 07, oltre all’ammenda di € 45.000,00.
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Esecutivo della F.I.P., la società Basket Livorno
veniva sanzionata per non aver provveduto, nei termini previsti dal predetto Regolamento, al
ristabilimento della situazione patrimoniale, come da invito della Commissione Tecnica di
Controllo (d’ora in poi, per brevità, COM. TE. C.), quale organo deputato al controllo dei parametri
economici delle società partecipanti ai campionati F.I.P..
****
L’Istanza di arbitrato della Basket Livorno
In data 05.07.2006, la società Basket Livorno S.r.l. notificava a mezzo fax istanza di
arbitrato, ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 29, comma 6, del Regolamento
Esecutivo, settore professionistico della F.I.P., rassegnando le seguenti conclusioni:
“ (….) chiede che il nominando Organo Arbitrale, dichiari l’illegittimità del Provvedimento del
Consiglio Federale del 10 giugno 2006, contrassegnato dal prot. N. 791, per contrarietà ai principi
generali che ispirano l’ordinamento sportivo”.
Nell’istanza di arbitrato, la Basket Livorno formulava espressa richiesta affinchè il nominato
Arbitro Unico, in corso di giudizio, esperisse il tentativo di conciliazione, per la composizione
bonaria della controversia.
I motivi di ricorso della Basket Livorno
L’istante contestava integralmente il contenuto della delibera sanzionatoria irrogata nei
propri confronti, sulla base dei seguenti motivi.
In data 17.05.2006, si teneva l’assemblea straordinaria della Livorno Basket, nel corso della
quale i soci deliberavano di non dare corso alla riduzione del capitale sociale per perdite, ovvero
alla trasformazione della società medesima, decidendo, sulla base dei risultati positivi della squadra,
di ampliare gli investimenti pubblicitari, per un importo complessivo di € 550.000,00.
L’investimento pubblicitario veniva deliberato dai soci, con le seguenti modalità:
- quanto ad € 200.000,00 oltre I.V.A., da parte della Livorno Sport S.r.l. con pagamento
immediato;
- quanto ad € 100.000,00 oltre I.V.A., da parte dell’Ente per Concessioni Lavori Aziendali
S.p.A., con pagamento immediato;
- quanto ad € 250.000,00 oltre I.V.A., da parte dell’Immobiliare Saffi S.r.l., Fondiaria Saffi
S.p.A., Libero Trusendi Costruzioni S.r.l. e Prime Rose S.r.l., con pagamento immediato.
La Basket Livorno riteneva, dunque, di aver provveduto a ristabilire i parametri economici
richiesti per l’iscrizione ai campionati, sebbene con modalità differenti da quelle previste dall’art.
29 del predetto Regolamento Esecutivo F.I.P., in forza del quale le società affiliate devono
ottemperare all’invito del Com. Te. C., entro un determinato termine, mediante:
“opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante l’immissione di finanziamenti
infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione
assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo (…)”. In ogni caso, l’istante
sosteneva l’illegittimità della delibera del Consiglio Federale F.I.P., per violazione del combinato
disposto di cui agli artt. 20, III comma, dello Statuto C.O.N.I. e dell’art. 1, II comma, dello Statuto
F.I.P., per illogicità manifesta e disparità di trattamento. L’istante, sulla base dell’interpretazione
delle norma sopra richiamate, sosteneva che l’attività sportiva, anche quella professionistica, deve
essere praticabile da tutti coloro che a vario titolo fanno parte del sistema federale. L’istante
precisava, in particolare: laddove si dovessero verificare distorsioni tali da limitare o addirittura
impedire la partecipazione all’attività sportiva da parte di soggetti concretamente in possesso di
prefissati requisiti oggettivi e soggettivi, non può non riconoscersi la sussistenza di un importante
vincolo di intervento diretto per la Federazione, volto a ristabilire l’iniziale eguaglianza di
trattamento.
La costituzione in giudizio della F.I.P.
In data 14.07.2006, si costituiva in giudizio la F.I.P., richiedendo il rigetto del ricorso. In
particolare, la F.I.P. rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ill.mo Organo Arbitrale adito respingere il ricorso per tutti i motivi esposti nel
presente atto”.
La F.I.P. confermava che l’art. 29 del Regolamento Esecutivo, nella sua chiara formulazione
letteraria, prescrive che il risanamento economico necessario, per poter avere titolo all’iscrizione ai
campionati, deve essere effettuato secondo le modalità tassativamente descritte dalla norma.
La F.I.P. precisava, inoltre, che l’asserita violazione dei principi dello Statuto del C.O.N.I. e
della F.I.P. era parimenti infondata in fatto e diritto, poiché le regole poste dalle Federazioni
Sportive sono state accettate all’atto dell’affiliazione da parte di ogni società, pertanto, sottratte da
qualsivoglia sindacato di legittimità. Tali regole, di conseguenza, poiché accettate liberamente dagli
affiliati, garantiscono la regolarità del sistema e violando una qualsivoglia regola, l’istante non potrà
invocare la disparità di trattamento, ovvero la violazione del principio di pari opportunità.
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Svolgimento del giudizio arbitrale innanzi all’Arbitro Unico
Veniva nominato Arbitro Unico, ai sensi del regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, l’avv. Enrico Ingrillì. In data 01.08.2006, si teneva la prima udienza, durante
la quale le parti, in via preliminare, accettavano la designazione dell’Arbitro Unico, il quale
esperiva il tentativo di conciliazione, invitando le parti ad illustrare le proprie posizioni. All’esito
della discussione, vista la mancata conciliazione, l’Arbitro Unico fissava i termini dell’11.09.2006 e
15.09.2006, per il deposito di memorie nonché eventuali repliche. Le parti in ottemperanza ai
termini concessi, depositavano delle memorie illustrando i quesiti già formulati.
In data 19.09.2006, si teneva la seconda udienza avanti all’Arbitro Unico, durante la quale si
prendeva atto dell’esistenza di margini per una risoluzione conciliativa della controversia, che le
parti si riservavano di proseguire avanti le sedi competenti.
La parte istante richiedeva l’autorizzazione all’esibizione della documentazione attestante il
versamento, da parte del socio Livorno Sport a risanamento delle perdite deliberate nell’Assemblea
Straordinaria, nonché la disposizione di una C.T.U. per la ricostruzione del parametro R/I, alla data
del 17.03.2006.
L’Arbitro Unico, all’esito della discussione, rigettava la richiesta di ammissione e
disposizione di C.T.U., stante le risultanze documentali già in atti. Accoglieva la richiesta di
produzione di ulteriori documenti formalmente certificati, di cui se ne autorizzava il deposito presso
la sede arbitrale, entro il successivo termine del 03.10.2006.
In data 13.10.2006, le parti depositavano le note conclusive insistendo per l’accoglimento
delle rispettive conclusioni.
Alla terza udienza avanti all’Arbitro Unico, in data 19.10.2006, le parti chiedevano un breve
differimento, stante la pendenza di intense trattative per la definizione transattiva della controversia.
In ogni caso, le parti consentivano la proroga di ulteriori 45 giorni, del termine di pronuncia del
lodo, ai sensi dell’art. 20, VI comma, del Regolamento della Camera di Conciliazione a Arbitrato
per lo Sport del C.O.N.I..
In data 08.11.2006, durante la quarta udienza, l’Arbitro Unico prendeva atto dell’infruttuosa
trattativa per la definizione transattiva della controversia.
DIRITTO
Sulle questioni preliminari
Ritiene l’Arbitro Unico che le domande proposte dall’istante siano ammissibili e che
l’arbitrato sia procedibile, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste dal
Regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
Questo infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere attivato:
(i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale …” (art. 7
comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordo arbitrale …” (art. 7 comma 1 lett.
b);
(ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione
sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito
della giustizia federale” (art. 7 comma 2);
(iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente
Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase); ed
(iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione” (art. 7
comma 6, seconda frase).
Viceversa si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato:
(v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a
120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping” (art. 7 comma 3), oppure
(vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti procedimenti
arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4).
A tal riguardo l’Arbitro Unico nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza delle
condizioni di ammissibilità sopra indicate, poiché:
(i) l’arbitrato presso la Camera con i meccanismi stabiliti dal Regolamento è
espressamente previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 45 dello Statuto FIP
2004 (e vincolante per tutti gli affiliati e tesserati, oltre che, ovviamente, per la FIP stessa);
(ii) il provvedimento sanzionatorio contestato, adottato ai sensi dell’art. 29.3 del
Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della FIP (il “RE”), non è soggetto ad
impugnazione nell’ambito della giustizia federale della Resistente. Ed infatti l’art. 29.6 RE
espressamente prevede che “avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale
ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente
ammesso, con dispensa della proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato
davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da
proporsi nei modi e nei termini di cui al relativo Regolamento”;
(iii) la necessità del procedimento di conciliazione è esclusa dall’art. 29.6 RE;
(iv) l’Istanza di Arbitrato è stata depositata nei termini indicati dal Regolamento;
(v) la controversia non riguarda una sanzione inferiore ai 120 giorni di squalifica
ovvero una violazione in materia antidoping;
(vi) non risultano istituiti nell’ambito della FIP procedimenti arbitrali per la risoluzione
della controversia dedotta nel presente arbitrato.
Sul merito della controversia
La controversia insorta tra le parti riguarda la legittimità, negata dall’istante e confermata
dalla F.I.P., del provvedimento prot. n. 791 del 12 giugno 2006 emesso dal Consiglio Federale della
FIP (il “Provvedimento”)con il quale il Consiglio Federale della convenuta ha deliberato:
“in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico,
… di disporre in capo alla Società Basket Livorno S.r.l. la decurtazione di quattro punti in
classifica da scontarsi nel Campionato di Serie A 2006/2007 e sanzionare la medesima società con
un’ammenda pari a € 45.000,00”.
Più precisamente, il Provvedimento è stato assunto sulla base di una relazione al Consiglio
Federale della F.I.P. effettuata dalla COM. TE. C.. in data 1° giugno 2006 (la “Relazione
Com.Te.C.”) e in riferimento all’art. 29.3 RE, il quale prevede quanto segue:
“In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento e/o del Rapporto patrimonio netto
contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori nelle misure previste, a seguito di
segnalazione della Com.Te.C., il Consiglio Federale dispone che la società non possa effettuare
operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori, salvo che le acquisizioni
trovino integrale copertura in contratti di cessione di giocatori con altre società affiliate alla
F.I.P., precedentemente o contestualmente depositati ovvero in versamenti in conto futuro aumento
di capitale irreversibile all’uopo effettuati. Allo stesso tempo, la Com.Te.C. invita la società a
riequilibrare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’invito. La situazione patrimoniale
mediante opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di
finanziamenti infruttiferi o postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da
riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere
favorevole e di congruità dall’organo di controllo. In caso di mancata assunzione dei detti
provvedimenti nei termini fissati dal Consiglio Federale, quest’ultimo applica alla società
inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1, nonché dispone la
decurtazione di non meno di quattro punti classifica da scontare come disposto al comma 1”.
La questione che l’Arbitro Unico deve esaminare si svolge, invero, dal punto di vista logico
e giuridico, in due diverse direzioni: in primo luogo, deve valutarsi se una violazione delle
disposizioni stabilite dall’art. 29.3 RE sia stata commessa; in secondo luogo, laddove si concluda
che una violazione sia stata commessa, deve esaminarsi se la sanzione applicata sia corretta.
Sotto il primo profilo, appare indubbio all’Arbitro Unico che la violazione contestata alla
Ricorrente non sussista.
Se infatti è vero che l’art. 29.3 RE prevede che il riequilibrio dei parametri di stabilità
patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire attraverso le operazioni indicate (aumento
di capitale o acquisizione di finanziamento soci postergato e infruttifero), e ciò nel termine stabilito
dalla norma, altrettanto vero è che le operazioni indicate ed il termine posto non appaiono essere
tassativamente stabilite. In altre parole, in difetto di puntuale previsione normativa (contenuta, ad
esempio, nella disciplina posta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in materia di iscrizione ai
campionati), appare perfettamente ammissibile che il riequilibrio dei parametri di stabilità avvenga
attraverso operazioni idonee allo scopo, anche se diverse da quelle previste dalla F.I.P..
L’Arbitro Unico rileva invero che, a fronte dell’invito formulato dalla Com.Te.C. in data 17
marzo 2006 a ripianare la situazione patrimoniale mediante un’operazione straordinaria per un
importo di € 266.504,00 la Ricorrente, sulla base della deliberazione assunta dall’assemblea dei
soci in data 17 maggio 2006, ha posto in essere operazioni correnti, consistenti in un
“ampliamento” dei contratti di sponsorizzazione, per un totale di € 550.000,00. Tali operazioni, per
quanto abbiano prodotto l’effetto voluto dall’art. 29.3, ossia il risanamento del coefficiente
Ricavi/indebitamento, come riconosciuto dalla Com.Te.C. nella relazione al Consiglio Federale del
1° giugno 2006. non si siano realizzate con le modalità stabilite dall’art. 29.3 RE. Pertanto l’art.
29.3 RE risulta violato.
Ciò ritenuto, deve esaminarsi se la sanzione applicata sia corretta. Sotto tale profilo,
l’Arbitro ritiene che il ricorso proposto meriti parziale accoglimento.
Rileva infatti l’Arbitro che l’obiettivo perseguito dall’art. 29.3 è stato conseguito, e che
nella valutazione dell’art. 29.3, invero, appare importante all’Arbitro Unico sottolineare come non
possa, sul piano logico, essere assimilato al caso della totale inerzia quello della attività
positivamente posta in essere dall’affiliato, che raggiunga il risultato perseguito dalla norma,
ancorché con modalità diverse da quelle previste dall’art. 29.3.
Ritiene pertanto l’Arbitro che l’art. 29.3 debba essere interpretato in senso conforme a ai
principi di proporzionalità (sul cui rilievo nel sistema sportivo cfr. Corte di giustizia, 18 luglio
2006, in causa C-519/04 P, Meca-Medina et al. c. Commissione, punto 47) e di congruità (la cui
verifica è stata ritenuta possibile anche in un sistema di sanzioni fisse dal Tribunale arbitrale dello
sport, nel lodo del 15 luglio 2005, CAS 2005/A/830, Squizzato c. FINA, punto 10.20).
In relazione ad essi, dunque, appare all’Arbitro che la sanzione della penalizzazione di 4
punti debba essere modificata, e rideterminata in 2 punti di penalizzazione, mentre la sanzione
pecuniaria debba rimanere ferma.
Ne consegue che il ricorso debba essere parzialmente accolto e il Provvedimento modificato
come in motivazione.
Quanto alle spese di arbitrato, appare all’Arbitro Unico equo, attesa la novità della
questione, porre gli onorari e le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% ciascuna, mentre le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate. I
diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
L’Arbitro Unico
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza,
eccezione e deduzione:
A. in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Basket Livorno S.r.l., riforma il
provvedimento prot. n. 791 adottato dal Consiglio Federale della FIP in data 12 giugno 2006, e
pertanto riduce a 2 punti la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2006 – 2007;
conferma la sanzione pecuniaria;
B. pone gli onorari e le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%
ciascuna, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del
Regolamento;
C. dispone la integrale compensazione delle spese di difesa sostenute dalle parti;
D. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di
conciliazione e arbitrato per lo sport.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2006
F.to Enrico Ingrillì