CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 03/08/2006 TRA Michele Dal Cin contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 03/08/2006 TRA Michele Dal Cin contro Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Cons. Antonino Anastasi in qualità di Arbitro nominato dal Sig. Michele Dal Cin, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro nominato dalla F.I.G.C., ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel procedimento di Arbitrato promosso da: Michele Dal Cin, nato a Vittorio Veneto (TV), il 28.07.1966, residente in Vittorio Veneto (TV), alla Via San Gottardo n. 77, rappresentato e difeso, dall’avv. Pietro Deodato, ed selettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Roma, alla Via Sardegna n. 40, - istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti, Stefano La Porta e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9, - resistente - Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con istanza di arbitrato trasmessa alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, per brevità, F.I.G.C.), in data 7 aprile 2006, il Sig. Michele Dal Cin impugnava la decisione della Corte d’Appello Federale (d’ora in poi, per brevità, C.A.F.) della F.I.G.C., del 6 – 8 agosto 2005. La C.A.F., rigettando l’appello proposto dal Sig. Michele Dal Cin, confermava l’irrogazione, nei confronti dello stesso, della sanzione disciplinare dell’inibizione di 3 anni ed un mese, già irrogata dalla Commissione Disciplinare, in relazione all’illecito sportivo commesso, in occasione dell’incontro valido per la quarantaduesima giornata del campionato di calcio di serie B, stagione 2004 – 2005, partita Genoa – Venezia, disputatasi in data 11 giugno 2005. Precedentemente, l’istante esperiva, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera, la procedura di conciliazione che si concludeva infruttuosamente, come da provvedimento in data 9 marzo 2006. Nell’atto di instaurazione del giudizio arbitrale, il Sig. Michele Dal Cin rassegnava le seguenti conclusioni: a) dichiarare l’inesistenza e/o la nullità della decisione della CAF del 6 agosto 2005 comunicata l’8 agosto 2005, per le ragioni sopra esposte; b) in subordine, dichiarare l’incompetenza degli organi di giustizia sportiva per non essere il Sig. Michele Dal Cin, sin dal momento dell’apertura del procedimento disciplinare, tesserato federale; c) nel merito, dichiarare che il Sig. Michele Dal Cin non ha commesso alcun illecito disciplinare relativamente all’incontro di calcio dell’11 giugno 2005, annullando di conseguenza le decisioni contestate dagli organi di giustizia sportiva FIGC; d) in subordine, ridurre la sanzione disciplinare ad altra minore secondo giustizia o equità. Oltre al favore delle spese di lite. Il Sig. Michele Dal Cin nominava, altresì, quale arbitro di propria elezione, il Cons. Antonino Anastasi. L’attore lamentava, in ogni caso, l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, utilizzate nel giudizio di primo e secondo grado, in quanto, ai sensi dell’art. 270 del c.p.p., le stesse potevano essere utilizzate solamente nell’ambito del procedimento penale, entro il quale erano state disposte. In data 14 aprile 2006, si costituiva nel giudizio arbitrale la F.I.G.C., nominando quale arbitro di propria elezione, l’avv. Mario Antonio Scino, richiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree. La F.I.G.C., in particolare, precisava che il Sig. Michele Dal Cin, avendo perso lo status di tesserato, a seguito della dichiarazione di fallimento della società di appartenenza, era da considerarsi estraneo all’ordinamento sportivo, di conseguenza, la domanda doveva dichiararsi inammissibile, come già pronunciato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, nel lodo del 10 aprile 2006, nel giudizio arbitrale promosso dal Sig. Francesco Dal Cin, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio. Il Collegio arbitrale, in data 23 maggio 2006, si costituiva ritualmente, rinviando alla successiva udienza del 31 maggio 2006. In data 31 maggio 2006, presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., si teneva la prima udienza. Il Collegio, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, fissava termine alle parti sino al 20 giugno 2006, per il deposito di memorie esplicative sulle eccezioni preliminari. Il Collegio si riservava, altresì, ai sensi dell’art. 19, comma IV, del Regolamento della Camera, di rendere noto anticipatamente il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo. All’udienza del 20 luglio 2006, il Collegio precisava che la discussione riguardava solamente la decisione sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali, sulle quali, si riservava ogni decisione. Il Collegio precisava, altresì, che in caso venissero superate le eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte, il giudizio sarebbe proseguito con la concessione di termini alle parti, per ogni deduzione e produzione necessaria. MOTIVI Il Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione preliminare e pregiudiziale di parte resistente, relativa al difetto di competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Ai sensi dell’art. 12, comma III, dello Statuto del C.O.N.I., la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport “ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale”. Condicio sine qua non, della legittimazione attiva ad adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è il possesso della qualità di affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale. La mancanza di tale status personale, ai sensi dell’art. 12, comma III, dello Statuto del C.O.N.I., conseguentemente impedisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport di poter decidere qualsiasi controversia. Il Sig. Michele Dal Cin sin dal momento della proposizione della domanda di arbitrato, mancava della qualità di tesserato alla F.I.G.C., che ha precedentemente perduto in dipendenza di un evento, quale la dichiarazione di fallimento della squadra di appartenenza, previsto dalle N.O.I.F. quale causa di estinzione del vincolo associativo. Inoltre, nel presente giudizio arbitrale non si discute dello status personale dell’istante, ovvero della perdita della qualità di tesserato, conseguentemente, ai sensi dell’art. 12, comma III, dello Statuto del C.O.N.I., il Collegio rileva la sua assoluta incompetenza. In forza di tutti gli elementi sopra richiamati, è fatto notorio e indiscutibile che il Sig. Michele Dal Cin, al momento della proposizione dell’istanza, non possedeva il requisito di tesserato e/o affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, che aveva perduto in precedenza, a causa ed in conseguenza di un fatto avente effetti nell’ordinamento giuridico, come la dichiarazione di fallimento del club di appartenenza, A.C. Venezia Calcio S.r.l.. In tale maniera, l’istante è stato privato di qualsiasi legittimazione ad adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, avendo perduto lo status personale costitutivo della legittimazione ad agire, ai sensi del già richiamato art 12, III comma, dello Statuto del C.O.N.I.. Dove la capacità degli arbitri risieda in una clausola di un contratto associativo, infatti, il patto compromissorio può resistere alla dismissione del vincolo associativo, se e in quanto questa stessa vicenda costituisca oggetto del giudizio, il quale rimane, perciò, soltanto quello arbitrale. Diversamente, ove la dismissione della qualità di associato costituisca un prius non rientrante nell’oggetto del giudizio, una clausola del genere è incapace di distogliere dall’Autorità Giudiziaria la controversia che insorga sopra una posizione soggettiva, eventualmente rilevante per l’ordinamento giuridico. Il Collegio rileva che nel presente giudizio non si discute in merito alla qualità, ovvero alla perdita della qualità di tesserato, da parte del Sig. Michele Dal Cin, pertanto, nessuna competenza potrà ravvisarsi in capo alla Camera di Conciliazione a Arbitrato per lo Sport. Peraltro, la giurisprudenza non ha mancato di precisare che il potere arbitrale non va soggetto al principio di cui all’art. 5 c.p.c., che è inutilizzabile per risolvere la questione della permanenza del vincolo compromissorio (Cass. 21 luglio 2004, n. 13516 e sempre sulla questione, in senso conforme, le Sezioni Unite della Cassazione del 3 ottobre 2002, n. 14223). Addirittura, prosegue la sentenza n. 13516 del 2004 della Cassazione, sopra richiamata, disponendo che in tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale; ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito (….) (cfr. conforme anche Cassazione, Sezioni Unite n. 9829 del 2002). Il Collegio richiama sull’argomento, altresì, quanto già statuito dalla Camera di Conciliazione a Arbitrato per lo Sport, nel lodo reso nel giudizio promosso dal Sig. Francesco Dal Cin, il quale aveva parimenti perduto lo status di tesserato alla F.I.G.C., prima della proposizione dell’istanza di arbitrato (cfr. pubblicato sul sito internet www.coni.it). Si legge nel lodo sopra richiamato e avente ad oggetto i medesimi fatti sottesi al caso in esame: “Questa considerazione è di per sé dirimente, allora, anche in ordine alla pretesa di veder attribuita al Collegio una capacità di conoscere della presente controversia quasi si trattasse di perpetuare la capacità cognitiva degli organi di giustizia sportiva, dopo che la singola Federazione sportiva ha promosso il procedimento, che si è concluso con la sanzione inflitta a colui che intanto non era più tesserato. Ma, in realtà, la stessa pretesa non merita accoglimento, poiché il procedimento conclusosi con l’irrogazione della sanzione al Sig. Francesco Dal Cin non si identifica soggettivamente né oggettivamente con quello di cui il presente lodo costituisce il compimento: non soggettivamente, in quanto la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport “è istituita presso il CONI”, rispetto al quale una Federazione sportiva nazionale (coi suoi organi di giustizia) è in rapporto di sicura alterità; non oggettivamente, perché laddove “nell’ambito della Federazione sportiva nazionale” il procedimento di giustizia svoltosi fosse stato già censibile a ogni effetto come “procedimento arbitrale”, questo avrebbe determinato l’ “[in]competenza” della Camera a norma dell’art. 12, comma 6, dello Statuto CONI (“Restano escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati, per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali”)”. In concreto, ben anteriormente alla domanda di arbitrato, l’efficacia vincolante dell’art. 27 dello Statuto federale era perduta inter partes, in nessuna misura risultando sub judice la vicenda di estinzione del vincolo associativo di Francesco Dal Cin dalla F.I.G.C., per via della dichiarazione di fallimento dell’A.C. Venezia Calcio S.r.l., sicchè deve ritenersi, conclusivamente, che all’atto di introdurre il procedimento presso la Camera, la parte attrice ha sostanzialmente rivolto, peraltro in conformità dell’ordinamento sportivo, una proposta compromissoria irrevocabile non seguita dall’ accettazione dell’altra (arg. ex artt. 12.5 Statuto C.O.N.I., 9.2 e 10.2 Regolamento Camera). La resistente F.I.G.C., inoltre, in forza dell’eccezione preliminare e pregiudiziale proposta, ha rifiutato, ad ogni effetto di legge, la devoluzione della competenza a decidere qualsiasi giudizio alla Camera di Conciliazione a Arbitrato per lo Sport. Ne consegue che, nel caso di specie, non si è realizzato l’accordo delle parti, di devoluzione della competenza alla Camera. In conclusione, non compete al Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport decidere alcunché, nel merito delle pretese della parte istante. Merito del quale sarebbe già parte ogni valutazione, pur incidentale, circa la permanenza del potere disciplinare della Federazione successivamente alla fine, per di più involontaria, del vincolo associativo. Tutte le altre questioni preliminari e pregiudiziali, quindi, rimangono assorbite da quella appena trattata che preclude ogni decisione di merito. La particolarità del caso e la domanda di giustizia sostanziale, che rimane impregiudicata tra le parti, sono elementi idonei a compensare integralmente le spese per i difensori e la pari soccombenza delle spese e dei diritti degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: A) dichiara inammissibile l’istanza proposta dal Sig. Michele Dal Cin; B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite; C) le parti sono tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. F.to Enrico Ingrillì F.to Antonino Anastasi F.to Mario Antonino Scino
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