CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 03/08/2006 TRA Michele Dal Cin contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 03/08/2006 TRA Michele Dal Cin
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio
Arbitrale, ai sensi del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport
Cons. Antonino Anastasi in qualità di Arbitro nominato dal Sig.
Michele Dal Cin, ai sensi del Regolamento
della Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo Sport
Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro nominato dalla F.I.G.C.,
ai sensi del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
Michele Dal Cin, nato a Vittorio Veneto (TV), il 28.07.1966, residente in Vittorio Veneto (TV),
alla Via San Gottardo n. 77, rappresentato e difeso, dall’avv. Pietro Deodato, ed selettivamente
domiciliato presso il Suo Studio in Roma, alla Via Sardegna n. 40,
- istante -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Mario Gallavotti, Stefano La Porta e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in via Po n.9,
- resistente -
Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati
gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente
LODO ARBITRALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con istanza di arbitrato trasmessa alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, per
brevità, F.I.G.C.), in data 7 aprile 2006, il Sig. Michele Dal Cin impugnava la decisione della Corte
d’Appello Federale (d’ora in poi, per brevità, C.A.F.) della F.I.G.C., del 6 – 8 agosto 2005. La
C.A.F., rigettando l’appello proposto dal Sig. Michele Dal Cin, confermava l’irrogazione, nei
confronti dello stesso, della sanzione disciplinare dell’inibizione di 3 anni ed un mese, già irrogata
dalla Commissione Disciplinare, in relazione all’illecito sportivo commesso, in occasione
dell’incontro valido per la quarantaduesima giornata del campionato di calcio di serie B, stagione
2004 – 2005, partita Genoa – Venezia, disputatasi in data 11 giugno 2005. Precedentemente,
l’istante esperiva, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera, la procedura di conciliazione
che si concludeva infruttuosamente, come da provvedimento in data 9 marzo 2006.
Nell’atto di instaurazione del giudizio arbitrale, il Sig. Michele Dal Cin rassegnava le
seguenti conclusioni:
a) dichiarare l’inesistenza e/o la nullità della decisione della CAF del 6 agosto 2005
comunicata l’8 agosto 2005, per le ragioni sopra esposte;
b) in subordine, dichiarare l’incompetenza degli organi di giustizia sportiva per non essere il
Sig. Michele Dal Cin, sin dal momento dell’apertura del procedimento disciplinare,
tesserato federale;
c) nel merito, dichiarare che il Sig. Michele Dal Cin non ha commesso alcun illecito
disciplinare relativamente all’incontro di calcio dell’11 giugno 2005, annullando di
conseguenza le decisioni contestate dagli organi di giustizia sportiva FIGC;
d) in subordine, ridurre la sanzione disciplinare ad altra minore secondo giustizia o equità.
Oltre al favore delle spese di lite. Il Sig. Michele Dal Cin nominava, altresì, quale arbitro di
propria elezione, il Cons. Antonino Anastasi. L’attore lamentava, in ogni caso, l’inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche, utilizzate nel giudizio di primo e secondo grado, in quanto, ai sensi
dell’art. 270 del c.p.p., le stesse potevano essere utilizzate solamente nell’ambito del procedimento
penale, entro il quale erano state disposte.
In data 14 aprile 2006, si costituiva nel giudizio arbitrale la F.I.G.C., nominando quale
arbitro di propria elezione, l’avv. Mario Antonio Scino, richiedendo, in ogni caso, il rigetto delle
domande attoree. La F.I.G.C., in particolare, precisava che il Sig. Michele Dal Cin, avendo perso lo
status di tesserato, a seguito della dichiarazione di fallimento della società di appartenenza, era da
considerarsi estraneo all’ordinamento sportivo, di conseguenza, la domanda doveva dichiararsi
inammissibile, come già pronunciato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, nel
lodo del 10 aprile 2006, nel giudizio arbitrale promosso dal Sig. Francesco Dal Cin, per i medesimi
fatti oggetto del presente giudizio.
Il Collegio arbitrale, in data 23 maggio 2006, si costituiva ritualmente, rinviando alla
successiva udienza del 31 maggio 2006.
In data 31 maggio 2006, presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport del C.O.N.I., si teneva la prima udienza. Il Collegio, esperito con esito negativo il tentativo di
conciliazione, fissava termine alle parti sino al 20 giugno 2006, per il deposito di memorie
esplicative sulle eccezioni preliminari. Il Collegio si riservava, altresì, ai sensi dell’art. 19, comma
IV, del Regolamento della Camera, di rendere noto anticipatamente il solo dispositivo,
comunicando successivamente il testo integrale del lodo.
All’udienza del 20 luglio 2006, il Collegio precisava che la discussione riguardava
solamente la decisione sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali, sulle quali, si riservava ogni
decisione. Il Collegio precisava, altresì, che in caso venissero superate le eccezioni preliminari e
pregiudiziali proposte, il giudizio sarebbe proseguito con la concessione di termini alle parti, per
ogni deduzione e produzione necessaria.
MOTIVI
Il Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione preliminare e pregiudiziale di parte
resistente, relativa al difetto di competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Ai sensi dell’art. 12, comma III, dello Statuto del C.O.N.I., la Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport “ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che
contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a
condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si
tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale”. Condicio
sine qua non, della legittimazione attiva ad adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport, è il possesso della qualità di affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale. La mancanza di
tale status personale, ai sensi dell’art. 12, comma III, dello Statuto del C.O.N.I., conseguentemente
impedisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport di poter decidere qualsiasi
controversia.
Il Sig. Michele Dal Cin sin dal momento della proposizione della domanda di arbitrato,
mancava della qualità di tesserato alla F.I.G.C., che ha precedentemente perduto in dipendenza di
un evento, quale la dichiarazione di fallimento della squadra di appartenenza, previsto dalle
N.O.I.F. quale causa di estinzione del vincolo associativo. Inoltre, nel presente giudizio arbitrale
non si discute dello status personale dell’istante, ovvero della perdita della qualità di tesserato,
conseguentemente, ai sensi dell’art. 12, comma III, dello Statuto del C.O.N.I., il Collegio rileva la
sua assoluta incompetenza.
In forza di tutti gli elementi sopra richiamati, è fatto notorio e indiscutibile che il Sig.
Michele Dal Cin, al momento della proposizione dell’istanza, non possedeva il requisito di tesserato
e/o affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, che aveva perduto in precedenza, a causa ed in
conseguenza di un fatto avente effetti nell’ordinamento giuridico, come la dichiarazione di
fallimento del club di appartenenza, A.C. Venezia Calcio S.r.l.. In tale maniera, l’istante è stato
privato di qualsiasi legittimazione ad adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
avendo perduto lo status personale costitutivo della legittimazione ad agire, ai sensi del già
richiamato art 12, III comma, dello Statuto del C.O.N.I..
Dove la capacità degli arbitri risieda in una clausola di un contratto associativo, infatti, il
patto compromissorio può resistere alla dismissione del vincolo associativo, se e in quanto questa
stessa vicenda costituisca oggetto del giudizio, il quale rimane, perciò, soltanto quello arbitrale.
Diversamente, ove la dismissione della qualità di associato costituisca un prius non rientrante
nell’oggetto del giudizio, una clausola del genere è incapace di distogliere dall’Autorità Giudiziaria
la controversia che insorga sopra una posizione soggettiva, eventualmente rilevante per
l’ordinamento giuridico. Il Collegio rileva che nel presente giudizio non si discute in merito alla
qualità, ovvero alla perdita della qualità di tesserato, da parte del Sig. Michele Dal Cin, pertanto,
nessuna competenza potrà ravvisarsi in capo alla Camera di Conciliazione a Arbitrato per lo Sport.
Peraltro, la giurisprudenza non ha mancato di precisare che il potere arbitrale non va
soggetto al principio di cui all’art. 5 c.p.c., che è inutilizzabile per risolvere la questione della
permanenza del vincolo compromissorio (Cass. 21 luglio 2004, n. 13516 e sempre sulla questione,
in senso conforme, le Sezioni Unite della Cassazione del 3 ottobre 2002, n. 14223).
Addirittura, prosegue la sentenza n. 13516 del 2004 della Cassazione, sopra richiamata,
disponendo che in tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal
giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma
di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della
clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla
convenzione arbitrale; ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui sia stata impropriamente
redatta in termini di affermazione o negazione della competenza del giudice, la sentenza
risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito (….) (cfr.
conforme anche Cassazione, Sezioni Unite n. 9829 del 2002).
Il Collegio richiama sull’argomento, altresì, quanto già statuito dalla Camera di
Conciliazione a Arbitrato per lo Sport, nel lodo reso nel giudizio promosso dal Sig. Francesco Dal
Cin, il quale aveva parimenti perduto lo status di tesserato alla F.I.G.C., prima della proposizione
dell’istanza di arbitrato (cfr. pubblicato sul sito internet www.coni.it). Si legge nel lodo sopra
richiamato e avente ad oggetto i medesimi fatti sottesi al caso in esame:
“Questa considerazione è di per sé dirimente, allora, anche in ordine alla pretesa di veder
attribuita al Collegio una capacità di conoscere della presente controversia quasi si trattasse di
perpetuare la capacità cognitiva degli organi di giustizia sportiva, dopo che la singola Federazione
sportiva ha promosso il procedimento, che si è concluso con la sanzione inflitta a colui che intanto
non era più tesserato. Ma, in realtà, la stessa pretesa non merita accoglimento, poiché il
procedimento conclusosi con l’irrogazione della sanzione al Sig. Francesco Dal Cin non si
identifica soggettivamente né oggettivamente con quello di cui il presente lodo costituisce il
compimento: non soggettivamente, in quanto la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
“è istituita presso il CONI”, rispetto al quale una Federazione sportiva nazionale (coi suoi organi
di giustizia) è in rapporto di sicura alterità; non oggettivamente, perché laddove “nell’ambito della
Federazione sportiva nazionale” il procedimento di giustizia svoltosi fosse stato già censibile a
ogni effetto come “procedimento arbitrale”, questo avrebbe determinato l’ “[in]competenza” della
Camera a norma dell’art. 12, comma 6, dello Statuto CONI (“Restano escluse dalla competenza
della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati, per le quali siano
istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali”)”.
In concreto, ben anteriormente alla domanda di arbitrato, l’efficacia vincolante dell’art. 27 dello
Statuto federale era perduta inter partes, in nessuna misura risultando sub judice la vicenda di
estinzione del vincolo associativo di Francesco Dal Cin dalla F.I.G.C., per via della dichiarazione
di fallimento dell’A.C. Venezia Calcio S.r.l., sicchè deve ritenersi, conclusivamente, che all’atto di
introdurre il procedimento presso la Camera, la parte attrice ha sostanzialmente rivolto, peraltro
in conformità dell’ordinamento sportivo, una proposta compromissoria irrevocabile non seguita
dall’ accettazione dell’altra (arg. ex artt. 12.5 Statuto C.O.N.I., 9.2 e 10.2 Regolamento Camera).
La resistente F.I.G.C., inoltre, in forza dell’eccezione preliminare e pregiudiziale proposta,
ha rifiutato, ad ogni effetto di legge, la devoluzione della competenza a decidere qualsiasi giudizio
alla Camera di Conciliazione a Arbitrato per lo Sport. Ne consegue che, nel caso di specie, non si è
realizzato l’accordo delle parti, di devoluzione della competenza alla Camera.
In conclusione, non compete al Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport decidere alcunché, nel merito delle pretese della parte istante. Merito del quale sarebbe
già parte ogni valutazione, pur incidentale, circa la permanenza del potere disciplinare della
Federazione successivamente alla fine, per di più involontaria, del vincolo associativo. Tutte le altre
questioni preliminari e pregiudiziali, quindi, rimangono assorbite da quella appena trattata che
preclude ogni decisione di merito.
La particolarità del caso e la domanda di giustizia sostanziale, che rimane impregiudicata tra
le parti, sono elementi idonei a compensare integralmente le spese per i difensori e la pari
soccombenza delle spese e dei diritti degli arbitri.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore
istanza, eccezione e deduzione:
A) dichiara inammissibile l’istanza proposta dal Sig. Michele Dal Cin;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
C) le parti sono tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e
dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
F.to Enrico Ingrillì
F.to Antonino Anastasi
F.to Mario Antonino Scino