CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 04/08/2005 TRA A.C. Loanesi San Francesco contro Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 04/08/2005 TRA A.C. Loanesi San Francesco contro Lega Nazionale Dilettanti I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro Cons. Antonino Anastasi Arbitro Avv. Mario Antonio Scino Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 4 agosto 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (Testo integrale come da accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1241 del 3 agosto 2005) promosso da: A.C. Loanesi San Francesco, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Ugo Piave, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Stefano Scotto e dall’Avv. Giovanni Maria Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova alla via Corsica n. 8/7, come da procura speciale in atti; - Istante - contro Lega Nazionale Dilettanti, unitamente al Comitato Interregionale, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via Po n. 9, come da procura speciale in atti; - resistente - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con decisione contenuta nel C.U. n. 3 del 12/7/2005 il Consiglio direttivo del Comitato interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato la non ammissione della A.C. Loanesi San Francesco al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2005-2006, a causa della mancata presentazione nel termine fissato dal C.U. n. 179 del 19/5/2005 del contratto di fideiussione con istituto di credito per un ammontare di Euro 31.000,00. Con istanza del 13/7/2005 la Società ha intrapreso il procedimento di conciliazione di cui all’art. 5 del Regolamento, sottoponendo la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport. Considerata l’urgenza la Società, nell’ipotesi di infruttoso esperimento della fase conciliativa, ha presentato in data 3 agosto 2005 istanza di arbitrato, chiedendo alla controparte di accettare la nomina di un arbitro unico da parte del Presidente della Camera. Nel merito l’istante ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione con contestuale accertamento del suo diritto all’iscrizione al Campionato di Serie D stagione 2005-2006. A tal fine l’istante ha dedotto in primo luogo l’illegittimità del provvedimento gravato per difetto assoluto di motivazione, rilevando che solo successivamente e per le vie brevi la Lega ha esplicitato la ragione dell’esclusione. In secondo luogo la Loanesi ha evidenziato che alla data dell’8 luglio 2005 – di scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione e della relativa documentazione – era ancora valida la garanzia fideiussoria rilasciatale dall’Istituto San Paolo – IMI per la decorsa stagione, con scadenza al 10 luglio 2005: dal momento che la nuova fideiussione rilasciata dal medesimo Istituto decorre comunque dall’ 8 luglio ne consegue che la Società non è mai stata sprovvista di garanzia. Più in generale la Loanesi ha evidenziato l’ingiustizia sostanziale di una decisione che penalizza la comunità di Loano e la sua squadra calcistica ( peraltro da sempre in regola con tutte le prescrizioni inderogabili dettate dal Regolamento) per una omissione veniale e scusabile, specie ove si consideri che la Società non dispone di una struttura burocratica professionale e deve quindi affidare gli adempimenti amministrativi a soggetti che prestano attività a titolo di volontariato. Si è costituita nel procedimento arbitrale la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale. Con Decreto in data 3 agosto 2005 n. 1251 il Presidente della Camera ha provveduto a nominare, nell’ipotesi di fallimento della fase di conciliazione, il Collegio arbitrale, fissando la data della prima Udienza al 4 agosto 2005 ore 17,00. Non avendo la conciliazione sortito esito positivo ed essendosi il Collegio arbitrale formalmente costituito, in data 4 agosto 2005 alle ore 17,00 nei locali della Camera si è svolta l’Udienza di discussione, alla quale hanno preso parte per la Società gli avvocati Gallo e Scotto e per la Lega Nazionale Dilettanti il suo Presidente Carlo Tavecchio assistito dagli avvocati Gallavotti e La Porta. Le Parti, dopo aver espressamente rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio arbitrale, hanno autorizzato il Collegio stesso a deliberare il lodo in conferenza personale anche telefonica o telematica e a depositare con urgenza il dispositivo della pronuncia accompagnato da motivazione in forma sintetica, con comunicazione del testo integrale del lodo stesso entro novanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dei Componenti del Collegio. Nel merito la parte istante ha insistito per le conclusioni già prese negli scritti difensivi, evidenziando come l’esclusione per il 2005-2006 dal massimo Campionato dilettantistico vanifichi gli sforzi compiuti dalla Società nelle passate stagioni sportive e gli impegni affrontati dalla Città di Loano proprio per dotarsi di un nuovo impianto sportivo adeguato alle esigenze della Serie D. La L.N.D. ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando che a fronte dell’obiettivo inadempimento posto in essere dalla Società al Comitato non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine alla gravità dell’omissione. Con dispositivo in data 4 agosto 2005 il Collegio ha respinto la domanda arbitrale sulla base della seguente MOTIVAZIONE Ritiene il Collegio che la domanda arbitrale proposta dalla A.C. Loanesi San Francesco non può essere accolta. Con C.U. n. 3 del 12 luglio 2005 il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della Società al campionato di Serie D stagione 2005 – 2006 per mancata presentazione, nel termine perentorio fissato dal C.U. n. 179/2005, del documento richiesto al punto E del citato comunicato, e cioè della fideiussione stipulata con Istituto di credito per importo pari a Euro 31.000,00. Al riguardo, osserva in primo luogo il Collegio che la omessa esplicitazione nel contesto del Comunicato della ragione dell’esclusione non determina alcun effetto viziante, in quanto la motivazione del provvedimento è desumibile per relationem dagli atti del Comitato. A ciò deve aggiungersi che in ogni caso la Società è stata resa tempestivamente edotta del motivo su cui fondava l’esclusione, così da poter assumere ogni iniziativa a propria difesa. Nel merito, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in Udienza dalle parti, emerge in fatto che la Società istante al momento della presentazione, in data 08.07.2005, della richiesta di ammissione al campionato, era assistita da pregressa garanzia fideiussoria San Paolo – IMI avente scadenza il 10.07.2005, dunque anteriore rispetto alla data del 12.07.2005 in cui la domanda è stata valutata da parte del Comitato Interregionale. In proposito osserva il Collegio che per evidenti ragioni logiche la fideiussione – essendo richiesta per garantire l’adempimento di tutti gli obblighi comunque nascenti dall’attuale status di affiliata alla Figc in capo alla società, ivi compresi quelli patrimoniali nei confronti dei propri tesserati – doveva riferirsi al Campionato 2005-2006. In ogni caso – anche a prescindere da ogni approfondimento in ordine alla temporanea utilizzabilità della (vecchia) fideiussione per la iscrizione alla nuova stagione – risulta da quanto sopra esposto che allorchè il Comitato ha vagliato le domande la Loanesi era comunque scoperta dalla garanzia. La Società era dunque priva di un requisito il quale – proprio per la funzione da esso svolta – doveva essere non solo posseduto alla data di presentazione della domanda ma anche successivamente mantenuto almeno ( per quanto qui interessa) fino al momento della deliberazione costitutiva sull’iscrizione. Correttamente, pertanto, il Comitato ha tratto le necessarie conseguenze dalla rilevata omissione. Tanto chiarito, deve poi osservarsi che nel caso in esame l’omissione ha natura sostanziale e non meramente documentale, venendo in rilievo non già la lacunosa o imperfetta documentazione di un requisito posseduto quanto piuttosto la omessa stipula del contratto fideiussorio e dunque la mancanza della relativa garanzia. Tale omissione non poteva dunque ritenersi sanabile per effetto della stipula ex post di una fideiussione con efficacia retroattiva, poichè la produzione tardiva di tale garanzia ha comportato non già una regolarizzazione meramente formale della documentazione già presentata, quanto piuttosto una vera e propria integrazione della stessa, inammissibile proprio perchè incidente sugli elementi necessari a comprovare il possesso sostanziale del requisito. D’altra parte, una simile integrazione della documentazione richiesta non può ritenersi ammissibile sulla base delle giustificazioni di tipo sociale o soggettivo addotte dalla ricorrente, in quanto la perentorietà del termine ed il necessario rispetto del generale principio della par condicio tra le squadre aspiranti precludevano al Comitato di addivenire a considerazioni di tipo equitativo, pena la violazione delle prescrizioni dettate dalla lex specialis del procedimento. La domanda arbitrale va quindi respinta. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, fatto salvo il principio di solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: rigetta la domanda contenuta nell’istanza arbitrale; pone integralmente a carico della società istante gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa, determinati forfettariamente in Euro [...] omissis [...]; dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 4 agosto 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano F.to Cons. Antonino Anastasi F.to Avv. Mario Antonio Scino
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