CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 06/02/2007 TRA ASSOCIAZIONE CICLISTICA SAMMARINESE GRUPPO LUPI contro FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (F.C.I.)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 06/02/2007 TRA ASSOCIAZIONE CICLISTICA SAMMARINESE GRUPPO LUPI
contro FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (F.C.I.)
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio
Arbitrale, ai sensi del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport;
Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro nominato dall’istante ai
sensi del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro nominato dalla
resistente, ai sensi del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport;
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1709 del 13.10.2006) promosso da:
ASSOCIAZIONE CICLISTICA SAMMARINESE GRUPPO LUPI, con sede legale in
Falciano (Repubblica San Marino), Centro Direzionale La Piazza, Via Onesto Scavino n. 10, in
persona del legale rappresentante, Sig. Andrea Tamberi, rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti
Carlo Biagioli del foro di San Marino, Pietro Calvaruso del foro di Palermo e dal Dott. Simone Alì
del foro di Rimini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Rimini, Viale
Tripoli n. 47,
- istante -
contro
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (F.C.I.), con sede legale in Roma, Stadio Olimpico
Curva Nord, in persona del Presidente Federale, Sig. Renato Di Rocco, rappresentata e difesa
dall’Avv. Nuri Venturelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Apollodoro n. 26;
- resistente -
FATTO
L’Associazione Ciclistica Sammarinese Gruppo Lupi (d’ora in poi, per brevità, anche
A.C.S. Gruppo Lupi), ai sensi della convenzione stipulata, in data 4 maggio 2005, tra la
Federazione Ciclistica Italiana (d’ora in poi, per brevità, anche F.C.I.) e la Federazione Ciclistica
Sammarinese (d’ora in poi, per brevità, anche F.C.S.), richiedeva l’ammissione alle gare Regionali
e Nazionali, organizzate dalla F.C.I.
All’atto dell’iscrizione alle gare, la F.C.I. inibiva all’A.C.S. Gruppo Lupi la partecipazione
agli eventi, eccependo la violazione dell’art. 15.6.2. delle Norme Attuative F.C.I. 2006, in base alla
quale “ogni società italiana può avere nel proprio organico, nel corso della stagione, un solo atleta
di nazionalità straniera”. In particolare, tra gli iscritti alla A.C.S. Gruppo Lupi risultavano presenti
numerosi atleti stranieri, provenienti da Paesi dell’Europa orientale, in quanto non esistono norme
federali sammarinesi analoghe a quelle citate adottate dalla F.C.I..
A seguito dell’istanza dell’AC.S. Gruppo Lupi, il Consiglio Federale della F.C.I. emanava,
in data 4 aprile 2006, un apposito comunicato in cui dava ufficialmente parere negativo alla
richiesta della F.C.S., di una deroga in favore dell’istante dall’osservanza dei limiti di cui all’art.
15.6.2. delle Norme Attuative F.C.I. 2006.
In data 15 settembre 2006, l’A.C.S. Gruppo Lupi adiva la Camera di Conciliazione e
Arbitrato dello Sport, per l’esperimento del tentativo di conciliazione della controversia e la
definizione pacifica della disputa circa il significato da attribuire alla Convenzione. Il tentativo di
conciliazione si concludeva con esito negativo.
L’Istanza di arbitrato dell’A.C.S. Gruppo Lupi
Con istanza di arbitrato, depositata in data 13 ottobre 2006, l’A.C.S. Gruppo Lupi
impugnava il diniego della F.C.I. alla partecipazione dei propri atleti alle gare organizzate dalla
stessa. In particolare, l’istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale: l’immediata riammissione delle squadre dell’AC.S. Gruppo Lupi al circuito
agonistico italiano, nonché il risarcimento del danno subito che si quantifica in € 250.000,00, oltre
agli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria e alle spese e competenze”. L’istante
nominava, altresì, quale arbitro di propria elezione, l’Avv. Mario Antonio Scino.
I motivi di ricorso dell’A.C.S. Gruppo Lupi
L’A.C.S. Gruppo Lupi lamentava, in particolare, la contrarietà della tesi sostenuta dalla
F.C.I. rispetto le finalità della Convenzione stipulata in data 4 maggio 2005, con numerosi principi
fondamentali sia dell’ordinamento sportivo nazionale che internazionale. L’istante lamentava,
inoltre, la contrarietà della posizione della F.C.I. con il contenuto dell’intesa programmatica,
denominata “Accordi di Cooperazione Tecnica e Sportiva tra il C.O.N.I. e il C.O.N.S.”, richiamati
dall’art. 22 della Convenzione, in cui si afferma che al fine di “sviluppare la collaborazione nel
campo dello sport e di rafforzare le relazioni di amicizia tra gli sportivi della Repubblica di San
Marino e della Repubblica Italiana, viene riconosciuta la possibilità, per le società affiliate al
C.O.N.S., tra le quali vi è l’A.C.S. Gruppo Lupi, di accedere a seguito degli accordi concordati tra
le federazioni Sportive del C.O.N.S. e del C.O.N.I. alle attività sportive agonistiche che si
svolgeranno nel territorio italiano”.
In considerazione dei fatti sopra esposti, l’esponente lamentava di aver subito un danno, a
causa ed in conseguenza della mancata partecipazione alle gare, quantificato nell’importo di €
250.000,00, di cui chiedeva il risarcimento.
La costituzione in giudizio della F.C.I.
In data 14 novembre 2006, con memoria di costituzione e difesa, si costituiva in giudizio la
F.C.I., rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: ai sensi dell’art. 8, comma 5 del Regolamento della Camera:
dichiarare inammissibile ed improcedibile l’avverso ricorso per inesistenza di valida clausola
arbitrale e, comunque, per proprio difetto di competenza e giurisdizione;
nel merito: nella denegata ipotesi il ricorso sia ritenuto procedibile e sussistente la giurisdizione e
competenza della Camera:
dichiarare inammissibile il ricorso per assoluta genericità, insanabile difetto di forma e/o,
comunque, per carenza di legittimazione ad agire;
respingere in ogni caso e qualsivoglia pretesa della ricorrente perché infondata in fatto e diritto e,
comunque, non provata”. La resistente provvedeva a nominare, quale arbitro di propria elezione,
l’Avv. Aurelio Vessichelli.
In particolare, la F.C.I. sosteneva l’improcedibilità del giudizio arbitrale, in quanto non
sussisteva un’ipotesi di competenza della Camera, ai sensi dell’art. 8, V comma, del Regolamento.
La F.C.I. eccepiva l’inammissibilità del giudizio per difetto di un valido accordo arbitrale, in quanto
non sussisterebbe la competenza e giurisdizione della Camera per le controversie che
contrappongono una Federazione nazionale ad una associazione sportiva straniera. Inoltre, la F.C.I.
sosteneva che nel caso di specie non si verte su una controversia la cui materia sia stata devoluta ad
un giudizio arbitrale, da specifica clausola compromissoria accettata dalle parti, né si controverte in
materia di tesseramento, affiliazione od iscrizione ad una federazione.
Nel merito, la F.C.I. eccepiva l’assoluta carenza di legittimazione ad agire dell’A.C.S.
Gruppo Lupi, in quanto la stessa non è società affiliata alla F.C.I., nè associazione costituita
secondo le norme del diritto italiano, pertanto non avrebbe alcuna legittimazione a proporre un
ricorso diretto ad ottenere una modifica delle norme interne di una Federazione alla quale non è
affiliata od associata.
Svolgimento del giudizio arbitrale innanzi al Collegio
In data 7 dicembre 2006, si teneva la prima udienza alla presenza del Collegio Arbitrale, il
quale si costituiva con la Presidenza dell’Avv. Enrico Ingrillì.
Il Presidente del Collegio esperiva il tentativo di conciliazione, il quale dava esito negativo.
Nel merito della discussione, la difesa di parte istante eccepiva la tardività della memoria di
costituzione della F.C.I., insistendo per l’accoglimento di ogni istanza formulata. La F.C.I. replicava
reiterando l’eccezione di improcedibilità, in quanto sollevata prima della costituzione del Collegio
Arbitrale.
All’esito della discussione, il Collegio, riservandosi ogni decisione sulle questioni
preliminari e pregiudiziali, invitava le parti a discutere il merito, assegnando termini per il deposito
di memorie, nonché successivo termine per memorie conclusionali e di replica.
In data 10 gennaio 2007, depositava la propria memoria autorizzata la parte istante, la quale
eccepiva la tardività della costituzione della resistente, in quanto la F.C.I. si costituiva in giudizio
ben oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell’istanza di promozione del giudizio arbitrale,
nonché la tardività e irritualità dell’eccezione di improcedibilità, in quanto, ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento della Camera, la predetta eccezione andava proposta al Presidente della Camera
stessa. Nel merito, l’A.C.S. Gruppo Lupi precisava che l’associazione - costituita per atto di Notaio
era stata formalmente riconosciuta dal Tribunale Commissariale della Repubblica di San Marino,
pertanto soggetto sottoposto al campo di applicazione della Convenzione del 4 maggio 2005, sopra
richiamata. In pari data, depositava la propria memoria autorizzata anche la resistente F.C.I., la
quale insisteva per il rigetto dell’istanza.
In data 22 gennaio 2007, l’A.C.S. Gruppo Lupi depositava la memoria di replica, insistendo
per l’accoglimento delle domande. In particolare, l’istante eccepiva la tardività e/o infondatezza
dell’eccezione preliminare, in quanto non proposta avanti al Presidente della Camera, ovvero prima
della costituzione del Collegio Arbitrale, ed in ogni caso infondata nel merito. L’istante eccepiva,
altresì, la carenza di poteri del difensore della F.C.I. per difetto di procura. In pari data, depositava
la propria memoria di replica la F.C.I., la quale reiterava la richiesta di rigetto dell’istanza.
In data 6 febbraio 2006, si teneva la seconda udienza del Collegio Arbitrale, alla quale
presente la parte resistente, nessuno compariva per la parte istante. Il Collegio, ritenendo la causa
matura per la decisione, si riservava l’emissione del lodo arbitrale.
DIRITTO
Sulle questioni preliminari
1) Sulla costituzione in giudizio della F.C.I.
In via preliminare e pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione
formulata dall’istante, nella memoria di replica ritualmente depositata in data 22 gennaio 2007,
nella quale si eccepiva il difetto di procura della F.C.I., poiché il difensore risultava sprovvisto di
procura, quindi privo del potere di allegazione. Di conseguenza si pone il problema per il Collegio
di valutare se il difensore costituito sia investito dei poteri necessari, investendo tale questione
anche la legittimità della nomina di arbitro effettuata dalla F.C.I..
Sulla questione, il Collegio rileva che nella memoria di costituzione in giudizio, l’Avv. Nuri
Venturelli si costituiva per la Federazione come da procura stesa in calce all’istanza di arbitrato
notificata dall’A.C.S. Gruppo Lupi. Il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo Sport del C.O.N.I., all’art. 10, prescrive che la parte convenuta può far pervenire alla Camera e
alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa ovvero dal difensore munito di
procura.
Dalla documentazione versata in atti risulta evidente che la resistente F.C.I. abbia
provveduto a depositare in giudizio la procura alle liti, posta in calce all’istanza di arbitrato
notificata dall’A.C.S. Gruppo Lupi (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di parte F.C.I.) e richiamata
nella memoria di costituzione e difesa della resistente.
Nella memoria di costituzione e difesa della F.C.I. risulta, altresì, che il difensore della
resistente abbia provveduto alla nomina di arbitro, richiamando la procura alle liti, apposta in calce
all’istanza di arbitrato notificata, detto ciò il Collegio non ravvisa alcuna carenza di potere del
difensore della resistente.
2) Sull’eccezione di improcedibilità sollevata dalla F.C.I.
Il Collegio rileva, altresì, che l’eccezione di improcedibilità eccepita dalla F.C.I., ai sensi
dell’art. 8, V comma, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
andava proposta al Presidente della Camera stessa, il quale avrebbe deciso al riguardo, dichiarando
la procedibilità o meno dell’Arbitrato.
Pertanto, il Collegio dichiarando la procedibilità della presente istanza di arbitrato, in ogni
caso, ritiene opportuno esaminare se nel caso di specie sussista la competenza della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Infatti, il già citato art. 8, V comma, del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport statuisce che, in caso di procedibilità dell’istanza
di arbitrato, spetta comunque all’organo arbitrale decidere sulla propria competenza.
3) Sulla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
L’art. 12, III comma, dello Statuto del C.O.N.I. prevede che la Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che
contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a
condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti
di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della Giustizia Federale, con esclusione
delle controversie di natura tecnico – disciplinare che hanno l’irrogazione di sanzioni inferiori a
centoventi giorni e delle controversie in materia di doping. Più specificatamente, l’art. 8, comma 1
del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, disciplina tre ipotesi di
applicazione del procedimento arbitrale, ossia:
a) quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello
Statuto di una Federazione sportiva nazionale;
b) quando sia sottoscritta una clausola compromissoria negli atti di tesseramento, di
affiliazione o di domanda di iscrizione ai campionati;
c) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva,
un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto del C.O.N.I. o di una Federazione sportiva nazionale.
Risulta fatto notorio e pacifico che la controversia in oggetto contrapponga una Federazione
sportiva nazionale ad un’associazione affiliata ad una Federazione sportiva straniera, come tale, nel
caso di specie non è possibile ravvisare la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport, in quanto tra le parti non è stata sottoscritta una clausola compromissoria, né si
ravvisano le residue ipotesi di cui all’art. 8 del Regolamento.
La parte istante A.C.S. Gruppo Lupi, infatti, è mancante della qualità di affiliata ad una
Federazione sportiva nazionale e, peraltro, nell’ambito del giudizio arbitrale non si controverte in
merito alla qualità o meno di affiliata dell’A.C.S. Gruppo Lupi ad una Federazione sportina
nazionale. Dunque, appare evidente il difetto di competenza della Camera adita, anche in assenza di
qualsivoglia specifica clausola compromissoria valida e vincolante le parti (cfr. in senso analogo, il
lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale, nel procedimento promosso dal Sig. Michele Dal Cin
avverso la F.I.G.C., emesso in data 3 agosto 2006, nonché analogo lodo arbitrale reso nel
procedimento promosso dal Sig. Francesco Dal Cin avverso la F.I.G.C., emesso in data 13 marzo
2006, entrambi pubblicati sul sito internet www.coni.it).
Il Collegio ritiene, dunque, di dichiarare inammissibile l’istanza di arbitrato, in quanto non
sussiste la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, poiché la
controversia ha ad oggetto una controversia insorta tra una Federazione sportiva nazionale ed un
ente affiliato ad una Federazione straniera.
La sussistenza del difetto di competenza attiene anche al merito della vicenda, come già
statuito anche dalla sentenza n. 13516 del 2004 della Corte di Cassazione, per la quale “lo stabilire
se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una
questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o
interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi nell’ambito della
cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale; ne consegue che, anche nell’ipotesi
in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza
del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di
merito (…)” (cfr. conforme anche Cassazione, Sezioni Unite, n. 9829 del 2002).
La particolarità del caso e la domanda di giustizia sostanziale, che comunque rimane
impregiudicata tra le parti, sono elementi idonei a compensare integralmente le spese per i difensori
e la pari soccombenza delle spese e dei diritti degli arbitri.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza,
eccezione e deduzione:
A. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dall’Associazione Ciclistica
Sammarinese Gruppo Lupi;
B. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
C. le parti sono tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e
dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo Sport.
Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
F.to Enrico Ingrillì
F.to Mario Antonio Scino
F.to Aurelio Vessichelli