CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 06/07/2006 TRA MASSIMO GIOVANNELLI contro FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY e PAOLO VACCARI
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 06/07/2006 TRA MASSIMO GIOVANNELLI
contro FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY e PAOLO VACCARI
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro
Avv. Dario Buzzelli Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma data 6 luglio 2006 ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
MASSIMO GIOVANNELLI, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Fontana ed
elettivamente dom.to in Sezze, via Fanfara, 46, presso lo studio di quest’ultimo
-ricorrentecontro
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY, in persona del Presidente Federale,
sig. Giancarlo Dondi, rapp.to e difeso dagli avv.ti Mario Tonucci e Santi Dario
Tomaselli ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Roma alla via
Principessa Clotilde, 7 -resistentenonché
contro
PAOLO VACCARI, rapp.to e difeso dall’avv. Stefano Di Salvatore ed
elettivamente dom.to presso il suo studio in L’Aquila, via Verdi, 9
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 24.3.2006, prot. n. 0434, il sig. Giovannelli ha
dedotto che:
- nel novembre del 2004 ha partecipato all’elezione per la carica di consigliere
federale in quota atleti, risultando primo dei non eletti;
- alla detta carica è stato invece eletto il sig. Paolo Vaccari;
- quest’ultimo, però, era privo dei necessari requisiti, non avendo corredato la
propria candidatura con 30 firme di giocatori aventi diritto al voto 10 giorni
prima della data fissata per l’assemblea;
- ha eccepito tale vizio ma l’Assemblea Federale non è stata chiamata a
pronunziarsi su di esso;
- ha proposto, con esito positivo, ricorso alla Corte Federale, poi respinto dalla
Corte Federale di secondo grado.
Tutto ciò premesso, il sig. Giovannelli, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale chiedendo: la sua nomina a
consigliere federale della Federazione Italiana Rugby al posto del sig. Paolo
Vaccari; la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di €. 5.000,00
in parte a titolo di rimborso spese (viaggi ed onorari di avvocato) ed in parte a
titolo di risarcimento del danno esistenziale e patrimoniale; la condanna della
F.I.R. e del sig. Paolo Vaccari, in solido tra loro, al pagamento della somma di
€. 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato
esercizio della carica di consiglieri federale.
Con memoria del 5.4.2006, prot. n. 0459, la Federazione Italiana Rugby, dopo
aver eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso perché tardivo,
ne ha comunque chiesto anche il rigetto nel merito stante l’assoluta
infondatezza delle domande.
Con memoria depositata il 5.4.2006, prot. n. 0457, il sig. Vaccari ha anch’egli
eccepito l’irricevibilità e/o l’improcedibilità dell’istanza arbitrale in quanto
proposta tardivamente ed in ogni caso ha chiesto il rigetto delle domande per la
loro totale infondatezza.
Tenuta in data 20.4.2006 la prima riunione, il Collegio Arbitrale ha fissato per il
26.4.2006 la prima udienza; all’esito di tale udienza, si è riservato la decisione
sulle eccezioni preliminari, concedendo alle parti termine fino al 19.5.2006 per
il deposito di note illustrative e documenti in ordine alla data di ricevimento
dell’istanza arbitrale da parte dei convenuti. Medio tempore, il Collegio, con
provvedimento datato 28.4.2006, ha invitato le parti – fermo restando il termine
già assegnato - ad utilizzare le suddette note anche per svolgere considerazioni
nel merito della controversia e per avanzare eventuali richieste istruttorie.
Tutte le parti hanno provveduto a depositare note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto deve essere esaminata l’eccezione preliminare di
inammissibilità e/o irricevibilità e/o improcedibilità del ricorso formulata da
entrambe le parti convenute.
Tale eccezione è basata sul rilievo che l’istanza di arbitrato sarebbe stata
proposta ben oltre il termine di 30 giorni – previsto a pena di decadenza dal
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – dal
momento della chiusura del procedimento di conciliazione, atteso che entro il
suddetto termine essa deve pervenire non solo alla Camera ma anche alla
controparte (artt. 8, 6° comma, secondo periodo, e 9, 1° comma).
Le disposizioni testé citate, rispettivamente, recitano: “L’istanza di arbitrato,
a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione”; “La
parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve far pervenire
alla Camera e alla controparte una istanza di arbitrato sottoscritta dalla
parte stessa o dal difensore munito di procura . . . . .”.
Allo scopo di verificare se tali disposizioni siano state rispettate, occorre in
primo luogo stabilire se, entro la scadenza del termine, è sufficiente che
l’istanza di arbitrato sia semplicemente spedita o, invece, se è necessario che
quest’ultima sia anche ricevuta dai soggetti indicati dall’ art. 9, 1° comma.
E’ prassi consolidata della Camera Arbitrale quella di considerare validamente
e regolarmente “presentate” le istanze di arbitrato purché spedite prima del
decorso del termine di trenta giorni dalla data di chiusura della procedura
conciliativa.
Tale prassi, peraltro, è confortata dal principio della scissione temporale degli
effetti della notificazione, ripetutamente affermato dal Giudice delle leggi,
secondo cui la notifica di un atto – almeno quando debba essere effettuata entro
un termine determinato – si intende perfezionata in momenti diversi per il
richiedente e per il destinatario, dato che le garanzie di conoscibilità dell’atto da
parte del secondo devono essere contemperate con il diverso interesse del primo
a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del
procedimento notificatorio per tutto ciò che di esso è sottratto alla sua
disponibilità (in tal senso Corte Cost., 26.11.2002, n. 477, e Corte Cost.,
23.1.2004, n. 28).
Orbene, poiché nel caso di specie è pacifico che l’istanza di arbitrato è stata
spedita a tutti i destinatari entro il termine di 30 giorni dalla chiusura del
procedimento di conciliazione, si deve concludere nel senso della tempestività
della sua presentazione.
Ad ogni modo, il ricorso del sig. Giovannelli alla procedura arbitrale deve
ritenersi tempestivamente proposto anche alla stregua dell’interpretazione più
rigorosa – vale a dire quella che ritiene necessaria la ricezione dell’atto da parte
dei destinatari. Infatti, poiché, nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza del
termine di 30 giorni è quello del 22.2.2006, vale a dire la data in cui si è chiusa
la procedura di conciliazione, ne consegue che tale termine è stato chiaramente
rispettato in quanto l’istanza è pervenuta a tutti i soggetti interessati il
24.3.2006: alla segreteria della Camera Arbitrale, come risulta dal protocollo;
alla Federazione Italiana Rugby, come da avviso di ricevimento depositato in
atti; al sig. Vaccari, e per lui all’avv. Di Salvatore, come si evince dalla
dichiarazione di Poste Italiane prodotta dal ricorrente.
Pertanto, l’eccezione avente ad oggetto la tardività dell’istanza di arbitrato
deve essere respinta.
2. Sempre in via preliminare va poi analizzata l’eccezione, sollevata dal sig.
Paolo Vaccari, in ordine al difetto di legittimazione sostanziale dell’istante “in
quanto pur essendo candidato in quota Giocatori a Consigliere Federale
dell’Assemblea Generale della FIR non ha alcuna legittimazione né interesse in
merito alla mancata ammissione della candidatura in quota Giocatori a
Consigliere Federale, da parte della CVP, del Cuttitta”. Tale legittimazione,
secondo l’assunto del Vaccari, spetterebbe invece al Cuttitta “avendo il
ricorrente sollevato eccezioni . . . . . solamente in merito alle funzioni della
CVP sulla Candidatura del Cuttitta e non già alla propria candidatura”.
Ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi sostenuta dal Vaccari.
In primo luogo, e senza entrare per il momento nella questione relativa alla
rilevanza che, nella vicenda in esame, assume il riferimento alla posizione del
Cuttitta, deve rilevarsi che, su di un piano generale, l’esistenza dell’interesse ad
impugnare l’atto di un organo sportivo va valutata in relazione all’incidenza
dell’atto medesimo sullo status di colui che propone l’impugnazione. Nella
specie, il ricorrente è risultato primo dei non eletti alla carica di consigliere
federale in quota giocatori. L’atto impugnato ha pertanto sicuramente inciso
sulla sua posizione giuridica giacchè, se non fosse stato adottato, egli avrebbe
conseguito la carica di consigliere.
Inoltre, deve osservarsi che il Giovannelli propone una domanda che è
chiaramente volta al conseguimento per sé, e non per il Cuttitta, della carica in
parola (si v. in proposito le conclusioni formulate nell’istanza per proposizione
di arbitrato, p. 9).
In capo al Giovannelli sussistono pertanto l’interesse e la legittimazione alla
proposizione dell’istanza di arbitrato, conseguentemente, l’eccezione del
Vaccari deve essere rigettata.
3. Venendo al merito del ricorso, è opportuno preliminarmente delineare il
quadro normativo di riferimento.
Le questioni sottoposte al vaglio di questo Collegio vanno risolte alla luce degli
artt. 11 e 12 del Regolamento Organico della Federazione Italiana Rugby. La
prima di tali norme detta le regole per le candidature a cariche elettive; la
seconda disciplina le operazioni preliminari dell’Assemblea Generale.
L’art. 11, dopo aver indicato il termine di presentazione delle candidature ed
elencato i documenti da allegare a corredo di esse, stabilisce: “La
Commissione Verifica Poteri, espletato ogni opportuno accertamento,
compila un elenco alfabetico di tutte le candidature pervenute, annotando
a fianco di quelle dichiarate inammissibili le relative motivazioni e ne invia
copia a ciascun candidato nonché ai Comitati Regionali. Le determinazioni
della Commissione Verifica Poteri possono essere impugnate, da chi abbia
interesse, solo in apertura dell’Assemblea Generale che deciderà in
merito”.
L’art. 12 determina la scansione temporale delle formalità di apertura e di
costituzione dell’Assemblea Generale, ravvisando nella fase successiva ad esse
il momento destinato alla decisione di tutte vertenze concernenti l’ammissibilità
delle candidature (“Immediatamente dopo procede alla risoluzione di
eventuali controversie in ordine alla ammissione delle candidature”).
Dal combinato disposto delle suddette disposizioni si evince dunque che il
procedimento volto alla definizione delle questioni relative alle candidature si
articola in due tempi precisamente individuati: l’uno (“solo in apertura
dell’Assemblea Generale”), contestuale all’apertura dell’Assemblea, segna il
momento preclusivo entro il quale si deve impugnare, da parte di chi vi abbia
interesse, quanto stabilito dalla Commissione Verifica Poteri in ordine alle
candidature; l’altro (“Immediatamente dopo . . . . .”), collocato a valle delle
operazioni preliminari di apertura e costituzione dell’Assemblea, segna l’inizio
della fase decisoria.
3.1. Chiariti il contenuto, i termini e l’ambito di applicazione delle norme testé
citate, occorre, adesso, esaminare la fattispecie concreta.
Il sig. Giovannelli, pur avendo sollevato delle perplessità in ordine a qualche
candidatura, lo ha fatto con un intervento tardivo, e cioè quando era già scattata
la barriera preclusiva prevista dall’art. 11, dato che - come emerge dalla
trascrizione della registrazione dei lavori dell’Assemblea elettiva del
20.11.2004 – al momento dell’apertura di essa, da parte del ricorrente, non è
stata manifestata alcuna volontà di impugnare le determinazioni della
Commissione Verifica Poteri: ciò che, peraltro, è stato fatto notare al sig.
Giovannelli dallo stesso Presidente dell’Assemblea (cfr. pag. 43 della detta
trascrizione).
Sulla tardività della “reazione” del ricorrente, peraltro, ha avuto modo di
pronunciarsi pure la Giunta Nazionale del CONI che ha reso su tale questione
un apposito parere.
3.2. Ma anche a voler superare l’aspetto formale – che, però, corrisponde ad una
specifica e precisa previsione normativa – appare evidente che l’intervento del
ricorrente, così come esplicitato, non può affatto integrare gli estremi
dell’impugnativa della candidatura del sig. Vaccari. Ed a tale conclusione si
perviene sia interpretando, alla stregua del criterio letterale, le singole
espressioni usate, sia leggendole nel loro complesso, sia, infine, tenendo conto
del contenuto sostanziale di tale intervento.
Ed infatti:
- dalle frasi pronunziate dal sig. Giovannelli (“Io vorrei chiedere a voi amici
dell’assemblea un parere riguardo a due candidature . . . . .”; “I documenti che
possono essere presentati posteriormente sono: certificato di cittadinanza,
certificato penale generale, dichiarazione dell’interessato attestante. Per cui,
ed è il caso del nostro Paglierini, che è candidato Presidente revisore dei conti,
la sua domanda non era completa, l’ha integrato col certificato penale in
ritardo rispetto alla data. Sono due situazioni analoghe. Uno è in lista, l’altro
no. Io penso che non solo per una questione formale, ma anche per le qualità
del candidato che è Massimo Cuttitta . . . . . penso che ci siano le condizioni
perché lui possa essere votato”; “Quindi io quello che chiedo all’assemblea,
visto che l’assemblea è sovrana, di decidere su questa candidatura di Massimo
Cuttitta”) non è possibile arguire alcuna volontà di censurare la candidatura di
Vaccari (cfr. pagg. 41 e 42 della trascrizione della registrazione dei lavori
dell’Assemblea), emergendo anzi, abbastanza chiaramente, soltanto la richiesta
di far pronunziare l’Assemblea sull’ammissione della candidatura del sig.
Cuttitta;
- anche analizzate nel loro complesso, le espressioni usate dal ricorrente
denotano l’intenzione di questi di “perorare”, per così dire, la causa del sig.
Cuttitta piuttosto che quella di opporsi alla candidatura del sig. Vaccari,
candidatura, questa, che viene tirata in ballo come mero metro di paragone per
sostenere anche l’ammissione del candidato Cuttitta;
- il contenuto dell’intervento del sig. Giovannelli è, in sostanza, diretto in modo
inequivoco ad impugnare unicamente l’esclusione del candidato Cuttitta,
altrimenti non si spiegherebbe perché il ricorrente, in occasione di una delle
interlocuzioni con il Presidente dell’Assemblea, a questi che sembrava aver
deciso di sottoporre ai voti la sola posizione del Cuttitta (“. . . . . mi prendo la
responsabilità di porre all’attenzione dell’assemblea, che quindi si pronunci
l’assemblea, sull’ammissione o meno di Cuttitta come candidato in quota
atleti”: cfr. pag. 43 della citata trascrizione), si sia limitato a replicare con un
laconico “Grazie Presidente”. Di certo, se la volontà del sig. Giovannelli fosse
stata realmente quella di mettere in discussione la candidatura del sig. Vaccari,
la risposta al Presidente avrebbe dovuto essere di tutt’altro tenore.
In altri termini, ove avesse voluto impugnare la candidatura del sig. Vaccari, il
ricorrente avrebbe dovuto esternare una chiara e precisa volontà in tal senso con
riguardo sia alla posizione del candidato interessato, sia al motivo della
contestazione.
Pertanto, anche da un punto di vista strettamente lessicale, non è possibile
affermare che il ricorrente abbia inteso contestare la candidatura del sig.
Vaccari chiedendo all’Assemblea una pronunzia sull’ammissibilità della stessa.
3.3. Sotto altro profilo va poi rilevato che lo stesso Presidente dell’Assemblea
(dott. Petrosino), re melius perpensa, ha ritenuto inammissibile l’intervento del
dott. Giovannelli perché in contrasto con gli artt. 11 e 12 del Regolamento
Organico, e quindi neppure ha sottoposto all’Assemblea l’unica questione posta
dal ricorrente, se cioè la candidatura del sig. Cuttitta fosse meritevole di
ammissione (cfr. pag. 45 della suddetta trascrizione).
Tale circostanza rende peraltro superflua, perché irrilevante, la richiesta di
prova sul punto.
Non avendo dunque il ricorrente impugnato la candidatura del sig. Vaccari e
comunque non avendolo fatto nei termini previsti dal Regolamento Organico, il
ricorso deve essere rigettato.
4. Il Giovannelli invoca l’applicazione dell’art. 43 dello Statuto federale, in
combinato disposto con l’art. 41, lettera D., del medesimo Statuto, nella
formulazione che risulta dal testo del 2004. In base a tale norma “La mancanza
iniziale accertata dopo le elezioni o il venir meno nel corso del mandato
anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 41 comporta l’immediata
decadenza dalla carica . . . . .”. L’art. 41, lettera D., dispone che il candidato
per la categoria giocatori alla carica di Consigliere deve depositare con la
propria domanda le firme di non meno di trenta e non più di cinquanta
giocatori.
Osserva in proposito la Federazione Italiana Rugby che l’attuale formulazione
dell’art. 43 dello Statuto federale prevede la decadenza dalla carica di
consigliere per la mancanza iniziale o il venir meno dei requisiti di cui agli artt.
39, 40 e 42, mentre è venuto meno il richiamo all’art. 41 dello Statuto.
Tale argomentazione non può essere condivisa perché, ratione temporis, a
dover essere applicato sarebbe l’art. 43 nella versione in vigore all’epoca dei
fatti.
4.1. Fatta questa premessa, ritiene però il Collegio che l’art. 43 non può essere
invocato dal sig. Giovannelli - cioè da chi, essendo presente e partecipe ai lavori
dell’Assemblea Generale, ha avuto la possibilità di esperire il rimedio, tipizzato
nelle forme e nei termini, dell’impugnativa nei confronti delle candidature
irregolari - a meno di non voler depotenziare la normativa prevista dagli artt. 11
e 12 del Regolamento Organico. Ad opinare diversamente, infatti, si finirebbe
con il consentire una sorta di rimessione in termini a favore di chiunque sia
rimasto inerte sulla questione delle candidature, pur avendo partecipato
all’Assemblea, scardinando così il sistema di preclusioni derivante dal
combinato disposto dei suddetti artt. 11 e 12.
In tale quadro, dunque, la norma dell’art. 43 potrebbe essere fatta valere, a tutto
concedere, da quei soggetti che non hanno preso parte all’Assemblea Generale.
4.2. Va ancora considerato che la Corte federale d’Appello, nel provvedimento
impugnato, si è fatta carico della questione stabilendo che la comminatoria di
decadenza di cui all’art. 43 dello Statuto federale “deve essere interpretata nel
senso che i requisiti il cui venir meno comporta la decadenza dalla carica sono
quelli essenziali che attengono alla persona del candidato eletto e non quelli
procedimentali che si pongono come requisiti che riguardano la fase
elettorale”.
Quanto statuito dalla Corte d’Appello federale è convincente perché la
gravissima conseguenza della decadenza dall’incarico non può che avere una
causa di natura sostanziale, mentre sarebbe quantomeno eccessivo farla
discendere da una mera carenza formale, relativa, come detto, alla fase
procedimentale dell’elezione, e per di più emendata successivamente alla
presentazione della domanda.
Del resto, in sede di modifica dello Statuto, la Federazione ha scelto di
eliminare l’ambiguo richiamo all’art. 41, mantenendo i riferimenti agli artt. 39,
40 e 42.
Questa modifica appare più interpretativa che novativa, nel senso che conferma
espressamente un principio che era già ricavabile dal vecchio testo, ossia che la
decadenza dovesse derivare da situazioni di incompatibilità o ineleggibilità del
Consigliere interessato.
4.3. In ogni caso, la decadenza dalla carica di Consigliere federale giammai
potrebbe essere pronunziata da questo Collegio, trattandosi di materia riservata
alla delibazione dello stesso Consiglio Federale, sia in quanto organo
istituzionalmente deputato a valutare i requisiti dei soggetti chiamati a farne
parte, sia perché competente a vigilare “sull’osservanza dello Statuto e delle
norme federali” (art. 26 dello Statuto) o, al più, rimessa all’iniziativa della
Procura Federale nei cui compiti rientra anche quello di “vigilare
sull’osservanza delle norme federali” (art. 39 del Regolamento di Giustizia).
5. Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto delle domande
risarcitorie del Giovannelli.
6. La natura delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite
tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Respinge la domanda del sig. Massimo Giovannelli;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite; pone a carico di tutte le
parti le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, nella misura liquidata
dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nelle
seguenti misure: 50% a carico del sig. Massimo Giovannelli; 25% a carico del
sig. Paolo Vaccari; 25% a carico della Federazione Italiana Rugby.
3) Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Il Presidente
F.to Marcello de Luca Tamajo
Arbitro
F.to Silvestro Maria Russo
Arbitro
F.to Dario Buzzelli