CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.S. Casale Calcio s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.S. Casale Calcio s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (il “Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 8 settembre 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1165 del 22 agosto 2006) promosso da: A.S. Casale Calcio s.r.l., con sede in Casale Monferrato (AL), Via Trevigi 14, in persona del suo Presidente pro tempore, Avv. Giulio Bertacchi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7, giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 21 agosto 2006 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14, in persona del Procuratore Sig. Antonio Di Sebastiano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 25 agosto 2006 resistente e con l’intervento del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti/F.I.G.C., con sede in Roma, Via Po 36, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. William Punghellini, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Greco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 71, giusta delega a margine della comparsa di costituzione datata 29 agosto 2006 altra parte basato sulla clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e avente ad oggetto l'iscrizione dell’A.S. Casale Calcio s.r.l. al campionato di calcio di Serie D (stagione 2006/2007). FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” depositata il 22 agosto 2006 la A.S. Casale Calcio s.r.l. (il “Casale” o la “Ricorrente”) ha proposto domanda di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), dando avvio al presente procedimento. 2. Più precisamente, con la “Istanza di arbitrato”, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio Arbitrale di: “A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. assunta nella riunione del 27 luglio 2006 e pubblicata sul C.U. n. 8 di pari data, con cui veniva deliberata l’esclusione della Società A.S. CASALE CALCIO S.r.l. dal campionato di serie D 2006/2007, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la decisione medesima; B) per l’effetto, deliberare l’immediata iscrizione e/o ammissione dell’istante al Campionato di Serie D 2006/2007, anche in soprannumero, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la statuizione medesima; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite”. 3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, il Casale ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie D e delle regole federali da esso presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2006-2007, la Ricorrente illustra: i. di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio di Serie D e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2006/2007, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti/FIGC n. 179 del 1° giugno 2006 (il “CU n. 179”) ii. che il C.U. n. 179, al punto 1/A “Disposizioni ulteriori per Società provenienti dall’area professionistica”, fissava il termine perentorio del 12 luglio 2006 (poi prorogato al 25 luglio 2006) per “depositare certificazione, rilasciata dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della Società comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze maturate al 30.06.2006”; iii. che con decisione assunta nella riunione del suo Consiglio Direttivo in data 27 luglio 2006 (la “Decisione”) il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti/FIGC (il “Comitato Interregionale”), “preso atto delle comunicazioni trasmesse dalla Lega Professionisti di Serie C il 6 e 12 luglio uu.ss. riguardanti il mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le spettanze al 30/6/2006 di alcuni tesserati”, deliberava “di escludere la Società A.S. CASALE CALCIO S.r.l. dall’organico del Campionato Nazionale Serie D 2006/2007”; iv. che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate sarebbero viziati sotto più profili. In particolare la Ricorrente ravvisa la: a. “Illegittimità ed infondatezza della delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. di esclusione della A.S. Casale Calcio s.r.l. dal campionato di serie D 2006/2007 – Sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal C.U. n. 179 del 1° giugno 2006, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi retributivi, al 30 giugno 2006, nei confronti dei propri tesserati”. Ed invero, la Ricorrente illustra come essa, dopo aver ottemperato a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari previsti dalle norme applicabili e aver fornito la prova dell’avvenuto pagamento degli emolumenti e delle spettanze, al 30 giugno 2006, dei propri tesserati, è stata esclusa dal campionato per non aver presentato la liberatoria di un solo calciatore (Claudio Bonomi). A tal proposito il Casale fa comunque rilevare di aver integralmente e puntualmente adempiuto, anche nei confronti di quel calciatore, a tutti i propri obblighi contrattuali, e che solo per la mancata cooperazione del calciatore, confermata da questo in dichiarazioni rese alla stampa, non aveva potuto ottenere la rituale liberatoria; b. “Illegittima applicazione del C.U. del Comitato Interregionale n. 179 del 1° giugno 2006, in considerazione del combinato disposto dello stesso comunicato con il C.U. della F.I.G.C. n. 180/A del 31 marzo 2006”, attesa la differente regolamentazione dei termini e delle modalità di adempimento delle condizioni – tra cui anche il pagamento delle spettanze ai tesserati e dipendenti – per l’iscrizione ai campionati; c. “Incomprensibile ed indebita esclusione della A.S. Casale Calcio s.r.l. dal campionato di competenza nonostante il mancato inserimento della stessa nel precedente elenco delle società non ammesse ex C.U. del Comitato Interregionale n. 6 del 13 luglio 2006”; d. Esistenza di “ulteriori circostanze decisive ai fini della dimostrazione della fondatezza delle ragioni della Società ricorrente”, tra cui la disponibilità di fideiussioni, non escusse, emesse nell’interesse del Casale, ed un saldo attivo presso la Lega di Serie C. 4. Con memoria datata 25 agosto 2006 la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, avendo chiesto la Ricorrente l’annullamento di un provvedimento emesso dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, che non è organo della FIGC, ma è un’articolazione funzionale della L.N.D. (art. 18 Statuto L.N.D.). Nel merito la FIGC ha chiesto: “il rigetto delle domande svolte dalla società A.S. Casale Calcio S.r.l., con ogni conseguente pronuncia in ordine a spese, onorari e diritti, anche amministrativi, del presente giudizio”. 5. Con comparsa datata 29 agosto 2006 è poi intervenuto nel presente arbitrato il Comitato Interregionale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, respingere la domanda di arbitrato proposta dalla A.S. Casale Calcio s.r.l., in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto svolte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di causa”. 6. In tale comparsa il Comitato Interregionale ha illustrato che il Presidente della Lega Professionisti, in data 6 luglio 2006 e 12 luglio 2006, nel comunicare l’elenco dei giocatori del Casale per i quali erano state depositate le dichiarazioni liberatorie, aveva certificato la mancanza della liberatoria relativa ad un giocatore (Claudio Bonomi), e che pertanto, difettando un requisito stabilito dal CU n. 179, si era visto costretto ad adottare il provvedimento di esclusione del Casale dal campionato di Serie D 2006/2007. A parere del Comitato Interregionale, infatti, il provvedimento di esclusione era imposto quale atto dovuto, e che in relazione ad esso nessun margine di discrezionalità circa la rilevanza dell’inadempimento – in difetto di ulteriori e diverse informazioni provenienti dalla Lega di Serie C – era riservato al suo Consiglio Direttivo. Infine, il Comitato Interregionale ha confermato la legittimità del CU n. 179 e ha sottolineato che a suo parere nessuna rilevanza possa essere data all’esistenza presso la Lega di Serie C di fideiussioni rilasciate nell’interesse del Casale. 7. In data 8 settembre 2006 il Collegio Arbitrale ha accolto la domanda del Casale sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI A. Sulle domande della Ricorrente. 1. La controversia dedotta in arbitrato riguarda il soddisfacimento da parte del Casale dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n. 179) per l’ammissione al campionato di calcio di Serie D per la stagione 2006-2007, il cui ritenuto difetto era stato invece alla base del provvedimento del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale, con il quale la domanda di iscrizione del Ricorrente era stata rigettata. Allega infatti il Casale, tra l’altro, che il diniego di iscrizione al Campionato di Serie D non possa essere basato sulla mancata presentazione della dichiarazione liberatoria di un solo calciatore (Claudio Bonomi). A tal proposito il Casale fa rilevare di aver integralmente e puntualmente adempiuto, anche nei confronti di quel calciatore, a tutti i propri obblighi contrattuali, e che solo per la mancata cooperazione del calciatore, confermata da questi in dichiarazioni rese alla stampa, non aveva potuto ottenere la rituale liberatoria. 2. Il Collegio ritiene la domanda fondata e meritevole di accoglimento. 3. Rileva infatti il Collegio che il Casale ha provato in arbitrato – anche attraverso le dichiarazioni, non smentite, del calciatore suo asserito creditore, la cui “liberatoria” era mancata – di avere fatto quanto possibile, entro il termine stabilito dal CU n. 179, per soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa dettata dal Comitato Interregionale per l’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2006/2007. In particolare il Casale ha dimostrato di avere, con congruo anticipo rispetto ai termini federali, provveduto ad inviare al calciatore Bonomi un assegno a pagamento dei corrispettivi dovuti al tesserato e che solo per la mancata cooperazione del calciatore in questione l’assegno non era stato incassato (senza che di ciò il Casale avesse notizia) e la ricevuta liberatoria sottoscritta da questi. Con la conseguenza, dunque, che la mancata produzione della liberatoria da parte del Casale può ritenersi dipendente da causa non imputabile alla Ricorrente. 4. A parere del Collegio, la non imputabilità alla Ricorrente della ragione dell’inadempimento esonera il Casale da responsabilità, secondi i principi già stabiliti da altro collegio arbitrale istituito ai sensi del Regolamento della Camera (lodo 7 agosto 2004, Calcio Como s.p.a. c. FIGC, p. 23 ss). Tale principio vale, a parere di questo Collegio, soprattutto quando l’inadempimento abbia natura esclusivamente formale e di minima importanza (quale il mancato deposito di una sola liberatoria, non ottenuta nonostante gli sforzi compiuti in buona fede) e si aggiunge ad un adempimento sostanziale (ossia all’effettuato pagamento della somma dovuta al calciatore, che pure non ne ha rilasciato quietanza). 5. La Decisione del Comitato Interregionale deve essere dunque annullata. Resta di conseguenza assorbita ogni altra questione. B. Sulle spese. 6. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti: 1. accoglie il ricorso presentato dalla A.S. Casale Calcio s.r.l.; 2. annulla la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC del 27 luglio 2006 di cui al C.U. n. 8 di pari data; 3. manda al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC per l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 4. fermo il vincolo di solidarietà, condanna il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato così come liquidati dalla Camera con separato provvedimento; 5. condanna il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla A.S. Casale Calcio s.r.l., che si liquidano in forfettari € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro), oltre accessori di legge; 6. condanna il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si liquidano in forfettari € 1.300,00 (milletrecento/00 euro), oltre accessori di legge; 7. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il giorno 8 settembre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli
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