CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.S. Casale Calcio s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.S. Casale Calcio s.r.l.
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro
Prof. Marcello Foschini Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(il “Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 8 settembre 2005, presso la
sede dell’arbitrato, in Roma
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1165 del 22 agosto 2006) promosso da:
A.S. Casale Calcio s.r.l., con sede in Casale Monferrato (AL), Via Trevigi 14, in persona
del suo Presidente pro tempore, Avv. Giulio Bertacchi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7, giusta delega in calce all’istanza di
arbitrato datata 21 agosto 2006
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14, in
persona del Procuratore Sig. Antonio Di Sebastiano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Roma, Via Po 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 25 agosto
2006
resistente
e con l’intervento del
Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti/F.I.G.C., con sede in Roma,
Via Po 36, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. William
Punghellini, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Greco, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di questo in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 71, giusta delega a margine
della comparsa di costituzione datata 29 agosto 2006
altra parte
basato sulla clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della Federazione
Italiana Giuoco Calcio e avente ad oggetto l'iscrizione dell’A.S. Casale Calcio s.r.l. al
campionato di calcio di Serie D (stagione 2006/2007).
FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO
1. Con “Istanza di arbitrato” depositata il 22 agosto 2006 la A.S. Casale Calcio s.r.l. (il
“Casale” o la “Ricorrente”) ha proposto domanda di arbitrato avverso la Federazione
Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), dando avvio al presente procedimento.
2. Più precisamente, con la “Istanza di arbitrato”, corredata da una serie di documenti,
la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio Arbitrale di:
“A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione del Consiglio
Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. assunta nella riunione del 27 luglio
2006 e pubblicata sul C.U. n. 8 di pari data, con cui veniva deliberata l’esclusione della
Società A.S. CASALE CALCIO S.r.l. dal campionato di serie D 2006/2007, nonché di tutti
gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la
decisione medesima;
B) per l’effetto, deliberare l’immediata iscrizione e/o ammissione dell’istante al
Campionato di Serie D 2006/2007, anche in soprannumero, nonché tutti gli atti e/o
provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la statuizione
medesima;
C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con
compensazione delle spese stesse tra le parti costituite”.
3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, il Casale ha chiesto
l’annullamento del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie D e delle
regole federali da esso presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di
competenza per la stagione 2006-2007, la Ricorrente illustra:
i. di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato
di calcio di Serie D e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per
la stagione 2006/2007, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale
del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti/FIGC n. 179 del 1° giugno 2006
(il “CU n. 179”)
ii. che il C.U. n. 179, al punto 1/A “Disposizioni ulteriori per Società provenienti
dall’area professionistica”, fissava il termine perentorio del 12 luglio 2006 (poi prorogato al
25 luglio 2006) per “depositare certificazione, rilasciata dal Presidente della Lega
Professionisti Serie C, attestante l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie
riguardanti i tesserati della Società comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli
emolumenti e le spettanze maturate al 30.06.2006”;
iii. che con decisione assunta nella riunione del suo Consiglio Direttivo in data
27 luglio 2006 (la “Decisione”) il Comitato Interregionale della Lega Nazionale
Dilettanti/FIGC (il “Comitato Interregionale”), “preso atto delle comunicazioni trasmesse
dalla Lega Professionisti di Serie C il 6 e 12 luglio uu.ss. riguardanti il mancato deposito
delle dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e le
spettanze al 30/6/2006 di alcuni tesserati”, deliberava “di escludere la Società A.S.
CASALE CALCIO S.r.l. dall’organico del Campionato Nazionale Serie D 2006/2007”;
iv. che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate sarebbero
viziati sotto più profili. In particolare la Ricorrente ravvisa la:
a. “Illegittimità ed infondatezza della delibera del Consiglio Direttivo del
Comitato Interregionale della F.I.G.C. di esclusione della A.S. Casale Calcio s.r.l.
dal campionato di serie D 2006/2007 – Sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal
C.U. n. 179 del 1° giugno 2006, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi retributivi,
al 30 giugno 2006, nei confronti dei propri tesserati”. Ed invero, la Ricorrente
illustra come essa, dopo aver ottemperato a tutti gli adempimenti amministrativi e
finanziari previsti dalle norme applicabili e aver fornito la prova dell’avvenuto
pagamento degli emolumenti e delle spettanze, al 30 giugno 2006, dei propri
tesserati, è stata esclusa dal campionato per non aver presentato la liberatoria di un
solo calciatore (Claudio Bonomi). A tal proposito il Casale fa comunque rilevare di
aver integralmente e puntualmente adempiuto, anche nei confronti di quel
calciatore, a tutti i propri obblighi contrattuali, e che solo per la mancata
cooperazione del calciatore, confermata da questo in dichiarazioni rese alla stampa,
non aveva potuto ottenere la rituale liberatoria;
b. “Illegittima applicazione del C.U. del Comitato Interregionale n. 179 del
1° giugno 2006, in considerazione del combinato disposto dello stesso comunicato
con il C.U. della F.I.G.C. n. 180/A del 31 marzo 2006”, attesa la differente
regolamentazione dei termini e delle modalità di adempimento delle condizioni – tra
cui anche il pagamento delle spettanze ai tesserati e dipendenti – per l’iscrizione ai
campionati;
c. “Incomprensibile ed indebita esclusione della A.S. Casale Calcio s.r.l.
dal campionato di competenza nonostante il mancato inserimento della stessa nel
precedente elenco delle società non ammesse ex C.U. del Comitato Interregionale
n. 6 del 13 luglio 2006”;
d. Esistenza di “ulteriori circostanze decisive ai fini della dimostrazione
della fondatezza delle ragioni della Società ricorrente”, tra cui la disponibilità di
fideiussioni, non escusse, emesse nell’interesse del Casale, ed un saldo attivo
presso la Lega di Serie C.
4. Con memoria datata 25 agosto 2006 la FIGC si è costituita nel presente
procedimento arbitrale, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione
passiva, avendo chiesto la Ricorrente l’annullamento di un provvedimento emesso dal
Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, che non è organo della FIGC, ma
è un’articolazione funzionale della L.N.D. (art. 18 Statuto L.N.D.). Nel merito la FIGC ha
chiesto:
“il rigetto delle domande svolte dalla società A.S. Casale Calcio S.r.l., con ogni
conseguente pronuncia in ordine a spese, onorari e diritti, anche amministrativi, del
presente giudizio”.
5. Con comparsa datata 29 agosto 2006 è poi intervenuto nel presente arbitrato il
Comitato Interregionale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.,
disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, respingere la domanda di arbitrato
proposta dalla A.S. Casale Calcio s.r.l., in quanto inammissibile e/o improcedibile e,
comunque, infondata alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto svolte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di causa”.
6. In tale comparsa il Comitato Interregionale ha illustrato che il Presidente della Lega
Professionisti, in data 6 luglio 2006 e 12 luglio 2006, nel comunicare l’elenco dei giocatori
del Casale per i quali erano state depositate le dichiarazioni liberatorie, aveva certificato la
mancanza della liberatoria relativa ad un giocatore (Claudio Bonomi), e che pertanto,
difettando un requisito stabilito dal CU n. 179, si era visto costretto ad adottare il
provvedimento di esclusione del Casale dal campionato di Serie D 2006/2007. A parere
del Comitato Interregionale, infatti, il provvedimento di esclusione era imposto quale atto
dovuto, e che in relazione ad esso nessun margine di discrezionalità circa la rilevanza
dell’inadempimento – in difetto di ulteriori e diverse informazioni provenienti dalla Lega di
Serie C – era riservato al suo Consiglio Direttivo. Infine, il Comitato Interregionale ha
confermato la legittimità del CU n. 179 e ha sottolineato che a suo parere nessuna
rilevanza possa essere data all’esistenza presso la Lega di Serie C di fideiussioni
rilasciate nell’interesse del Casale.
7. In data 8 settembre 2006 il Collegio Arbitrale ha accolto la domanda del Casale
sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
A. Sulle domande della Ricorrente.
1. La controversia dedotta in arbitrato riguarda il soddisfacimento da parte del Casale
dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n. 179) per
l’ammissione al campionato di calcio di Serie D per la stagione 2006-2007, il cui ritenuto
difetto era stato invece alla base del provvedimento del Consiglio Direttivo del Comitato
Interregionale, con il quale la domanda di iscrizione del Ricorrente era stata rigettata.
Allega infatti il Casale, tra l’altro, che il diniego di iscrizione al Campionato di Serie D non
possa essere basato sulla mancata presentazione della dichiarazione liberatoria di un solo
calciatore (Claudio Bonomi). A tal proposito il Casale fa rilevare di aver integralmente e
puntualmente adempiuto, anche nei confronti di quel calciatore, a tutti i propri obblighi
contrattuali, e che solo per la mancata cooperazione del calciatore, confermata da questi
in dichiarazioni rese alla stampa, non aveva potuto ottenere la rituale liberatoria.
2. Il Collegio ritiene la domanda fondata e meritevole di accoglimento.
3. Rileva infatti il Collegio che il Casale ha provato in arbitrato – anche attraverso le
dichiarazioni, non smentite, del calciatore suo asserito creditore, la cui “liberatoria” era
mancata – di avere fatto quanto possibile, entro il termine stabilito dal CU n. 179, per
soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa dettata dal Comitato Interregionale per
l’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2006/2007. In particolare il Casale ha
dimostrato di avere, con congruo anticipo rispetto ai termini federali, provveduto ad inviare
al calciatore Bonomi un assegno a pagamento dei corrispettivi dovuti al tesserato e che
solo per la mancata cooperazione del calciatore in questione l’assegno non era stato
incassato (senza che di ciò il Casale avesse notizia) e la ricevuta liberatoria sottoscritta da
questi. Con la conseguenza, dunque, che la mancata produzione della liberatoria da parte
del Casale può ritenersi dipendente da causa non imputabile alla Ricorrente.
4. A parere del Collegio, la non imputabilità alla Ricorrente della ragione
dell’inadempimento esonera il Casale da responsabilità, secondi i principi già stabiliti da
altro collegio arbitrale istituito ai sensi del Regolamento della Camera (lodo 7 agosto 2004,
Calcio Como s.p.a. c. FIGC, p. 23 ss). Tale principio vale, a parere di questo Collegio,
soprattutto quando l’inadempimento abbia natura esclusivamente formale e di minima
importanza (quale il mancato deposito di una sola liberatoria, non ottenuta nonostante gli
sforzi compiuti in buona fede) e si aggiunge ad un adempimento sostanziale (ossia
all’effettuato pagamento della somma dovuta al calciatore, che pure non ne ha rilasciato
quietanza).
5. La Decisione del Comitato Interregionale deve essere dunque annullata. Resta di
conseguenza assorbita ogni altra questione.
B. Sulle spese.
6. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza. I diritti
amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1. accoglie il ricorso presentato dalla A.S. Casale Calcio s.r.l.;
2. annulla la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della
Lega Nazionale Dilettanti / FIGC del 27 luglio 2006 di cui al C.U. n. 8 di pari data;
3. manda al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC per
l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
4. fermo il vincolo di solidarietà, condanna il Comitato Interregionale della Lega
Nazionale Dilettanti / FIGC al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato così
come liquidati dalla Camera con separato provvedimento;
5. condanna il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC al
pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla A.S. Casale Calcio
s.r.l., che si liquidano in forfettari € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro), oltre
accessori di legge;
6. condanna il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC al
pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio, che si liquidano in forfettari € 1.300,00 (milletrecento/00 euro), oltre
accessori di legge;
7. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri,
il giorno 8 settembre 2006.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli
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