CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.S. Latina SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 08/09/2006 TRA A.S. Latina SpA
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
(Presidente)
Avv. Guido Cecinelli
(Arbitro)
Avv. Marcello de Luca Tamajo
(Arbitro)
Prof. Avv. Marcello Foschini
(Arbitro)
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
(Arbitro)
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”)
riunito in conferenza personale in data 8 settembre 2006, presso la sede dell’Arbitrato in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1143 del 21.08.2006) promosso da:
A.S. Latina SpA, con sede in Latina al Piazzale Trampolini n. 4, in persona del suo
Presidente p.t. Sig. Antonio Sciarretta, con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele
Cozzone
attrice
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14, in
persona del Procuratore Antonio Di Sebastiano, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi
Medugno
convenuta
e con l’intervento del
Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, con sede in Roma alla
Via Po n. 36, in persona del Presidente e legale rappresentante William Punghellini, con
l’Avv. Carlo Greco
altra parte
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. La A.S. Latina, con l’istanza presentata in data 21 agosto 2006, ha convenuto la
F.I.G.C. in arbitrato affinché venga accertata e dichiarata la illegittimità e la infondatezza
della decisione del Comitato Interregionale della L.N.D. assunta il 27 luglio 2006 (e
pubblicata nel C.U. n. 8 di pari data), con la quale la A.S. Latina veniva esclusa dal
campionato di serie D, anno 2006/2007 e per effetto fosse dichiarata l’immediata
ammissione della stessa A.S. Latina al campionato, anche in soprannumero, con vittoria di
spese, diritti, onorari ed accessori.
Il provvedimento oggetto dell’istanza della A.S. Latina aveva a fondamento “il mancato
deposito delle dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento di tutti gli
emolumenti e spettanze al 30 giugno 2006 di tutti i tesserati” e ciò in quanto la A.S. Latina
si collocava fra le società “provenienti dall’area professionistica”.
I motivi di doglianza della ricorrente riguardano:
a) come già detto, l’illegittimità e la infondatezza della delibera del Comitato Interregionale
a causa della sussistenza nella fattispecie di tutti i requisiti richiesti dal C.U. n. 179 del
1 giugno 2006, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi contributivi al 30 giugno 2006
nei confronti dei propri tesserati;
b) il radicale mutamento, alla data del 7 agosto 2006, della valutazione circa la posizione
debitoria della A.S. Latina, da parte della Lega professionistica di serie C;
c) la illegittima applicazione del C.U. n. 179 da parte del Comitato Interregionale L.N.D. in
forza del combinato disposto di tale comunicato con il C.U. della F.I.G.C. n. 180/A del
31 marzo 2006.
2. Si costituiva la F.I.G.C. con memoria il 28 agosto 2006 contestando la domanda e
osservando in primo luogo che il Comitato Interregionale L.N.D. non è organo della
F.I.G.C., ma “articolazione funzionale della L.N.D.” per cui era necessaria l’integrazione
del contraddittorio con detto organismo; nel merito eccepiva l’infondatezza dell’istanza
attrice chiedendone il rigetto per l’accertata assenza in capo alla A.S. Latina dei requisiti
fissati dal C.U. n. 179 del 1 giugno 2006 lettera 1/A, del Comitato Interregionale della
L.N.D.. Per la F.I.G.C. è ancora inconferente il richiamo al C.U. n. 180/A del 31 marzo
2006 in quanto esso è relativo alla diversa ammissione ai campionati professionistici.
In data 28 agosto 2006 si costituiva anche il Comitato Interregionale L.N.D. eccependo
che lo stesso Comitato aveva dettato le regole per l’iscrizione al campionato di serie D
2006/2007 con il C.U. n. 179 del 1 giugno 2006 nel quale nella parte indicata come 1/A si
impone – con riferimento alle società provenienti dall’area professionistica – nel termine
perentorio del 12 luglio 2006 (poi prorogato al 25 luglio 2006) il deposito, tra l’altro, della
certificazione rilasciata dal Presidente della Lega Professionisti di serie C, attestante
l’avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della società,
comprovanti il pagamento di tutti gli emolumenti e spettanze maturate al 30 giugno 2006.
La difesa del Comitato convenuto puntualizzava che la A.S. Latina non aveva depositato
nel termine del 25 luglio 2006 tutte le liberatorie suddette, tanto che il Presidente della
Lega di serie C in date 7 luglio, 17 luglio e 25 luglio 2006 comunicava al Comitato
Interregionale l’esistenza di vertenze in corso nonché l’assenza di molteplici dichiarazioni
liberatorie dei tesserati (ben sedici), alla scadenza del termine perentorio del 25 luglio
2006.
La difesa del Comitato Interregionale dichiarava poi, depositando agli atti il relativo
documento, che in data 21 luglio 2006 aveva indirizzato alla A.S. Latina una lettera
(inviata per conoscenza alla Lega di serie C) nella quale si invitava la stessa A.S. Latina
ad attuare la situazione richiesta dalla normativa mediante deposito entro e non oltre il
termine perentorio del 25 luglio 2006, “presso la sede del Comitato”, le previste,
obbligatorie certificazioni, in difetto delle quali il Consiglio Direttivo del Comitato
Interregionale avrebbe provveduto alla esclusione della A.S. Latina dal Campionato di
serie D, anno 2006/2007, non avendo la Latina ottemperato né al deposito presso la Lega
di serie C, dei suddetti documenti, né al deposito di questi ultimi presso il Comitato
Interregionale. Non essendo intervenuto il deposito, il Comitato Interregionale aveva
proceduto, per l’osservanza delle norme richiamate, all’esclusione in data 27 luglio 2006.
Per tali motivi il Comitato Interregionale concludeva per la reiezione dell’istanza di arbitrato
proposta dall’A.S. Latina S.p.a. con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di causa.
3. In data 8 settembre 2006 si è svolta la riunione del Collegio arbitrale in presenza
delle parti costituite per la discussione della controversia e tutte le parti hanno illustrato le
proprie ragioni con interventi principali e poi di replica, come risulta dal verbale sottoscritto
in pari data.
La A.S. Latina ha depositato due documenti senza alcuna opposizione da parte della
difesa del Comitato Interregionale.
Lo stesso giorno 8 settembre 2006 il Collegio arbitrale in conferenza personale, dopo aver
esaminato le memorie di difesa ed i documenti agli atti, all’unanimità ha emesso il
dispositivo nel quale ha rigettato l’istanza della A.S. Latina ed ha emanato le pronunzie
consequenziali sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
4. In primo luogo va affermato che le regole per l’iscrizione al campionato di serie D
stabilite dal Comitato Interregionale con il C.U. n. 179 del 1/6/2006 rappresentano una
normativa speciale inderogabile ai fini dell’ammissione al concorso de quo. E tali regole,
per le società provenienti dall’area professionistica, hanno imposto (punto 1/A) lo specifico
adempimento consistente nella produzione, entro il termine perentorio, della certificazione,
da parte del Presidente della Lega professionistica di serie C, attestante l’avvenuto
deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati delle Società e comprovanti
l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti maturati al 30/6/2006. Tale principio ha
carattere sostanziale, in quanto ha a sua base l’esigenza di una par condicio tra tutte le
società concorrenti in modo che non venga falsato il confronto, nel concorso, tra società
che presentano una corretta gestione economica, in primis nei rapporti con i propri
tesserati, e società che, invece, mantengono situazioni debitorie, comunque non
certificate, nei confronti dei propri tesserati.
5. Il collegio osserva, poi, che la A.S. Latina era stata tempestivamente avvisata dallo
stesso Comitato Interregionale (nota del 21/7/2006) della posizione di grave irregolarità,
con nuovo invito a depositare presso di esso la prevista certificazione entro il 25/7/2006.
D’altro lato, la certificazione della Lega professionistica di serie C mai intervenuta, anche
in ragione delle comunicazioni al Comitato Interregionale in date 7/7, 17/7 e 25/7/2006,
dimostra l’inadempimento della A.S. Latina all’obbligo vincolante previsto nel comunicato.
Per tutto quanto enunciato, il Comitato Interregionale doveva pronunciare l’esclusione
dell’A.S. Latina dal campionato di serie D, per il carattere tassativo delle norme di cui al
comunicato n.179 del 1/6/2006, le cui regole non ammettono una qualsivoglia valutazione
discrezionale, proprio perché l’ammissione dei concorrenti al campionato di serie D è
subordinato al possesso dei requisiti prescritti e accertati per l’accesso alla competizione.
6. D’altro lato, ad abundantiam, sulla base di quanto esposto dalla difesa della A.S.
Latina nella riunione dell’8/9/2006,risulta l’assenza di deposito delle certificazioni
liberatorie di più tesserati presso la Società. Si aggiunga che anche i documenti depositati,
relativi all’adempimento dei pagamenti di due tesserati, Schettino Alberto e Marasco
Gennaro, il cui saldo è avvenuto in data 7/9/2006 (con valuta (8/9/2006) e, quindi, oltre il
termine perentorio del 25/7/2006, comprovano l’assenza per tabulas delle relative
dichiarazioni liberatorie che dovevano essere certificate dalla Lega professionistica di serie
C. Di conseguenza, la ricorrente non ha fornito la prova di avere ottenuto entro il termine
del 25/7/2006 tutte le ricevute liberatorie dei tesserati, ed ha ammesso nella sua
comunicazione in data 25/7/2006, indirizzata alla Lega professionistica di serie C,
l’assenza di molteplici dichiarazioni liberatorie (per almeno quindici tesserati): documento
n.6 depositato dal Comitato Interregionale L.N.D.. Conseguentemente il collegio, nel
sottolineare che lo svolgimento del procedimento arbitrale ha consentito il diretto esame,
con la partecipazione del ricorrente, circa l’insussistenza di tale requisito relativo
all’ammissione della A.S. Latina al campionato di serie D, pone in evidenza come siano
stati rispettati dal Comitato Interregionale i principi di trasparenza e correttezza dell’azione
amministrativa e del giusto procedimento.
7. Vanno disattesi anche gli altri tre motivi esposti dalla ricorrente in quanto:
a) la nota del 7/8/2006 del Presidente della Lega professionistica di serie C, con cui
autorizzava l’istituto bancario a sospendere la rimessa dell’importo della garanzia
fidejussoria per € 157.000,00, è non solo successiva al 25/7/2006 ma riguarda i
rapporti tra la Lega di serie C e la A.S. Latina e, quindi, non assume alcuna rilevanza
con riferimento al provvedimento obbligatorio di esclusione dal campionato di serie D
della ricorrente per il mancato deposito delle ricevute liberatorie dei tesserati.
b) Nessuna rilevanza assume il motivo secondo cui al 13/7/2006 il Comitato
Interregionale non aveva (ancora) escluso la A.S. Latina dal Campionato, giacché è
risultato dimostrato che nessun provvedimento poteva essere assunto in quella data
proprio per il mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie presso la Lega
professionistica di serie C e il non intervenuto invio della certificazione da parte della
Lega al Comitato Interregionale.
c) E’ privo di rilevanza giuridica l’assunto della A.S. Latina secondo cui sussiste
l’illegittimità del C.U. n.179 rispetto al C.U. n.180/A del 31/3/06, emesso dalla F.I.G.C.,
in quanto quest’ultimo comunicato riguarda l’iscrizione ai campionati professionistici e
nulla ha a che vedere con le regole che il Comitato Interregionale ha il potere di dettare
per la diversa iscrizione al campionato dilettanti.
In conclusione, le domande spiegate dalla ricorrente devono essere respinte.
Gli onorari e le spese di arbitrato seguono le soccombente.
I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
1. respinge il ricorso presentato dalla A.S. Latina SpA;
2. fermo il vincolo di solidarietà, condanna la A.S. Latina SpA al pagamento degli
onorari e delle spese di arbitrato, così come liquidati dalla Camera con separato
provvedimento;
3. condanna la A.S. Latina SpA al pagamento delle spese di assistenza e difesa
sostenute dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, che si
liquidano in forfettari € 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre accessori di legge
4. condanna la A.S. Latina SpA al pagamento delle spese di assistenza e difesa
sostenute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si liquidano in forfettari €
1.000,00 (mille/00 euro), oltre accessori di legge;
5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri,
il giorno 8 settembre 2006.
F.to Pier Luigi RonzanI
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Marcello Foschini
F.to Luigi Fumagalli