CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Andrea TUMINO contro FIP
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Andrea TUMINO contro FIP
Il Collegio Arbitrale composta da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Avv. Ciro Pellegrino Arbitro
Avv. Massimo Ciardullo Arbitro
Riunito in conferenza personale in Roma in data 1.8.2007 ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
Andrea TUMINO, rapp.to e difeso dall’avv. Enrico Cassì ed
elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Ragusa, via Archimede
n. 18 - attore -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con sede in Roma,
via Vitorchiano n. 113, in persona del Presidente Federale pro tempore,
prof. Fausto Maifredi, rapp.ta e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e
Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma,
viale delle Milizie n. 106 - convenuta -
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 6.6.2007, prot. n. 1095, il sig. Tumino ha
dedotto che:
- con deliberazione del Consiglio Federale n. 300 del 23/24 marzo 2007,
C.U. n. 662 del 26 marzo 2007, la FIP ha emanato le Disposizioni
Organizzative Annuali per l’anno sportivo 2007/2008;
- all’art. 5 di tali Disposizioni sono previsti dei limiti anagrafici alla
possibilità di esercitare l’attività agonistica, nei campionati nazionali
maschili di serie B/E, B e C, per gli atleti non professionisti nati prima
dell’1.1.1975;
- tali limiti consistono nel fatto che, in ciascuno dei suddetti tornei, non è
possibile schierare a referto più di tre atleti over 32;
- la disposizione de qua è illogica, viola lo Statuto della FIP e quello del
CONI e si pone in contrasto con norme e principi di rango costituzionale
nonché con norme e principi comunitari e sovranazionali;
- non esistono, all’interno dell’ordinamento federale, organi di giustizia
competenti a delibare la detta deliberazione.
Tutto ciò premesso, il sig. Tumino, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale chiedendo, previo
accertamento dell’iniquità, illogicità ed illegittimità dell’art. 5 delle
Disposizioni Organizzative Annuali, la revoca, l’annullamento e/o la
declaratoria di inefficacia della disposizione normativa impugnata.
Con memoria del 15.6.2007, prot. n. 1145, la Federazione Italiana
Pallacanestro ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’istanza
di arbitrato, chiedendone comunque il rigetto anche nel merito stante
l’assoluta infondatezza della domanda.
In data 23.7.2007 si è tenuta la prima udienza nel corso della quale le parti,
dopo aver ribadito e precisato le loro rispettive posizioni, hanno
autorizzato il Collegio a rendere noto anticipatamente il solo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto vanno disattese le eccezioni preliminari di improcedibilità e
inammissibilità della domanda sollevate dalla FIP.
1.1. Secondo quest’ultima, l’improcedibilità dovrebbe essere pronunciata
per non avere l’istante previamente proposto i ricorsi previsti nell’ambito
della giurisdizione domestica. Sennonché, sul punto, il Collegio ritiene di
uniformarsi ad una precedente decisione della Camera (lodo Petrucci –
Tobia/Federazione Italiana Pallacanestro del 16.9.2003) nella quale,
correttamente e con motivazione che si condivide, le decisioni del
Consiglio Federale sono state ritenute inimpugnabili sul presupposto, da un
lato, che non esiste una norma ad hoc che ne preveda l’impugnativa con
individuazione dell’organo competente cui proporla e, dall’altro, che,
ritenerle impugnabili, significherebbe porre al vertice della Federazione un
organismo diverso dal Consiglio Federale.
Orbene, la mancata previsione, all’interno dell’ordinamento federale, di
rimedi da esperire nei confronti delle deliberazioni del Consiglio Federale
rende pienamente procedibile l’istanza di arbitrato presentata dal sig.
Tumino, dato che, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, “La procedura di
arbitrato . . . . . è ammissibile a condizione che siano previamente
esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque
si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della
giustizia federale”.
1.2. Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità, formulata sotto
il profilo della carenza di interesse ad agire.
In realtà, a ben guardare, esso non può dirsi inesistente. Per convincersene,
è sufficiente sottolineare che il sig. Tumino si trova nella condizione di
essere un “atleta over 32” e rientra quindi nel novero dei soggetti ai quali è
applicabile il limite anagrafico di cui all’art. 5 delle Disposizioni
Organizzative Annuali.
E’ allora evidente che il requisito previsto dall’art. 100 c.p.c., per come
interpretato dalla giurisprudenza, sussiste certamente nel caso di specie e
va ravvisato nell’utilità pratica, diretta ed immediata (revoca, annullamento
e/o declaratoria di inefficacia della disposizione normativa impugnata), che
l’istante può ottenere con il provvedimento richiesto a questo Collegio.
2. Venendo al merito, va detto che la domanda avanzata dal sig. Tumino
non può essere accolta.
La deliberazione del Consiglio Federale impugnata dall’istante non è in
alcun modo sindacabile perché è stata adottata nell’ambito delle
prerogative ad esso riconosciute dallo Statuto tra le quali vi è anche il
potere organizzativo. Il suo esercizio, ovviamente, deve avvenire nel
rispetto delle leggi, oltre che delle normative federali, che ne costituiscono
l’unico limite; di conseguenza gli atti in cui si estrinseca il potere
organizzativo del Consiglio Federale sono senz’altro legittimi tutte le volte
in cui, come nel caso di specie, il detto limite non venga superato.
La norma che vieta di schierare a referto più di tre atleti over 32 – la cui
ratio, probabilmente, va individuata nell’esigenza di promuovere e favorire
la formazione dei vivai giovanili e la partecipazione dei giovani atleti alle
competizioni sportive - non è in contrasto con le finalità e gli scopi fissati
dagli Statuti della FIP e del CONI. In particolare, in relazione a
quest’ultimo, vale la pena sottolineare che la previsione del suddetto
divieto, neppure in astratto, potrebbe configurare una lesione del principio
di “partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni
di eguaglianza e di pari opportunità”, dato che l’espressione
“partecipazione all’attività sportiva” deve essere interpretata in senso
ampio e non intesa nell’accezione riduttiva di mera “partecipazione alle
gare di campionato”.
Allo stesso modo, la disposizione in esame non viola alcuna norma
dell’ordinamento statale e di quello comunitario.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio
delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinte, così
statuisce:
1. rigetta la domanda proposta dal Sig. Andrea Tumino;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del
Collegio Arbitrale, nella misura liquidata dalla Camera con
provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, a carico di
entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse;
4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità ed in conferenza
personale degli arbitri il giorno 1 agosto 2007.
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Ciro Pellegrino
F.to Massimo Ciardullo