CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – G.I.B.A. contro FIP
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – G.I.B.A. contro FIP
Il Collegio Arbitrale composta da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Avv. Ciro Pellegrino Arbitro
Avv. Massimo Ciardullo Arbitro
Riunito in conferenza personale in Roma in data 1.8.2007 ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
G.I.B.A. (Giocatori Italiani Basket Associati), con sede in Bologna, via
Mezzofanti n. 79, in persona del Presidente, avv. Giuseppe Cassì, rapp.ta e
difesa dall’avv. Enrico Cassì ed elettivamente dom.ta presso lo studio di
questi in Ragusa, via Archimede n. 18 - attrice -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con sede in Roma, via
Vitorchiano n. 113, in persona del Presidente Federale pro tempore, prof.
Fausto Maifredi, rapp.ta e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Paola
M.A.Vaccaro ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma, viale
delle Milizie n. 106 - convenuta -
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 6.6.2007, prot. n. 1094, la GIBA ha dedotto che:
- con deliberazione del Consiglio Federale n. 300 del 23/24 marzo 2007,
C.U. n. 662 del 26 marzo 2007, la FIP ha emanato le Disposizioni
Organizzative Annuali per l’anno sportivo 2007/2008;
- all’art. 5 di tali Disposizioni sono previsti dei limiti anagrafici alla
possibilità di esercitare l’attività agonistica, nei campionati nazionali maschili
di serie B/E, B e C, per gli atleti non professionisti nati prima dell’1.1.1975;
- tali limiti consistono nel fatto che, in ciascuno dei suddetti tornei, non è
possibile schierare a referto più dì tre atleti over 32;
- la disposizione de qua è illogica, viola lo Statuto della FIP e quello del
CONI e si pone in contrasto con norme e principi di rango costituzionale
nonché con norme e principi comunitari e sovranazionali;
- non esistono, all’interno dell’ordinamento federale, organi di giustizia
competenti a delibare la detta deliberazione.
Tutto ciò premesso, la GIBA, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale chiedendo, previo
accertamento dell’iniquità, illogicità ed illegittimità dell’art. 5 delle
Disposizioni Organizzative Annuali, la revoca, l’annullamento e/o la
declaratoria di inefficacia della disposizione normativa impugnata.
Con memoria del 15.6.2007, prot. n. 1146, la Federazione Italiana
Pallacanestro ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’istanza di
arbitrato, chiedendone comunque il rigetto anche nel merito stante l’assoluta
infondatezza della domanda.
In data 23.7.2007 si è tenuta la prima udienza nel corso della quale le parti,
dopo aver ribadito e precisato le loro rispettive posizioni, hanno autorizzato il
Collegio a rendere noto anticipatamente il solo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzi tutto vanno disattese le eccezioni preliminari di improcedibilità e
inammissibilità della domanda sollevate dalla FIP.
1.1. Secondo quest’ultima, l’improcedibilità dovrebbe essere pronunciata, in
primo luogo, per non avere l’istante previamente proposto i ricorsi previsti
nell’ambito della giurisdizione domestica. Sennonché, sul punto, il Collegio
ritiene di uniformarsi ad una precedente decisione della Camera (lodo
Petrucci – Tobia/Federazione Italiana Pallacanestro del 16.9.2003) nella
quale, correttamente e con motivazione che si condivide, le decisioni del
Consiglio Federale sono state ritenute inimpugnabili sul presupposto, da un
lato, che non esiste una norma ad hoc che ne preveda l’impugnativa con
individuazione dell’organo competente cui proporla e, dall’altro, che,
ritenerle impugnabili, significherebbe porre al vertice della Federazione un
organismo diverso dal Consiglio Federale.
Orbene, la mancata previsione, all’interno dell’ordinamento federale, di
rimedi da esperire nei confronti delle deliberazioni del Consiglio Federale
rende pienamente procedibile l’istanza di arbitrato presentata dalla GIBA,
dato che, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, “La procedura di arbitrato . . . . . è
ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni
alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non
soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale”.
In secondo luogo, l’improcedibilità viene eccepita alla stregua dell’art. 45
dello Statuto FIP, laddove è detto: “Le controversie che contrappongono la
F.I.P. a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute, con
pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla
Federazione . . . . .”. A dire della convenuta, poiché la GIBA è
un’associazione di categoria, la stessa non potrebbe essere equiparata ai
“soggetti affiliati e/o tesserati” di cui alla predetta norma.
Tuttavia dal documento (Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana
Pallacanestro n. 75 del 12.8.2003) versato in atti dall’attrice all’udienza del
23.7.2007 emerge che la GIBA è un’associazione riconosciuta e che,
conseguentemente, il suo Presidente è un tesserato.
Del resto, le norme del Regolamento Organico considerano come tesserati
alla Federazione tutte quelle persone che comunque operano nell’ambito di
un’Associazione riconosciuta. Pertanto, anche sotto tale profilo, non si
ravvisano gli estremi dell’ improcedibilità.
1.2. Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità, formulata sotto il
duplice aspetto della carenza di interesse ad agire e del difetto di
legittimazione attiva ad causam.
Quanto all’interesse ad agire, esso non può dirsi inesistente. Se la GIBA, al
pari di ogni altra associazione, ha lo scopo di tutelare gli interessi dei propri
iscritti, è evidente che il requisito di cui all’art. 100 c.p.c., per come
interpretato dalla giurisprudenza, sussiste certamente nel caso di specie e va
ravvisato nell’utilità pratica, diretta ed immediata (revoca, annullamento e/o
declaratoria di inefficacia della disposizione normativa impugnata), che
l’istante può ottenere con il provvedimento richiesto a questo Collegio.
L’esistenza dell’interesse ex art. 100 c.p.c. consente di affermare che la GIBA
è pienamente legittimata ad agire, a nulla rilevando la circostanza che a tale
associazione aderiscono anche giocatori di età inferiore ai 32 anni.
Infatti non è compito del Collegio addentrarsi nelle dinamiche interne degli
enti associativi per verificare, da un lato, se siano stati rispettati i meccanismi
di formazione della volontà e, dall’altro, se la tutela di una determinata
situazione giuridica corrisponda effettivamente ai reali interessi degli iscritti.
2. Venendo al merito, va detto che la domanda avanzata dalla GIBA non può
essere accolta.
La deliberazione del Consiglio Federale impugnata dall’istante non è in alcun
modo sindacabile perché è stata adottata nell’ambito delle prerogative ad
esso riconosciute dallo Statuto tra le quali vi è anche il potere organizzativo.
Il suo esercizio, ovviamente, deve avvenire nel rispetto delle leggi, oltre che
delle normative federali, che ne costituiscono l’unico limite; di conseguenza
gli atti in cui si estrinseca il potere organizzativo del Consiglio Federale sono
senz’altro legittimi tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il detto limite
non venga superato.
La norma che vieta di schierare a referto più di tre atleti over 32 – la cui ratio,
probabilmente, va individuata nell’esigenza di promuovere e favorire la
formazione dei vivai giovanili e la partecipazione dei giovani atleti alle
competizioni sportive - non è in contrasto con le finalità e gli scopi fissati
dagli Statuti della FIP e del CONI. In particolare, in relazione a quest’ultimo,
vale la pena sottolineare che la previsione del suddetto divieto, neppure in
astratto, potrebbe configurare una lesione del principio di “partecipazione
all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di eguaglianza e di
pari opportunità”, dato che l’espressione “partecipazione all’attività sportiva”
deve essere interpretata in senso ampio e non intesa nell’accezione riduttiva di
mera “partecipazione alle gare di campionato”.
Allo stesso modo, la disposizione in esame non viola alcuna norma
dell’ordinamento statale e di quello comunitario.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinte, così statuisce:
1. rigetta la domanda proposta dalla GIBA;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del
Collegio Arbitrale, nella misura liquidata dalla Camera con
provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, a carico di
entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse;
4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità ed in conferenza
personale degli arbitri il giorno 1 agosto 2007.
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Ciro Pellegrino
F.to Massimo Ciardullo