CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Pallacanestro Reggiana Srl contro FIP
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Pallacanestro Reggiana Srl contro FIP
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 12 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, deliberato
dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004 ed approvato con
D.M. del 23 giugno 2004;
VISTO il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Camera”), approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3
febbraio 2005 con propria deliberazione n. 1303 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative
all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di
pallacanestro (“Regolamento particolare”) e la relativa Tabella dei diritti,
onorari e spese per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Tabella) approvati dalla Giunta Nazionale del CONI in data 16 maggio
2006 con propria deliberazione n. 224 e ratificati dal Consiglio Nazionale
in data 12 luglio 2006 con propria deliberazione n. 1337 ed in particolare
l’art. 2.2;
CONSIDERATO che la Pallacanestro Reggiana Srl, in persona del Presidente e Legale
Rappresentante Sig. Stefano Landi, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alfredo Bassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Emilia alla Via Emilia Ospizio n. 48 (tel. 0522333990 / fax 0522333982 /
e.mail bassi.terzi@bassiterzistudiolegale.it) ha presentato istanza di
arbitrato ex art. 5 del Regolamento Particolare, iscritta al registro
dell’Ufficio di Segreteria in data 31 luglio 2007 al prot. n. 1424, nei
confronti della Federazione Italiana Pallacanestro;
ESAMINATI gli atti;
D I C H I A R A
inapplicabile il Regolamento particolare all’istanza di arbitrato di cui in premessa e,
conseguentemente, l’istanza stessa è da considerarsi improcedibile.
Roma, 1 agosto 2007
F.to Pier Luigi Ronzani