CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 Sig. Davide Torchia – Spezia Calcio 1906 Srl

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 Sig. Davide Torchia - Spezia Calcio 1906 Srl L’arbitro unico avv. Marcello de Luca Tamajo in Roma in data 10 novembre 2008 ha emesso il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: sig. Torchia Davide, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della D.L. Soccer Service s.a.s., con sede in Roma alla Via Appia Pignatelli n. 235, rapp.to e difeso dall’avv. Sergio Puglisi Maraja ed selettivamente dom.to presso lo studio di questi in Verona alla Via Prato Santo n. 4 - ricorrente - contro SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in La Spezia, via Chiodo n. 13 - resistente - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 3.6.2008, prot. N. 1043, il sig. Torchia ha dedotto che: - ha ricevuto dalla Società Spezia Calcio 1906 mandato per la cura degli interessi di quest’ultima relativi al tesseramento o alla cessione del contratto del calciatore Alessio Manzoni; - l’attività oggetto del mandato è stata regolarmente espletata in quanto la società ha sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con il suddetto calciatore; - il compenso per tale attività era quantificato in €. 49.000,00 oltre IVA da corrispondersi in quattro rate di cui la prima di €. 7.000,00 più IVA entro il 30.11.2007; - pertanto, nel novembre del 2007, ha chiesto il pagamento della complessiva somma di €. 8.400,00 (€. 7.000,00 + €. 1.400,00 di IVA); - la società non ha provveduto a tale pagamento. Tutto ciò premesso l’istante ha chiesto la condanna della Società Spezia Calcio 1906 al pagamento della somma di €. 8.400,00 oltre interessi legali. La Società Spezia Calcio 1906 non si è costituita. All’udienza del 24.9.2008, l’Arbitro unico, constatata la regolarità della convocazione e l’assenza ingiustificata della parte resistente, ha chiesto al ricorrente di esibire, entro la data dell’8 ottobre 2008, la copia leggibile del mandato tra Società ed agente e la documentazione attestante l’effettiva permanenza del calciatore Alessio Manzoni presso la SocietàSpezia Calcio 1906 per la stagione sportiva 2007/2008. Nel rispetto del detto termine l’istante ha depositato una copia leggibile del mandato ed ha fatto presente, con apposita nota, che solo la Lega Nazionale Professionisti, su espresso invito dell’Arbitro, avrebbe potuto rilasciare la documentazione richiesta. Con nota del 15.10.2008, la Lega Nazionale Professionisti, facendo seguito all’invito rivoltole dell’Arbitro Unico, ha comunicato che il calciatore Alessio Manzoni è stato tesserato a favore della Società Spezia Calcio 1906 a titolo temporaneo dal 10.7.2007 fino al 30.6.2008 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente rilevare che l’art. 23 del Nuovo Regolarmente Agenti Calciatori stabilisce che tutte le controversie derivanti dall’incarico avente ad oggetto la cura degli interessi di un calciatore o di una società di calcio sono decise con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI. La medesima norma, poi, al 3° comma, precisa che le controversie di valore non superiore ad €. 15.000,00 sono attribuite alla competenza dell’Arbitro Unico. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l’incarico è stato redatto per iscritto e con le formalità previste dall’art. 10 del suddetto Regolamento. Allo stesso modo non vi sono dubbi che l’incarico sia stato regolarmente portato a compimento in quanto tra la Società Spezia Calcio 1906 ed il calciatore Alessio Manzoni è stato stipulato un contratto di prestazione sportiva, in virtù del quale quest’ultimo è stato tesserato per la detta società per la stagione sportiva 2007/2008. Di conseguenza è sorto in capo al sig. Torchia il diritto al pagamento del compenso pattuito in relazione alla stagione sportiva 2007/2008 pari alla somma di €. 7.000,00, maggiorata di IVA, così come espressamente previsto al punto 2. del mandato tra società ed agente. Ciò detto, poiché risulta che il pagamento, nonostante i reiterati solleciti, non è stato effettuato da parte della Società Spezia Calcio 1906, che non ha fornito alcuna prova in tal senso, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Società Spezia Calcio 1906, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Davide Torchia, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società D.L. Soccer Service, la complessiva somma di €. 8.400,00, oltre interessi legali dal 30.11.2007 fino all’effettivo soddisfo; 2) condanna inoltre la Società Spezia Calcio 1906 al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.000,00 oltre accessori di legge; 3) condanna infine la Società Spezia Calcio 1906 al pagamento delle spese e dei diritti dell’Arbitro Unico così come separatamente liquidate dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. L’Arbitro Unico F.to Marcello de Luca Tamajo
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