CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 10/06/2006 TRA Prof. Gian Ludovico Rapaccini e Dott. Giuseppe Pagliuca contro FISE

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 10/06/2006 TRA Prof. Gian Ludovico Rapaccini e Dott. Giuseppe Pagliuca contro FISE Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro nominato da parte istante ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Avv. Carlo Guglielmo Izzo in qualità di Arbitro nominato dalla convenuta FISE ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 10 giugno 2006, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato ( prot. n.1731 del 12.10.2005 ) promosso da: Prof. Gian Ludovico Rapaccini e Dott. Giuseppe Pagliuca , rappresentati e difesi dall’Avv. Caterina Brambilla presso lo studio della quale sono domiciliati per il presente procedimento in Roma, Via Orazio n.3 contro: Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Leonardo Gnisci presso lo studio del quale è domiciliata per il presente procedimento in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n.2 Esposizione dei fatti di causa e motivi della decisione Il presente procedimento arbitrale, ritualmente instaurato a norma degli articoli 12 dello Statuto del C.O.N.I., 63 comma 2 dello Statuto della FISE e 8 e seguenti del vigente Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ha ad oggetto la domanda da parte degli odierni istanti volta ad ottenere la revoca o la riduzione della sanzione, agli stessi irrogata, della sospensione da ogni carica o incarico federale o sociale e del ritiro del brevetto federale per il periodo di un anno e mesi otto oltre al risarcimento dei danni . Con atto depositato in data 12 ottobre 2005 (Prot. n. 1731), a seguito dell’esito infruttuoso della fase conciliativa, gli odierni istanti chiedono alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport la pronuncia di un lodo contenente. « […] in via principale: totale riforma della decisione della Commissione Federale d’Appello della FISE e conseguente revoca della sanzione disciplinare della sospensione inflitta agli istanti, con riconoscimento della totale assenza di qualsivoglia violazione del regolamento di Giustizia della FISE derivante dal comportamento assunto dagli scriventi in qualità di membri del Consiglio Direttivo della S.I.R.; in via subordinata: revoca della sanzione della sospensione e sua sostituzione con altra meno affittiva tra quelle di cui all’art.32 Reg. FISE, che tenga in debita considerazione il caso concreto, il ruolo degli istanti e la vicenda nella sua interezza. In ogni caso: riconoscimento per gli istanti ( del diritto) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in relazione al discredito patito e patendo …..”; danni tutti che verranno meglio qualificati e specificati nel corso dell’instaurando giudizio arbitrale, ma che sin d’ora si indicano nella somma di € 20.000,00 (ventimila euro) o nella somma maggiore o minore che riterrà il Collegio di giustizia, anche in via equitativa e conseguentemente condanna della FISE al versamento della somma che l’Ecc.mo Collegio arbitrale statuirà dovuta a favore degli istanti[…] ». Con la suindicata istanza il prof. Rapaccini ed il dott. Pagliuca hanno nominato il proprio arbitro di parte nella persona del prof. avv. Maurizio Benincasa che ha provveduto ad accettare l’incarico ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito e nell’epigrafe del presente atto denominato anche Regolamento). Con memoria datata 2 novembre 2005 si è costituita la FISE chiedendo il rigetto della domanda di arbitrato. Con lo stesso atto del 2 novembre 2005 la FISE ha nominato il proprio arbitro nella persona dell’avv. Carlo Guglielmo Izzo , che ha accettato la nomina. Ai sensi del Regolamento, il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con atto del 4 novembre 2005, ha nominato il Presidente del Collegio Arbitrale nella persona dell’ avv. Aurelio Vessichelli, che ha accettato la nomina. In data 9 febbraio 2006 è stato esperito, senza successo, il tentativo di conciliazione. Esaurita l’istruttoria, che ha comportato la proroga del termine di deposito delle motivazioni del lodo, giusta ordinanza del Collegio Arbitrale del 9 febbraio 2006 , il giudizio è stato trattenuto per la decisione. MOTIVI Il provvedimento di giustizia domestica oggetto del presente giudizio è costituito dalla pronuncia della Commissione Federale di Appello che, riformando in pejus la sentenza della Commissione di Disciplina dell’8 settembre 2004, ha così deciso « […] a) respinge la impugnazione proposta dai signori Dr.Giuseppe Pagliuca e Prof. Gianludovico Rapaccini avverso la sentenza 8 settembre 2004 della Commissione Federale di Disciplina notificata a tutti gli interessati con raccomandate del 5/10/04, e quindi manda alla Segreteria generale della FISE di provvedere al l’incameramento del deposito dei detti appellanti effettuato contestualmente alla proposizione dell’impugnazione; b) in parziale accoglimento dell’appello avverso la detta sentenza proposta dalla Procura Federale…., e quindi in parziale riforma dell’impugnata sentenza, aumenta l’entità della sanzione… ad essi comminando la sanzione della sospensione temporanea da ogni carica o incarico federale o sociale ed il ritiro temporaneo di ogni brevetto federale per la durata di anni 1 e mesi 8 […] ». La Commissione Federale d’Appello, in particolare, ha riformato la decisione di primo grado - aggravandone la misura della sanzione – che aveva avuto origine dall’atto di incolpazione elevato dal Procuratore Federale della FISE in data 26 febbraio 2004, atto di incolpazione che ha riguardato oltre agli odierni istanti, nella qualità di componenti del Consiglio Direttivo della Società Ippica Romana, affiliata F.I.S.E, anche il Presidente della stessa Società , Avv. Alberto Pentinaca, deceduto . Per quel che riguarda in particolare il presente giudizio, l’ incolpazione concerne la avvenuta sottoscrizione, in data 4 agosto 2003, da parte dell’allora Presidente della Società Ippica Romana di una scrittura privata con la A.S. Farnesina in persona della Sig.ra Maria Grazia Cecchini. Nella scrittura privata era esplicitato l’intendimento di cedere, dietro corrispettivo, da parte della SIR ( per la durata di un anno, salvo rinnovo ) alla A.S. Farnesina “ in particolare, la gestione dell’attività di preparazione e partecipazione a competizioni sportive da parte degli allievi o dei senior con cavalli della A.S. Farnesina nonché di quella di insegnamento delle discipline equestri , anche per ciò che concerne l’organizzazione delle dette attività ed i rapporti con istruttori, artieri, allievi e cavalieri aderenti alla A.S.”. Nella scrittura privata era altresì esplicitato che della suddetta gestione, la SIR conservava la titolarità nei confronti dei terzi in genere e della FISE in particolare. La Procura Federale riteneva che la sottoscrizione della scrittura privata costituisse consapevole violazione della normativa federale in tema di Associazione affiliate ed in particolare della permanenza dei requisiti per l’affiliazione , in quanto l’accordo aveva ad oggetto la cessione della gestione della scuola e dell’organizzazione di tutta l’attività sportiva. La Commissione di Disciplina e la Commissione Federale d’Appello ritenevano provata in particolare la responsabilità degli odierni istanti per aver violato i principi ed i doveri di lealtà e correttezza sportiva , per aver omesso di compiere , nella loro qualità di componenti del Consiglio Direttivo della S.I.R. i doveri su di loro incombenti , ed in particolare ( sub lett. c ) : “ per aver indebitamente ratificato le decisioni assunte in assoluta autonomia e dispregio dei regolamenti dal Presidente Pentinaca, così fornendo al medesimo un postumo, quanto indebito, supporto “. La difesa degli odierni istanti , al contrario, censura la decisione della Commissione Federale di Appello, come, del pari, quella di primo grado, affermando che la sottoscrizione della scrittura privata in questione in alcun modo ha fatto venir meno in capo alla S.I.R. i requisiti per il mantenimento dell’affiliazione alla FISE. A sostegno di tale assunto Rapaccini e Pagliuca rilevano che a far data dall’incolpazione da parte della Procura Federale, la S.I.R. non è stata attinta da qualsivoglia sanzione o provvedimento relativo alla perdita dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l’affiliazione ( ex art.8 Statuto FISE ) La difesa della FISE sostiene la piena legittimità delle decisioni delle Commissioni Federali rilevando che la scrittura privata in effetti prevedeva una cessione di gestione di attività in contrasto con la normativa federale. Esaminati gli atti difensivi delle parti e le risultanze dell’istruttoria, il Collegio ritiene rilevante considerare che , all’esito della complessa attività compiuta, nella fattispecie, dalla Procura Federale, la Società Ippica Romana non è stata in effetti attinta da alcuna sanzione o provvedimento relativo alla perdita dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l’affiliazione ( ex art.8 Statuto FISE ) . in tal senso anche la difesa della Federazione non ha portato in giudizio elementi ulteriori. Anche riguardo alle concrete modalità con le quali è stata data esecuzione alla scrittura privata sottoscritta, la difesa di parte istante fa riferimento ad un solo anno di durata del contratto ( dall’agosto 2003 all’agosto 2004 ): nessuna contestazione sul punto è sollevata dalla Federazione. D’altra parte , dagli stessi atti difensivi e dalle risultanze dell’istruttoria , si evidenzia che in effetti gli istanti, nella qualità di componenti del Consiglio Direttivo hanno omesso di svolgere nei confronti dell’attività posta in essere dal Presidente i compiti propri del loro ruolo nell’interesse della Società , essendosi limitati , nella fattispecie, a ratificare decisioni assunte in assoluta autonomia e dispregio dei regolamenti dal Presidente Pentinaca. La stessa difesa di parte istante in qualche modo ( pag. 6 ) sembra convenire sul punto. Per i motivi esposti, tuttavia , il Collegio non può condividere le considerazioni svolte dalla Commissione Federale di Appello e, prima, dalla Commissione di Disciplina, in ordine alla misura della sanzione da applicare. Al contrario il Collegio, facendo applicazione delle regole contenute negli artt. 4 e ss. del Regolamento di Giustizia della FISE, reputa che la sanzione da applicare per la violazione dell’ art. 1 del citato regolamento sia la sospensione temporanea da ogni carica o incarico federale o sociale ed il ritiro temporaneo di ogni brevetto federale per la durata di mesi dieci (10). Questa, ad avviso del Collegio, è una sanzione la cui entità tiene in debito conto il contesto delle circostanze di fatto in cui è stato compiuto l’illecito disciplinare, gli effetti della condotta e le motivazioni che la hanno determinato. L’affermazione dell’esistenza di un illecito sportivo, seppure di ridimensionata entità, ascrivibile al prof. Rapaccini ed al dott. Pagliuca esclude la possibilità di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla parte istante ( peraltro sfornita di un adeguato supporto probatorio ). La parziale soccombenza della FISE giustifica la parziale condanna della Federazione al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese dei procedimenti, liquidati dalla Camera con separato provvedimento ex art.22 del Regolamento. Analogamente, il Collegio reputa di provvedere per le spese di lite del procedimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda formulata dal Prof. Gian Ludovico Rapaccini e dal Dott. Giuseppe Pagliuca e, per l’effetto, riduce - per le ragioni esposte in motivazione - la sanzione della sospensione a complessivi mesi dieci (10 ). Rigetta tutte le altre domande. Condanna le parti, con vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari e delle spese di funzionamento del Collegio, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art.22 del vigente Regolamento, secondo la seguente ripartizione: - a carico delle parti attrici nella misura del 40% dell’importo complessivo; - a carico della Federazione Italiana Sport Equestri nella misura del 60% dell’ importo complessivo. Condanna la Federazione Italiana Sport Equestri alla rifusione, a favore delle parti attrici, del 60% delle spese di difesa quantificate, per questa quota, in Euro 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre spese generali, IVA e C.P.A.. Dispone l’ incameramento dei diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deliberato all’ unanimità e in conferenza personale degli arbitri in Roma presso la sede del Collegio il giorno 10 giugno 2006. Roma, 10 giugno 2006 F.to Aurelio Vessichelli F.to Maurizio Benincasa F.to Carlo Guglielmo Izzo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it