CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – F.C.D. Raffadali contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – F.C.D. Raffadali contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. prof. Ferruccio Auletta Presidente
Pres. Bartolomeo Manna Arbitro
Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro
nominato in data 19 novembre 2007 ai sensi del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza
personale in data 11 gennaio 2008, in Roma,
ha deliberato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato promosso da:
F.C.D. Raffadali, in persona del legale rapp.te p.t. Salvatore Tarallo, con sede
in Raffadali (AG) alla via Nazionale n. 73, rappresentata e assistita dall’avv.
Pietro Maragliano
attore
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Giancarlo
Abete,
e
Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente Carlo Tavecchio
entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell’
avv. Mario Gallavotti che -con l’avv. Luigi Medugno- le rappresenta e assiste
convenute
Fatto e svolgimento del procedimento
La parte attrice «chiede l’annullamento e/o la revoca della decisione della
Commissione Disciplinare e della decisione della Commissione d’Appello
Federale, o in via subordinata la modifica delle stesse e l’applicazione di una
sanzione meno afflittiva, con ammissione comunque della F.C.D. Raffadali al
campionato di Eccellenza» (pg. 8 della «istanza di arbitrato» del 7.11.2007
prot. n. 2161).
Infatti, la C.D. -alla quale la F.C.D. Raffadali era stata deferita dalla Procura
federale perché il dirigente Giuseppe Gueli in data 17.11.2006, nel corso di
una telefonata fatta al calciatore dell’A.S. Citta di Terrasini, Giovanni Freschi,
«chiedeva un rendimento favorevole agli avversari nel corso dell’incontro
calcistico in calendario il giorno dopo»- aveva deciso, nella seduta dell’
8.5.2007, che «la Società F.C.D. Raffadali [era] responsabile della violazione
di cui all’art. 2, comma 4, e dell’art. 6, comma 3, del C.G.S. per responsabilità
diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente rappresenta[n]te,
infliggendole la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del
campionato di competenza stagione 2006/07» (c.u. n. 51 del 9.5.2007, pg.
20).
Avverso questa delibera la F.C.D. Raffadali ha proposto ricorso alla C.A.F. ,
che tuttavia «ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla F.C.D.
Raffadali ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. per mancato invio di copia del
preannuncio di reclamo alla controparte» (c.u. n. 57 del 20.6.2007, pg. 32).
Alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. l’istanza della
parte attrice muove -ora- dalla denuncia di «nullità assoluta» della decisione
che ha irrogato la sanzione (A); quindi di «assoluta carenza dell’indagine e
dell’ istruttoria dibattimentale» (B). Quanto, infine, alla decisione in rito della
C.A.F. , la stessa viene censurata come «ingiusta». L’istanza di arbitrato è,
infine, corredata di richieste istruttorie.
Le resistenti F.I.G.C. e L.N.D. «concludono per l’inammissibilità delle istanze
avversarie e in subordine per il loro rigetto nel merito» (atto di resitenza, pg.
4).
Il Collegio, nominato in data 19 novembre 2007, si è riunito con le parti in data
13 dicembre 2007, ivi ritenenendo la causa matura per la decisione e così
invitando le parti alla discussione, cui è seguito l’invito al deposito di scritti
conclusivi. La F.I.G.C. e la L.N.D. hanno depositato «note di replica» alla
«comparsa conclusionale» avversaria, peraltro col corredo di produzioni
documentali non autorizzate, oltre il termine consentito: non risulta in alcun
modo neppure lo scambio del testo e degli allegati con la parte avversaria.
Gli arbitri si sono quindi riuniti in conferenza personale e hanno deliberato il
lodo sulla base dei seguenti
Motivi
Preliminarmente il Collegio deve risolvere la questione di ammissibilità
della domanda di arbitrato, nel senso prospettato dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D.
secondo le quali «una volta dimostrata la piena corretta della declaratoria di
inammissibilità resa dalla CAF con la decisione oggetto della presente
impugnativa, risulta evidente che non possono trovare ingresso le ulteriori
prospettazioni attoree con le quali le parti intendono sottoporre alla cognizione
del Collegio la questione di merito delibata dalla Commissione Disciplinare»
(pg. 3 dell’ atto di resistenza, cit.).
Implicato dall’eccezione è l’inquadramento del presente rimedio entro
una prospettiva recentemente condivisa anche in sede scientifica, e cioè che,
mutatis mutandis, «la posizione della Camera, in sintesi, non è assimilabile a
quella della Corte suprema rispetto alle giurisdizioni di merito e speciali (come
impropriamente usa dire etichettandola “Cassazione dello sport” e
indebitamente omologandola al “Giudice di ultima istanza” noto, per esempio,
in materia di doping), quanto a quella della Corte europea dei diritti
dell’uomo»: assimilazione dalla quale discende, per quanto interessa, che il
comune presupposto del previo esaurimento dei «ricorsi interni» deve essere
inteso nel senso ormai stabilmente acquisito all’ esperienza giurisprudenziale
della CEDU, vale a dire che (ex art. 35 § 1), esso non è soddisfatto laddove
le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la
proposizione del ricorso considerato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania
(dec.), n° 71759/01, 25.9.2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99,
25.3.2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20.1.2000; Ben Salah
Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98, 27.4.2000; Le Compte c.
Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.).
Dunque, in linea di principio, l’eccezione della F.I.G.C. e della L.N.D. è seria.
Sennonchè, l’inammissibilità dichiarata dalla C.A.F., in concreto, è stata
malamente pronunciata, vuoi perché il vizio denunciato non appare in
generale assistito dal presidio della sanzione processuale effettivamente
applicata vuoi perché, in particolare, il preteso vizio non sussiste.
Infatti, l’art. 33, comma 2, C.G.S. si limita a prescrivere il «dovere» di
comunicazione della «dichiarazione di reclamo» anche «alla controparte», ma
il dovere di adempiervi «contestualmente» al «pre-annuncio» del «ricorso» col
quale la C.A.F. viene investita del potere di decidere l’impugnazione non toglie
che sia comunque la sola manifestazione rivolta all’«organo competente» a
giudicare quella che in via esclusiva impedisce la decadenza dal diritto (che
altrimenti permane) di conseguire la decisione nel merito dell’impugnazione.
Inoltre, rimanendo incontestato che l’onere posto a carico del reclamante sia
costituito (niente più che) dall’ «invi[o] contestual[e] alla controparte» della
«dichiarazione di reclamo», non è dubbio che a tanto la parte attrice abbia
ottemperato facendo comunque pervenire l’atto presso la sede in cui anche la
«controparte» era ospitata, non potendosi -di contro- procedere alla autonoma
entificazione di organi che, seppure in godimento di una piena autonomia
funzionale, tuttavia non vantano una compiuta alterità soggettiva dalla
Federazione di appartenenza.
Pertanto, il presupposto del previo esaurimento dei rimedi interni all’
Ordinamento della F.I.G.C. deve, nonostante la pronuncia censoria del
comportamento processuale della parte che adesso adisce il Collegio
arbitrale, ritenersi integrato per l’erroneità della decisione della C.A.F.
Questa, per il suo contenuto interamente in rito, neppure ha efficacia
sostitutiva di quella della Commissione Disciplinare da cui la sanzione
attualmente sofferta dalla parte attrice discende in via diretta, sicchè occorre
proprio della decisione federale di prime cure verificare la pretesa «nullità
assoluta» siccome resa a non judice.
Secondo la parte attrice, pro tempore non assistita dal difensore, il Collegio in
parola, «ha giudicato in una composizione quantitativa difforme da quella
delineata e prescritta dalla legge» (così, pg. 2 dell’«istanza di arbitrato»). In
particolare, e di là dell’improprietà di richiami alla «legge», la parte lamenta
che «alla sua determinazione hanno partecipato, in violazione di cui al
disposto dell’art. 25.8 C.G.S., oltre al Presidente, tre componenti, come
evincesi dalla lettura di pag. 16 del C.U. n. 51 affisso all’albo del C.R. Sicilia il
10/05/2007» (ibidem).
L’eccezione è infondata: una lettura attenta del documento invocato a
sostegno dell’eccezione consente di affermare, alla luce della notoria prassi
degli organi giudicanti in composizione collegiale, che le identità personali
risultanti dal C.U. n. 51/2007 sono quelle di tutti coloro che nella «seduta»
(dies sessionum) hanno concorso a prendere le inerenti decisioni, tra le quali -
ma non solo- quella che rileva qui (nella specie i procedimenti definiti nella
seduta risultano in numero di tre). Dunque, nessun elemento concorre a
ritenere che il Collegio deliberante nella fattispecie non abbia avuto «una
composizione quantitativa» conforme alla previsione normativa in relazione a
ciascun procedimento trattato.
Tanto premesso, può darsi accesso alle censure di merito che la parte attrice
sottopone al Collegio nel tentativo di conseguire il miglior trattamento
sanzionatorio.
Deve allora darsi immediatamente ragione della reiezione delle istanze
istruttorie conistenti nell’ «esame in contraddittorio del Freschi Giovanni», nell’
«acquisizione del tabulato Wind del numero di utenza mobile utilizzata dal
tesserato Freschi», e nell’ «escutere il sig. Lo PIccolo Vincenzo» (pg. 8
dell’istanza di arbitrato): il primo e il terzo esperimento sono palesemente
irrilevanti (e perciò inammissibili) dal momento che il calciatore dell’A.S. Città
di Terrasini -G. Freschi- è stato già audito in data 21.12.2006 da collaboratori
dll’ Ufficio indagini della F.I.G.C. e il relativo verbale risulta acquisito agli atti
del procedimento arbitrale; così pure l’allenatore V. Lo Piccolo è indicato (nel
verbale di audizione del sig. Leone Faro, in data 21.1.22006, parimenti
acquisto) come teste de auditu del medesimo G. Freschi, alla cui diretta
audizione soltanto deve mettere capo l’eventuale esigenza istruttoria che,
pertanto, risulta interamente soddisfatta.
Quanto all’acquisizione del «tabulato» relativo alle conversazioni telefoniche
del medesimo calciatore G. Freschi, esso giammai potrebbe soddisfare
l’aspirazione difensiva di dimostrare la «unicità del contatto telefonico» e la
«durata della conversazione» col dirigente della F.C.D. Raffadali (elementi
assunti come incompatibili con l’azione illecita), attesa la normale disponibilità
di una pluralità di canali telefonici (tra i quali distribuire conversazioni di
contenuto ipoteticamente indiziante), e ciò secondo notoria e recente
esperienza (anche di questi arbitri) vieppiù in materia di consumazione di
illeciti sportivi.
In definitiva, le doglianze inerenti la «carenza dell’indagine» che si chiedeva al
Collegio di riparare mediante le integrazioni istruttorie sopra illustrate non
sono fondate. Anzi, dalle risultanze degli «atti istruttori» (inchiesta n. 152) che
i collaboratori dell’Ufficio indagini della F.I.G.C. (M. Ficarra e M. Viola) hanno
compiuto con diligenza e puntualità anche attraverso le audizioni di altri
soggetti (Lo Grasso Lorenzo), nonché dagli elementi che ulteriormente si
traggono dal «rapporto del commissario di campo» della gara Città di
Terrasini – Raffadali del 18 novembre 2006 (dov’è ancora menzione di
«telefonate ricevute» dal «n. 5 del Città di Terrasini», cioè G. Freschi) e,
infine, dalle altre circostanze che la Commissione disciplinare attesta (inter
alia, l’imminenza della denuncia rispetto al fatto contestato a G. Gueli, i
rapporti di G. Freschi con la F.C.D. Raffadali e altri soggetti della città risalenti
alla pregressa militanza del calciatore in quest’ultima squadra) è
ragionevolmente superato il dubbio sulla responsabilità in questione.
Se ne può concludere, in definitiva, che del tutto motivatamente le precedenti
«risultanze istruttorie dibattimentali portano a concludere circa la veridicità e
l’accertamento dei fatti contestati» (così la C:D:, pg. 19 del c.u. n. 51/2007), i
quali integrano «responsabilità diretta» della parte attrice e, dunque,
conformità a giustizia della sanzione irrogata.
Anche in considerazione del fatto che la difesa della F.I.G.C. e della
L.N.D. non ha sviluppato difese nel merito, attesa la non valutabilità delle
uniche deduzioni del genere pervenute oltre il termine autorizzato, e che in
relazione a quelle in rito le parti convenute devono ritenersi -almeno
parzialmente- soccombenti, sussistono giusti motivi per ritenere che nessuna
delle parti ha diritto di ripetere dall’altra le spese del procedimento e per
assistenza difensiva.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa
ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte da F.C.D. Raffadali, in persona del legale
rapp.te p.t. Salvatore Tarallo, con «istanza di arbitrato» in data 7 novembre
2007, prot. n. 2161;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e
per assistenza difensiva;
• dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei
diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri
riuniti in Roma in data 11 gennaio 2008, e sottoscritto in numero di quattro
originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati:
F.to Ferruccio Auletta
F.to Bartolomeo Manna
F.to Silvestro Maria Russo