CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 giugno 2007 – Gruppo Sportivo Antoniano contro FIP – Gruppo Sportivo Montello s.p.a.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 giugno 2007 – Gruppo Sportivo Antoniano contro FIP - Gruppo Sportivo Montello s.p.a. C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Massimo Coccia Presidente Cons. Dott. Antonino Anastasi Arbitro Pres. Dott. Bartolomeo Manna Arbitro L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato prot. n. 0749 del 16 aprile 2007 promosso da: Gruppo Sportivo Antoniano, con sede in Busto Arsizio (VA) alla via Cicerone n. 4, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Marco Tarallo, rappresentato e difeso dall’Avv. Lanfranco Biasiucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Busto Arsizio 21052, alla via Marsala n. 17 (tel. 0331.322621 – fax 0331.677443) - istante - contro Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113 in persona del legale rappresentante pro-tempore Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Guido Valori e dall’Avv. Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale delle Milizie n. 106 (tel. 06.375136 – fax 06.3721869 – email g.valori@studiovalori.it), giusta delega a margine della memoria di costituzione e nomina arbitro del 27 aprile 2007 in atti. - convenuta - e contro Gruppo Sportivo Montello, con sede in Varese 21100, alla via Palazzi n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. Renato Vagaggini, non costituito; - seconda convenuta – * * * * * Esposizione dei fatti di causa e svolgimento del procedimento arbitrale 1. Il Gruppo Sportivo Antoniano (in seguito anche “istante” o “Antoniano”) ha adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (in seguito la “Camera”) con un’istanza di arbitrato depositata il 16 aprile 2007 (prot. N. 0749) al fine di risolvere una controversia insorta nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (“FIP”) e del G. S. Montello (in seguito anche “Montello”), conseguente all’esito infruttuoso della fase di conciliazione instaurata a norma del vigente Regolamento della Camera (in seguito il “Regolamento”), con atto datato 20.03.2007 (prot. N. 0521) e conclusasi con esito negativo per mancato accordo delle parti come da verbale di udienza del 12.04.2007 (prot. N. 0701). 2. Con la citata istanza, l’istante conclude, chiedendo che il Collegio Arbitrale, ferme tutte le riserve prospettate, si compiaccia, contrariis rejectis: - in via principale di dichiarare l’inammissibilità, l’improcedibilità e la caducazione del ricorso e reclamo del Gruppo Sportivo Montello, e la nullità, l’invalidità e l’inefficacia dei gravami e decisioni di primo e secondo grado, per violazione delle norme regolamentari, statutarie e costituzionali, disciplinanti i validi e regolari procedimento, contraddittorio e difesa; - in via subordinata annullare la decisione di secondo grado emessa il 02.02.2007 dalla Commissione Giudicante Regionale Lombardia per viziata, errata e falsa applicazione ed interpretazione delle norme regolamentari e degli atti ufficiali di gara; - e quindi, per l’effetto, in tutte le domande avanzate, revocare la disposizione della ripetizione della gara del 10.01.2007, confermare il risultato finale di 52 a 46 a favore della G.S. Antoniano, o comunque applicare la perdita della gara per 0-20 in favore della Società istante, con ogni altro provvedimento e conseguenza ed effetto; - con vittoria di spese e restituzione dei diritti amministrativi versati. 3. Con memoria depositata in data 27 aprile 2007 si è costituita la FIP, la quale sostiene “l’assoluto rispetto procedurale da parte della G.S. Montello, la pretestuosità della riferita mancata violazione dell’art. 81 Regolamento Giustizia FIP e l’infondatezza nel merito della domanda della G.S. Antoniano”, e conclude “chiedendo che l’istanza venga rigettata”. 4. Il Gruppo Sportivo Montello non si è costituito nel procedimento. 5. L’on. Presidente della Camera prof. avv. Pier Luigi Ronzani ha provveduto, a norma dell’art. 11.2 del Regolamento C.C.A.S., alla nomina del Collegio Arbitrale, designando come membri del costituendo organo arbitrale l’avv. prof. Massimo Coccia, in qualità di Presidente, nonché il Pres. Bartolomeo Manna e il Cons. Antonino Anastasi in qualità di Arbitri. 6. Avendo gli arbitri accettato l’incarico ed essendosi il collegio formalmente costituito, in data 11 giugno 2007, alle ore 11,30 nei locali della Camera presso lo Stadio Olimpico di Roma si è svolta l’Udienza di discussione, alla quale hanno partecipato il Presidente dell’Antoniano sig. Marco Tarallo e l’avvocato Lanfranco Biasucci per la parte istante, nonché gli avvocati prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro per la Federazione convenuta. 7. Preliminarmente le Parti hanno espressamente confermato l’assenza di obiezioni e rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla nomina degli arbitri ed alla formazione e composizione del Collegio Arbitrale. 8. Nel merito la Parte istante ha argomentatamente insistito per l’accoglimento della domanda arbitrale alla stregua delle considerazioni già svolte negli atti difensivi. 9. La Parte convenuta ha quindi svolto le sue difese di merito, insistendo argomentatamente per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi. 10. All’esito della discussione il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, deliberava all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti. MOTIVI 11. In primo luogo il Collegio rileva che allo stato degli atti si è determinata una totale carenza in capo all’istante di interesse ad agire nel presente giudizio arbitrale. Infatti, nel corso dell’udienza, l’istante ha informato il Collegio dell’assoluta irrilevanza del risultato della partita in contestazione rispetto alla posizione dell’Antoniano nella classifica finale nel Campionato Serie Promozione Maschile – Girone Unico – Provincia di Varese, classifica che ne ha sancito la retrocessione diretta nella serie inferiore. 12. Anche in caso di eventuale accoglimento della domanda arbitrale (con omologazione del risultato favorevole all’Antoniano o con vittoria “a tavolino” della stessa compagine) la retrocessione dell’istante non potrebbe essere evitata. 13. Come è noto, l’art. 100 cod. proc. civ. prevede che per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse. Come acquisito in giurisprudenza, l’interesse ad agire – e cioè ad ottenere una pronuncia favorevole del giudice, che elimini il pregiudizio patito dall’attore – è non un presupposto processuale ma una condizione dell’azione, la quale non solo deve sussistere al momento in cui la domanda è proposta ma deve persistere fino al momento della decisione, la quale altrimenti sarebbe inutiliter data. Il giudice non può cioè pronunciarsi su questioni di mero rilievo teorico ma solo su domande il cui accoglimento possa comportare una qualche utilità per l’attore. 14. Tanto premesso in generale, occorre rimarcare come il principio relativo alla necessarietà dell’interesse ad agire trova altresì accoglimento e viene fatto proprio dal Regolamento di Giustizia della FIP, ove espressamente all’art. 58 (Possibilità di impugnativa) si prevede che “Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organo federale, può essere proposta impugnativa, da parte di chi via abbia interesse, all’Organo competente secondo le disposizioni previste nella presente Parte II”. Su tale scia si muove inoltre il dettato del seguente articolo 59 (Legittimazione attiva) ove al comma 2 si puntualizza come “per presentare il reclamo o ricorso occorre avervi interesse diretto”. 15. Alla luce di quanto emerso in contraddittorio, ove l’istante ha spontaneamente ammesso che un provvedimento di accoglimento del ricorso, volto ad annullare la sentenza del Giudice Federale di 2° grado, non muterebbe di fatto la propria condizione di retrocessa nella serie inferiore, appare quindi incontrovertibile come non vi sia in capo all’Antoniano alcun interesse diretto ad una pronuncia. 16. Né può sostenersi che la società istante abbia tuttora un interesse morale alla decisione, poiché nel corso del procedimento endofederale (conclusosi con la decisione di ripetere la gara interrotta) la correttezza del comportamento tenuto dall’Antoniano non è mai stata posta in dubbio. 17. Il Collegio deve quindi rilevare che allo stato l’istante non ha alcun interesse, né materiale né morale, ad ottenere una pronuncia di questo Collegio Arbitrale che ponga nel nulla la decisione della Commissione Giudicante Lombardia, cioè dell’organo di giustizia FIP di secondo (ed ultimo) grado. 18. Sempre con riferimento all’interesse all’azione si rimarca come non possa altresì trovare accoglimento la tesi secondo la quale nei gradi di impugnazione l’interesse ad agire si sovrapporrebbe e si risolverebbe nel concetto di “soccombenza”, perché anche in tale caso l’Antoniano dovrebbe dimostrare di avere un interesse concreto ed attuale a rimuovere il pronunciamento dell’organo di giustizia FIP di secondo grado, dimostrazione di interesse che non è stata fornita e che, comunque, allo stato il Collegio non ravvisa. 19. A prescindere da quanto sin qui osservato, nello specifico il Collegio non riesce a ravvisare alcun interesse – neanche in origine – dell’istante a proporre eccezioni procedurali relative al giudizio di primo grado, giudizio in riferimento al quale l’Antoniano lamenta di non aver potuto svolgere le proprie controdeduzioni, richieste, contestazioni ed allegazioni a difesa, con violazione nello specifico degli articoli 71 e 81 del Regolamento di Giustizia Federale e del generale principio del contraddittorio. Difatti il giudizio di primo grado, introdotto con reclamo dal Montello e svoltosi innanzi al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale della FIP di Varese inaudita altera parte – cioè non essendo presente l’Antoniano – è comunque sfociato in un provvedimento favorevole all’istante, il quale non ha quindi interesse a chiederne la caducazione per supposte violazioni del principio del contraddittorio. 20. In tal senso è sintomatico il fatto che la società istante, domandando l’annullamento della pronuncia di secondo grado, agisce in realtà per il ripristino della decisione a lei favorevole adottata in primo grado. 21. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, gli eventuali errores in procedendo verificatisi in prima istanza non possono di per sé – salvo il caso in cui abbiano determinato conseguenze esiziali e non rimediabili – condurre in questa sede a pronunce di annullamento (con rinvio), essendo i principi della pienezza del contraddittorio, della uguaglianza delle parti e del giusto processo garantiti dal procedimento arbitrale presso questa Camera. Nel caso all’esame, peraltro, è incontestato che il contraddittorio fu pienamente garantito già nel procedimento FIP di 2° grado. 22. Sebbene la carenza dell’interesse ad agire precluda ogni tipo di valutazione sulla fondatezza della domanda nel merito, appare opportuno manifestare alcune valutazioni svolte dal Collegio in merito alle argomentazioni presentate dalle parti, anche al fine di rendere chiari i parametri utilizzati dal Collegio nella liquidazione degli onorari, delle spese del procedimento e delle spese di lite. 23. Nel proprio atto introduttivo e in sede di discussione l’istante ha rimarcato la propria opposizione al provvedimento emesso dalla Commissione Giudicante Lombardia, in quanto la stessa ha censurato il comportamento tenuto dagli arbitri che hanno diretto la partita ed ha disposto la ripetizione della stessa. 24. Ad avviso del Collegio, tale motivo non meriterebbe comunque accoglimento perché il dettato dell’art. 94, 2° comma del Regolamento Esecutivo ben dispone come in caso di impedimento di uno dei due arbitri, fattispecie verificatasi nel caso de quo alla luce della ferma volontà di non riprendere la partita manifestata dal secondo arbitro negli spogliatoi, l’arbitro o gli arbitri restanti non possano optare per un mero nullum facere e pedissequamente disporre l’automatica sospensione dell’incontro. 25. Difatti, da quanto emerge dal Supplemento al referto di gara, le circostanze verificatasi all’esito dell’erroneo provvedimento preso da uno dei due arbitri non palesavano una concreta esigenza di definitiva sospensione dell’incontro. Pertanto, il primo arbitro (il quale mai ha dichiarato che non sussistessero le condizioni ambientali per proseguire) avrebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 94, commi 1° e 2° R.E. FIP, che qui si trascrive: “Art. 94 (Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri) [1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l’ora fissata per l’inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l’arrivo dell’arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l’arbitro presente potrà dirigere la gara da solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l’arbitro assente con altro qualificato (dello stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore o superiore), disponibile e presente sul campo. [2] Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente.”. 26. Il fatto che il Regolamento utilizzi nel primo comma il termine “potrà” non significa, a giudizio del Collegio, che un arbitro ancora abile a dirigere la gara possa discrezionalmente scegliere se farla proseguire o meno in caso di impedimento dell’altro arbitro. La formulazione del secondo comma dell’art. 94 R.E. – “…verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente…” – impone all’arbitro restante di adottare in ogni caso un provvedimento. Se (come nel caso in esame risulta dal referto) sussistono i presupposti per la prosecuzione, infatti, l’incontro va portato a termine dall’arbitro ancora abile alla direzione della gara, il quale può solo scegliere tra il nominare un secondo arbitro o arbitrare da solo la frazione residua. Altrimenti l’arbitro restante, se anch’egli non può a continuare a dirigere la gara, deve specificare per iscritto la sua personale impossibilità e sospendere ufficialmente la partita. L’unica condotta non consentita è proprio il nullum facere seguito dal primo arbitro in occasione della partita Montello-Antoniano. 27. Risulta quindi evidente che la mancata prosecuzione della gara dopo la sospensione decretata dal secondo arbitro deriva da un errore di interpretazione del regolamento compiuto negli spogliatoi dal primo arbitro. Non viene quindi in contestazione il provvedimento di sospensione temporanea assunto sul campo dai giudici di gara (che, come tutti le decisioni arbitrali “sul campo” è di per sé insindacabile), ma il comportamento tenuto dagli arbitri – rectius, dal primo arbitro – successivamente a tale evento. 28. Tale erroneità nell’applicazione delle norme federali da parte dei due arbitri, evidenziata dalla loro stessa dichiarazione nel Supplemento al referto di gara e successivamente suffragata dal deferimento degli stessi alla Commissione Disciplinare C.I.A. richiesto dalla stessa Federazione, ad avviso del Collegio Arbitrale rende chiaro che nella vicenda sostanziale emergono responsabilità ascrivibili in via mediata alla Federazione quale ente esponenziale. In effetti, come già stabilito da altri Collegi arbitrali di questa Camera, i giudici di gara o i commissari di campo sono organi della Federazione, la quale risponde del loro operato (si veda ad esempio il lodo del 5 aprile 2002 nel caso Nettuno 2 BC c. FIBS, dove è stato affermato quanto segue: “La Federazione è oggettivamente responsabile per colpa, connessa o meno con quella in eligendo o in vigilando, per l’operato dei suoi rappresentanti sul campo di gioco, quando essi determinino ingiustificati condizionamenti dei diritti o delle aspettative dei competitori, esercitando i loro poteri oltre i limiti – sia pure discrezionali – propri all’incarico conferito”). 29. Alla luce di quanto sopra, appare equo al Collegio che la FIP, responsabile del comportamento dei propri arbitri e dunque dell’operato degli stessi in occasione della partita Montello-Antoniano, si accolli una parte degli oneri derivanti dalla procedura arbitrale, alla quale non si sarebbe giunti se gli arbitri si fossero comportati secondo quanto richiesto dal R.E. Pertanto, gli onorari e le spese del Collegio Arbitrale debbono essere posti in parti uguali a carico della soccombente società istante e della FIP, con vincolo di solidarietà. La relativa somma – oltre al 12,5% per spese generali ed oneri accessori di legge – sarà liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento e ripartita nella misura del 40% al Presidente e del 30% agli altri Arbitri. Per le stesse considerazioni, ad avviso del Collegio sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le Parti le spese di difesa. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa o contraria domanda, istanza ed eccezione: a) dichiara inammissibile la domanda formulata dal Gruppo Sportivo Antoniano nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro con l’istanza di arbitrato depositata il 16 aprile 2007 (prot. n. 0749) per carenza dell’interesse ad agire dell’Antoniano; b) pone le spese della presente procedura a titolo di onorari e spese del Collegio Arbitrale, così come saranno determinate dalla Camera e comunicate alla parti, in parti uguali a carico del Gruppo Sportivo Antoniano e della Federazione Italiana Pallacanestro; c) dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; d) dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 11 giugno 2007. F.to Massimo Coccia F.to Antonino Anastasi F.to Bartolomeo Manna
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