CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 marzo 2008 – Ermanno Pieroni contro FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 marzo 2008 – Ermanno Pieroni contro FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza - Presidente Avv. Carlo Guglielmo Izzo - Arbitro Pres. Bartolomeo Manna - Arbitro Nel procedimento arbitrale promosso dal Sig. Ermanno Pieroni, nato il 07/05/1945 a Jesi (An), residente in Perugia, Via dei Priori n. 31, C.F. PRNRNN45E07E388M, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna e dall’Avv. Piergiorgio Galli, domiciliato presso lo studio del primo, in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2 , CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Panama 58; FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con provvedimento del 06/07/2005 il Procuratore Federale, a seguito della declaratoria di fallimento dell’Ancona Calcio S.p.a., di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona del 10-11/08/2004, deferiva alla Commissione Disciplinare c/o L.N.P. il Sig. Ermanno Pieroni affinché venissero adottati nei suoi confronti “i provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 21 delle N.O.I.F., in relazione al comma 3 dell’art. 21 delle N.O.I.F., ed anche in relazione all’art. 1, comma 1, C.G.S.”. La Commissione Disciplinare c/o L.N.P con decisione pubblicata nel C.U. n. 157 del 18/11/2005 ritenuti “integrati i presupposti formali” per l’applicazione dell’art. 21 N.O.I.F. consistenti nel fatto stesso “che sia stato dichiarato il fallimento della società Ancona Calcio S.p.a., che a ciò sia conseguita la revoca dell’affiliazione federale, che tra i dirigenti della società vi fosse, al momento del fallimento o nel biennio antecedente, anche il Sig. Pieroni”, infliggeva a quest’ultimo la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.. Il Sig. Ermanno Pieroni adiva con reclamo interposto in data 20/12/2005, ai sensi degli articoli 21, comma 3, N.O.I.F., e 33 C.G.S., la C.A.F., chiedendo la riforma in toto della decisione della Commissione Disciplinare, previa sospensione del procedimento sino alla definizione del giudizio penale pendente avanti al Tribunale Penale di Ancona, R.G. 4613/2003, ovvero, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra enunciata istanza, previo proscioglimento del deferito dagli addebiti contestati. Con decisione pubblicata, in stralcio, sul C.U. 29/C del 16/01/2006 e notificata il 06/10/2006, la C.A.F. dichiarava parzialmente accolto l’appello proposto dal Sig. Pieroni, rideterminando la sanzione inflitta a quest’ultimo nella inibizione per la durata di anni 5 con proposta, previo invio degli atti alla Presidenza Federale, di preclusione dello stesso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, C.G.S. In data 8/11/2006 il Sig. Ermanno Pieroni presentava istanza di conciliazione avanti all’intestata Camera, istituita presso il C.O.N.I., dall’esito negativo a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti . Con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2006, il Commissario Straordinario, preso atto delle proposta formulata dalla C.A.F., deliberava, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del C.G.S., la preclusione del Sig. Pieroni alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Successivamente, in data 24/01/2007 il Sig. Ermanno Pieroni presentava altra istanza di conciliazione avanti all’intestata Camera, istituita presso il C.O.N.I., il cui esito, però, era anch’esso negativo . Con l’istanza di arbitrato promossa in data 16 maggio 2007, il Dott. Ermanno Pieroni adiva la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. chiedendo di “annullare o, in subordine, ridurre la sanzione irrogata nei confronti del Sig. Pieroni, nei limiti del presofferto, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, e comunque previo annullamento del provvedimento con cui il Commissario Straordinario, preso atto della proposta formulata dalla C.A.F., deliberava, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del C.G.S., la preclusione del Sig. Pieroni alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., giusta decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2006”. La F.I.G.C. si costituiva nel procedimento arbitrale, con memoria del 30 maggio 2007, formulando le seguenti eccezioni: tardività dell’instaurazione del procedimento arbitrale, poiché “la domanda di arbitrato – inviata alla Federazione lo scorso 21 maggio ed immediatamente depositata presso la Segreteria della Camera” non avrebbe osservato “il termine perentorio di trenta giorni dalla data di chiusura del procedimento di conciliazione” fissato dall’art. 8, comma 6, del vigente regolamento. Per tali ragioni, a detta della F.I.G.C., la proposizione dell’istanza sarebbe tardiva “tanto rispetto alla chiusura del primo procedimento conciliativo (16 aprile 2007) quanto rispetto alla chiusura del secondo (18 aprile 2007)”. improponibilità della stessa, perché le due istanze di conciliazione promosse dal Sig. Pieroni sarebbero “state proposte ben oltre il prescritto termine decadenziale”, di trenta giorni dalla conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia. Quanto sopra poiché “la prima, diretta a censurare il C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006, è stata inviata alla Federazione solo in data 8 novembre 2006……la seconda, avverso il C.U. n. 45 in data 21 dicembre 2006, è stata inviata in data 24 gennaio 2007”. improponibilità dell’istanza, per estinzione della procedura conciliativa a seguito del decorso di sei mesi dalla proposizione della stessa; inaccoglibilità, nel merito, poiché il provvedimento irrogato nei confronti del Dott. Pieroni (dapprima l’inibizione per 5 anni con proposta di preclusione, di poi detta inibizione permanente) costituisce “una legittima sanzione di status a carico di tutti quegli amministratori che abbiano concorso (in un lasso di tempo delimitato dal comma 3 del citato art. 21) alla mala gestio del sodalizio”. La F.I.G.C. giunge a tale conclusione in quanto “all’evidenza, infatti, la disposizione, lungi dall’attribuire un potere discrezionale all’organo giudicante, si limita a circoscrivere temporalmente la responsabilità di quanti, nel corso degli anni, abbiano fatto parte degli organi statutari della società fallita”. In data 29 ottobre 2007 si teneva, la prima udienza del Collegio Arbitrale, durante la quale il Presidente del Collegio procedeva ad esperire il tentativo di conciliazione. Il Collegio prendeva atto dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione, fissando al 17 dicembre 2007 termine per il deposito di memorie e documenti e al 21 gennaio 2008 per repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio è tenuto ad esaminare le eccezioni di irricevibilità ed improponibilità sollevate dalla FIGC nei confronti dell’istanza di arbitrato del Signor Pieroni. 1. In primo luogo, il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione di tardività dell’instaurazione del processo arbitrale sollevata dalla FIGC sull’assunto che l’istanza di arbitrato sarebbe stata proposta dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 8 comma 6, del Regolamento camerale secondo cui l’istanza di arbitrato, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione. Considerato che, ai sensi dell’articolo 149 del c.p.c. la notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e che dalle evidenze documentali in atti risulta che l’istanza di arbitrato è stata inviata alla FIGC il 16 maggio 2007, il Collegio ritiene che l’istanza di arbitrato sia stata proposta nei termini, ovvero, entro 30 giorni dalla chiusura del primo procedimento conciliativo avvenuto in data 16 aprile 2007. 2. In via preliminare, la difesa della FIGC eccepisce, altresì, l’improponibilità dell’istanza arbitrale del ricorrente essendo entrambe le istanze di conciliazione proposte oltre il termine decadenziale previsto dall’articolo 5, comma 1, del Regolamento, ovvero, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dall’atto da cui trae origine la controversia. In particolare, la FIGC rileva che la prima istanza di conciliazione, diretta a censurare il C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006 è stata inviata alla Federazione solo in data 8 novembre 2006, a distanza, quindi, di quasi dieci mesi dalla pubblicazione del dispositivo del provvedimento gravato; la seconda, avverso il C.U. n. 45 in data 21 dicembre 2006, è stata inviata in data 24 gennaio 2007, a distanza, quindi, di 34 giorni dalla “conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”. La difesa del Signor Pieroni contesta nella memoria depositata il 17 dicembre 2007 la fondatezza dell’eccezione di improponibilità dell’istanza di arbitrato sollevata dalla FIGC in quanto: in merito alla prima istanza di conciliazione – quella avverso il C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006 – questa rilevava che la stessa era stata presentata tempestivamente in quanto proposta entro 30 giorni dalla conoscenza delle motivazioni della decisione gravata. In ogni caso, rileva, altresì la circostanza che la FIGC non avendo eccepito la decadenza durante la fase conciliativa, aveva accettato il contraddittorio in punto di merito . in merito, poi, alla seconda istanza di conciliazione –quella avverso il C.U. n. 45 del 21 dicembre 2006 – risulta dirimente la circostanza che la stessa è stata proposta il 19 gennaio 2007 a mezzo raccomandata A/R, e dunque, entro i 30 giorni dalla sua conoscenza. Sul punto, il Collegio ritiene che l’eccezione d’improponibilità dell’istanza di arbitrato vada accolta limitatamente alla tardività dell’istanza di conciliazione, diretta a censurare il C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006, mentre vada disattesa in merito alla censurata tardività della seconda istanza di conciliazione -quella avverso il C.U. n. 45 del 21 dicembre 2006 -. Il Collegio ritiene, infatti, che il termine di cui all’articolo 5, comma 1, per proporre l’istanza di conciliazione decorra dalla data di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni, così come sostenuto dalla difesa del Signor Pieroni. Se, infatti, la chiara ed inequivoca formulazione della norma di cui al citato art. 5 del Regolamento consente di affermare che dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza del provvedimento lesivo è iniziato a decorrere il termine perentorio entro il quale lo stesso avrebbe dovuto adire l’Organo Camerale, tale interpretazione trova conforto anche nell’elaborazione giurisprudenziale in materia. E’, infatti, frutto di tale elaborazione il principio generale definitivamente affermato nella recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo il quale la decorrenza del termine di impugnazione ha inizio dalla data di conoscenza dell’esistenza del provvedimento lesivo e non già dalla data di conoscenza del suo contenuto (cfr. Lodo Guerriero/UITS). Il Consiglio di Stato, ripercorrendo l’excursus giurisprudenziale ha chiarito, confermando le costanti ed univoche pronunce antecedenti, che la conoscenza dell’esistenza di un provvedimento potenzialmente lesivo e degli elementi essenziali del suo contenuto sono idonei a far decorrere il termine di impugnazione. (C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 829/2006). Nel caso di specie, dunque,con la pubblicazione del dispositivo sul C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006, il sig. Pieroni ha avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento e dei suoi elementi essenziali, che si intendono conosciuti quando “il legittimato all’impugnativa abbia avuto la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento” (C. d. S., Sez. IV, Sent. n. 1462/1998). Al riguardo, si richiamano due recenti pronunce (Procedimento arbitrale promosso da Pietro Avella contro la F.I.G.C. Lodo del 27.04.2007/21.05.2007, Procedimento arbitrale promosso dalla Società Polisportiva studentesca Licata contro La FIGC lodo 16.11.2007) nelle quali si precisa che il precipuo scopo della fase conciliativa è «di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti» (comma 2). Pertanto, a differenza di quanto dispone l’art. 9 in tema di domanda di arbitrato, l’istanza conciliativa deve contenere semplicemente «la breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile», e non la compiuta «esposizione dei fatti e delle pretese», e l’«eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza e ogni documento ritenuto utile», di cui al citato art. 9 (comma 1, lett. e e f). Trattasi, dunque, di «un valido sistema di “decadenze stabilite contrattualmente” (art. 2965 c.c.), per effetto del quale “entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”, quest’ultima (individuata nei suoi estremi di massima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l’azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto, l’istanza preventiva di conciliazione. La quale rappresenta, dunque, una vera e propria condizione di proponibilità dell’arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.) e non soltanto condizione di procedibilità del giudizio, poiché il carattere perentorio del termine per l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorché sia spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis c.p.c.], di concepirne l’esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell’azione» (Cfr. Lodo Avella c/ FIGC cit.) 4. Ciò premesso, il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione formulata dalla difesa dell’istante secondo la quale la FIGC, non avendo sollevato l’eccezione di improponibilità durante la fase conciliativa, avrebbe riconosciuto per facta concludentia il diritto del Signor Pieroni. Al riguardo, costituendo il previo rituale esperimento della fase conciliativa ineludibile condizione di procedibilità per l’accesso alla tutela arbitrale, è evidente che la relativa eccezione sollevata nel momento in cui è promossa l’azione risulta tempestiva. Ed infatti, la circostanza che il Conciliatore non abbia rilevato la tardività della domanda o, che la Federazione non l’abbia opposta non integra una causa che ai sensi dell’articolo 2966 del c.c. impedisce la decadenza. Si precisa che la fase conciliativa non implica lo svolgimento di alcuna funzione decisoria, ma si limita a verificare la sussistenza dei presupposti per un componimento bonario della lite. Pertanto, ricorrono gli elementi per cui il Signor Pieroni non ha impedito la decadenza maturata col termine di trenta giorni dalla data di conoscenza dell’atto da cui trae origine la controversia, decadenza che è stata tempestivamente eccepita dalla FIGC e per l’effetto della quale la domanda di arbitrato avverso il C.U. n. 45 in data 21 dicembre 2006 deve essere dichiarata improponibile . 5. Quanto, invece, all’impugnazione del provvedimento di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C., si rileva l’infondatezza dell’eccezione di improponibilità dell’istanza di arbitrato sollevata dalla FIGC. Il provvedimento de quo, infatti, adottato dal Commissario Straordinario F.I.G.C. con C.U. n. 45 del 21 dicembre 2006, è stato oggetto di procedimento di conciliazione radicato, a mezzo lettere raccomandate A.R. nn. 13028679306-1 e 13028679307-2, in data 19 gennaio 2007, ovvero 28 giorni dopo la conoscenza dell’atto da parte del Dott. Pieroni. Risulta, pertanto, rispettato il termine prescritto dal citato articolo 5 del regolamento camerale 6. Il Collegio ritiene, inoltre, di disattendere l’ulteriore eccezione preliminare della FIGC secondo la quale il giudicato sportivo formato sulla decisione della CAF precluderebbe al Collegio l’esame dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento del Commissario straordinario del 21 dicembre 2006, che di quella decisione costituirebbe diretta applicazione. Ed infatti, il provvedimento con il quale Commissario Straordinario ha dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria dalla FIGC del Signor Ermanni Pieroni costituisce una sanzione autonoma, ulteriore ed efficace rispetto a quella inflitta con il Provvedimento della CAF. 7. Nel merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di annullamento del provvedimento del Commissario Straordinario per difetto di motivazione. Ed infatti, il Commissario Straordinario, preso atto delle proposte formulate dai competenti organi di giustizia e rilevato che la gravità dei comportamenti tenuti dai tesserati giustifica l’adozione del provvedimento a carattere definitivo, ha dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC del Signor Ermanno Pieroni. Decisione questa che, ad avviso del Collegio, risulta assolutamente sprovvisto di una adeguata motivazione soprattutto alla luce della portata lesiva di un provvedimento di tal tenore a carattere definitivo. E tanto anche qualora si volesse ritenere la motivazione sussistente per relationem con il Provvedimento della CAF, che il Collegio a questo punto valuta non per vizi propri, in quanto su tale decisione - la sanzione della inibizione per il periodo massimo di 5 anni - è sceso il giudicato, ma sotto il profilo della motivazione del successivo provvedimento con il quale, per l’appunto, è stata comminata la ben più grave preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC nei confronti del Signor Pieroni. Non è dato, infatti, ravvisare né nella proposta della CAF di preclusione, né nel Provvedimento del Commissario Straordinario l’accertamento e l’indicazione degli specifici profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento che giustificano l’adozione del provvedimento a carattere definitivo. Accertamento di profili di colpa dell’amministratore - come ritenuto da un recente parere interpretativo reso dalla Corte federale con C.U. 21/CF sulle previsioni di cui all’articolo 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. - con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. Ne discende l’illegittimità del Provvedimento del Commissario Straordinario che prevedendo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC non dà atto né di specifici episodi di mala gestio commessi dal Signor Pieroni nè di specifici profili di colpa che avrebbero giustificato l’adozione di tale misura. Tenuto conto delle risultanze del procedimento arbitrale con particolare riferimento alla parziale soccombenza di entrambe le parti sembra equo compensare le spese di difesa, di arbitrato nonché gli onorari degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione : dichiara improponibile la domanda di arbitrato avverso il C.U. n. 29 /C del 16 gennaio 2006. in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara illegittimo il provvedimento con cui il Commissario Straordinario, preso atto della proposta formulata dalla C.A.F., deliberava, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del C.G.S., la preclusione del Sig. Pieroni alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., giusta decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2006 fermo il vincolo di solidarietà, compensa fra le parti le spese e gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento, nonché le spese di lite. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 11 marzo 2008 F.to Angelo Piazza F.to Carlo Guglielmo Izzo F.to Bartolomeo Manna
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