CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 11/03/2005 TRA Avv. Alberto Pentinaca contro Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 11/03/2005 TRA Avv. Alberto Pentinaca contro Federazione Italiana Sport Equestri C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Marcello Melandri in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro nominato dall’avv. Alberto Pentinaca Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito FISE) L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato n 1409 del 29 settembre 2004 promosso da: Avv. Alberto Pentinaca, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all’istanza di arbitrato, dall’avv. Caterina Brambilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Orazio, n. 3 - attrice - contro Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito FISE), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura dell’11 novembre 2004, allegata alla memoria di costituzione, dall’avv. Massimo Fioravanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Terenzio, 7 - convenuta - Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale Con atto depositato in data 29 settembre 2004 (Prot. n. 1409) l’avv. Alberto Pentinaca ha chiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport la pronuncia di un lodo contenente « […] in via principale: totale riforma della decisione della Commissione Federale d’Appello della F.I.S.E. e conseguente revoca della sanzione disciplinare della sospensione inflitta all’istante, con riconoscimento della totale assenza di comportamenti del Pentinaca passibili di censura e/o sanzione disciplinare ovvero comunque di elementi probatori idonei a giustificare un giudizio di “colpevolezza”. In via subordinata: revoca della sanzione della sospensione e sua sostituzione con altra meno affittiva tra quelle di cui all’art.32 Reg. F.I.S.E., che tenga in debita considerazione il caso concreto, la figura dell’0istante ed il comportamento dallo stesso tenuto nel corso del lungo giudizio disciplinare. In ogni caso: riconoscimento del diritto del Pentinaca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in relazione al discredito patito e patendo, al danno biologico da “vita di relazione” ed ai gravi danni all’immagine provocati dal procedimento disciplinare “subito”; danni tutti che verranno meglio qualificati e specificati nel corso dell’instaurando giudizio arbitrale, ma che sin d’ora si indicano nella somma di € 30.000,00 (trentamila euro) o nella somma maggiore o minore che riterrà il Collegio di giustizia, e conseguentemente condanna della F.I.S.E. al versamento della somma che l’Ecc.mo Collegio arbitrale statuirà dovuta a favore del Pentinaca […] ». Con la suindicata istanza l’avv. Alberto Pentinaca ha nominato il proprio arbitro di parte nella persona del prof. avv. Maurizio Benincasa che ha provveduto ad accettare l’incarico a’ sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito e nell’epigrafe del presente atto denominato anche Regolamento). Con memoria datata 11 novembre 2004 si è costituita la FISE chiedendo il rigetto della domanda di arbitrato. Con atto del 12 ottobre 2004 la FISE ha nominato il proprio arbitro nella persona dell’avv. Enrico Ingrillì, che ha accettato la nomina. A’ sensi del Regolamento, il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con atto del 12 ottobre 2004, ha nominato il Presidente del Collegio Arbitrale nella persona dell’avv. Marcello Melandri, che ha accettato la nomina. In data 29 novembre 2004 è stato esperito, senza successo, il tentativo di conciliazione. Esaurita l’istruttoria, che ha comportato la proroga di pronuncia del termine del lodo, giusta ordinanza del Collegio Arbitrale dell’8 febbraio 2005, il giudizio è stato trattenuto per la decisione. MOTIVI 1. Il provvedimento di giustizia domestica oggetto del presente giudizio è costituito dalla pronuncia della Commissione Federale di Appello che, riformando in pejus la sentenza della Commissione di Disciplina dell’8 maggio 2004, ha così deciso « […] 1) respinge la impugnazione proposta dall’Avv. Alberto Pentinaca avverso la decisione della Commissione di Disciplina assunta all’udienza dell’8/5/04 e depositata in data 26/5/04, disponendo l’incameramento del deposito dell’appellante effettuato a’ sensi dell’art. 17 del regolamento di Giustizia. 2) in parziale accoglimento della impugnazione avverso tale decisione proposta dalla Procura Federale, e quindi in parziale modifica della stessa, commina ad Alberto Pentinaca la sanzione della sospensione temporanea da ogni carica o incarico federale o sociale ed il ritiro temporaneo di ogni brevetto federale per la durata di anni 1 e mesi 8 (anni uno e mesi otto) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) […] ». La Commissione Federale d’Appello, in particolare, ha riformato la decisione di primo grado - aggravandone la misura della sanzione - che aveva avuto origine dall’atto di incolpazione elevato dal Procuratore Federale della FISE in data 24 febbraio 2004. Con tale atto, l’Organo federale inquirente aveva «incolpato» l’avv. Alberto Pentinaca «[…] della violazione dell’art. 1 del regolamento di Giustizia, con le aggravanti di cui all’art. 5, lett. A), per aver violato i principi ed i doveri di lealtà e correttezza sportiva sanciti dallo Statuto federale e dai regolamenti di settore, in quanto: 1) invitato dal Procuratore Federale, nella sua qualità di Presidente della Società Ippica Romana, ad esibire e consegnare copia dei libri verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea della Società Ippica Romana, dopo aver dapprima dichiarato la propria disponibilità, rifiutava la consegna, adducendo a motivazione la mancanza di un ordine scritto, nonché il presunto abuso compiuto dal Procuratore Federale che avrebbe diritto di impartire ordini di esibizione, ma non di accedere all’interno della Società Ippica Romana; 2) per aver fisicamente impedito al Procuratore Federale, che stava procedendo a verbalizzazione, di completare quanto stava scrivendo, bloccando con la mano la penna, e cercando di sottrarla dalle mani del medesimo; 3) per aver minacciato di chiamare la Polizia, mentre il procuratore federale stava compiendo atti del proprio ufficio, facendo gesto di comporre in numero telefonico; 4) per aver rifiutato di restituire al Procuratore Federale il verbale che, dopo esser stato chiuso e sottoscritto, gli era stato consegnato per leggerlo, acconsentendo a consegnarlo al sostituto procuratore presente, solo dopo che il procuratore federale era uscito dall’Ufficio […]». La difesa dell’Avv. Alberto Pentinaca censura la decisione della Commissione Federale di Appello, come, del pari, quella di primo grado, deducendo la violazione del diritto di difesa dell’incolpato, il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate dinanzi alla giustizia federale, la violazione di talune norme del Regolamento di Giustizia della FISE e, infine, l’insufficienza degli elementi di colpevolezza. 2. Esaminati gli atti difensivi delle parti e le risultanze dell’istruttoria, il Collegio ha maturato la convinzione che la condotta tenuta dall’Avv. Alberto Pentinaca - con esclusivo riferimento ai fatti di cui all’atto di incolpazione e ai successivi gradi della giustizia federale - si collochi al confine tra l’esercizio legittimo dei propri diritti di difesa e la tenue violazione dei doveri di correttezza e lealtà sportiva di cui all’art. 1 del Regolamento di Giustizia della FISE. Il Collegio osserva che l’unico elemento di prova rilevante ai fini della decisione acquisito nell’ambito del procedimento disciplinare sia costituito dalla deposizione della teste Laura Mori, ripetuta nella fase arbitrale. Tale deposizione ha evidenziato che l’avv. Alberto Pentinaca tenne, in occasione dell’accesso del 24 febbraio 2004 presso gli uffici della SIR, quantomeno inizialmente, un atteggiamento collaborativo con gli organi inquirenti. Riferisce, infatti, il teste che l’Avv. Pentinaca le chiese sia di fare fotocopia di alcune pagine del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, sia di portare l’ultimo libro dei verbali dell’Assemblea e alcuni documenti inerenti i rapporti tra la SIR e tale Signor Nassi. L’esame dell’istruttoria svolta nell’ambito della giustizia federale e di quella dinanzi al Collegio Arbitrale non consente di individuare ulteriori elementi di prova che possano, suffragare, da un lato, le affermazioni contenute nell’atto di incolpazione; dall’altro, quelle di cui alle dichiarazione rese in diverse occasioni dall’Avv. Pentinaca. L’atto di incolpazione e il verbale che il procuratore federale ha redatto in data 24 febbraio 2004 non sembrano, ad avviso del Collegio, poter essere considerati elementi di prova. Non il primo, poiché il Regolamento di Giustizia, sub art. 15, comma 12, nell’individuare gli elementi di struttura dell’atto di incolpazione indica «5) l’elencazione delle fonti di prova». E, ciò, costituisce un argomento sufficiente per cocludere che altro è l’atto di incolpazione, altro sono le prove su cui esso si fonda. Del resto, per l’ipotesi in cui il Procuratore Federale chieda il rinvio a giudizio «d’ufficio, qualora sia venuto comunque a conoscenza di violazioni disciplinari nell’esercizio delle sue funzioni » (cfr. art. 15, 1° comma, Reg. Giust. FISE) non può trovare applicazione la norma di cui al successivo comma n. 5 dell’articolo in parola che attribuisce fede, sino a prova contraria, solo ai rapporti e referti di cui al comma n. 2. Inoltre, l’affermazione dell’esistenza di un onere del Procuratore Federale di «dimostrare l’accusa» emerge, con particolare evidenza, anche dal comma 13 del citato art. 15. In altri termini il Procuratore Federale avrebbe dovuto, e non lo ha fatto integralmente, dimostrare la verità dei fatti di cui all’atto di incolpazione. Tuttavia, neppure l’Avv. Pentinaca ha dimostrato integralmente la propria versione dei fatti. L’unica prova, in vero, come si è già rilevato è costituita dalla deposizione della teste Mori. Quanto al verbale dell’incontro del 24 febbraio 2004, il Collegio rileva che esso, purtroppo, non porta ulteriori elementi di prova né alla tesi dell’accusa né alla tesi della difesa, fatta eccezione per il segno contenuto alla quart’ultima riga che costituisce un indizio della circostanza che l’attività di verbalizzazione sia stata disturbata da una condotta - il cui contenuto non è stato, comunque, provato da alcuna delle parti - del Pentinaca. Con riferimento al verbale il Collegio, inoltre, osserva che l’omissione nel suo contenuto delle dichiarazioni dell’avv. Pentinaca costituisce una violazione della disposizione contenuta nell’art. 29 del Regolamento di Giustizia FIDE che è applicabile a tutti gli Organi di Disciplina, ivi compreso il Procuratore Federale. Alla luce di quanto sopra il Collegio Arbitrale - astenendosi, visti i limiti del presente giudizio, dal qualificare e valutare la condotta della Procura Federale - reputa che la condotta dell’Avv. Pentinaca sia stata, in lieve misura, in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà di cui all’art. 1 del Regolamento di Giustizia avendo la parte attrice, forse a causa della tensione che si era creata tra i presenti, interrotto l’atteggiamento collaborativo per lo svolgimento delle indagini federali. 3. Da quanto sopra esposto emerge che il Collegio è pervenuto alla conclusione che la condotta dell’Avv. Alberto Pentinaca in occasione della visita del Procuratore Federale presso la SIR avvenuta in data 24 febbraio 2004 integra una tenue violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia. Conseguentemente, il Collegio non può condividere le considerazioni svolte dalla Commissione Federale di Appello e, prima, dalla Commissione di Disciplina, in ordine alla misura della sanzione da applicare. Al contrario il Collegio, facendo applicazione delle regole contenute negli artt. 4 e ss. del Regolamento di Giustizia della FISE, reputa che la sanzione da applicare per la tenue violazione dell’ art. 1 del citato regolamento sia la sospensione temporanea da ogni carica o incarico federale o sociale ed il ritiro temporaneo di ogni brevetto federale per la durata di mesi due. Questa, ad avviso del Collegio, è una sanzione la cui entità tiene in debito conto il contesto delle circostanze di fatto in cui è stato compiuto l’illecito disciplinare, gli effetti della condotta e le motivazioni che la hanno determinato. 4. L’affermazione dell’esistenza di un illecito sportivo, seppure di tenue entità, ascrivibile all’av. Alberto Pentinaca esclude la possibilità di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla parte istante. 5. La parziale soccombenza della FISE che giustifica la condanna al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese dei procedimenti, liquidati con separata ordinanza. Diversamente, il Collegio reputa che sussistano le ragioni per compensare tra le parti le spese di lite del procedimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, all’unanimità, accoglie in parte la domanda formulata dall’avv. Alberto Pentinaca e, per l’effetto, riduce, per le ragioni esposte in motivazione, la sanzione della sospensione a complessivi mesi due. Rigetta tutte le altre domande. Condanna la Federazione Italiana Sport Equestri al pagamento degli onorari e delle spese di funzionamento, liquidati come da separata ordinanza. Compensa integralmente tra le parti le spese di difesa. Così deliberato all’unanimità e in conferenza personale degli Arbitri in Roma presso la sede del Collegio il giorno 11 marzo 2005. Roma, F.to Avv. Marcello Melandri F.to Prof. avv. Maurizio Benincasa F.to Avv. Enrico Ingrillì
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