CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 11/03/2005 TRA Nicola Parrotta contro Federazione Italiana Karting
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 11/03/2005 TRA Nicola Parrotta contro Federazione Italiana Karting
Il Collegio Arbitrale composto da
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro
riunito in conferenza personale in data 11 marzo 2005, in Roma, ha deliberato
all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato promosso da:
Nicola Parrotta, nato a Catanzaro il 26 marzo 1939 e residente in Sant’Andrea
Apostolo dello Ionio (CZ), via Orazio Vitale n. 26, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Roberto Saburri ed Orietta Vissani ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Lina Musumarra, in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, giusta
delega in calce alla istanza di arbitrato datata 30 marzo 2004
- ricorrente -
contro
Federazione Italiana Karting, con sede in Roma, via Solferino n. 32, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Gaspare Anastasi,
rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Raffaele Pelillo, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questo, in Teramo, via Cavour n. 52, giusta delega
a margine della memoria di costituzione datata 26 giugno 2004
e
Automobil Club d’Italia (ACI), nella sua qualità di federazione sportiva
ricomprendente quale sua articolazione interna la Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana (CSAI), con sede in Roma, Via Solferino n. 32, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Franco
Lucchesi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Majorano, Achille Sinatra e
Francesco Guarino, e domiciliata ai fini dell’arbitrato presso la sede
dell’Avvocatura dell’ACI in Roma, via Marsala n. 8, giusta procura generale alle
liti in data 10 gennaio 2002 (per atto notar dott. Franco Mauro, rep. n. 103.407)
- resistenti –
per l’annullamento della decisione emessa, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della
Federazione Italiana Karting, dal Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana
Karting in data 5 febbraio 2004, nonché per l’annullamento del successivo atto di
proclamazione degli eletti a norma del comunicato della Federazione Italiana
Karting n. 1 del 6 febbraio 2004 e di ogni altro antecedente e successivo atto
pertinente e/o collegato alla procedura elettorale per la nomina delle cariche
sociali della Federazione Italiana Karting per il quadriennio 2004/2007
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Con “Istanza di arbitrato” datata 30 marzo 2004 e depositata il 21 giugno
2004 (la “Istanza di Arbitrato”) il sig. Nicola Parrotta (il “Ricorrente”) ha
proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Karting (“FIK”) e
l’Automobil Club d’Italia, nella sua qualità di titolare della Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana (“ACI/CSAI”) (FIK e ACI/CSAI congiuntamente le “Resistenti”), dando avvio presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo
sport (la “Camera”) al presente procedimento, ai sensi del Regolamento della
Camera all’epoca vigente (il “Regolamento”).
2. Nella Istanza di Arbitrato, come corredata da 14 documenti, il Ricorrente ha
esposto, tra l’altro, quanto segue:
(i) che con decisione emessa il 5 febbraio 2004 (la “Decisione”) il Collegio di
Probiviri della FIK, pronunciandosi ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della
stessa Federazione, respingeva, tra l’altro, il ricorso proposto dall’odierno
Ricorrente avverso le operazioni di elezione alle cariche sociali della FIK
per il quadriennio 2004/2007, con particolare riferimento alle operazioni
svoltesi in data 21 dicembre 2003, presso il seggio di Caserta, confermando
la regolarità e la legittimità del risultato;
(ii) che peraltro la procedura di votazione presso il seggio di Caserta si appalesa
come irregolare, in relazione a quanto disposto dal regolamento di votazione
emanato dalla FIK del 18 giugno 2003 (il “Regolamento di Votazione”) e
ciò, in particolare, per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 6 del Regolamento di Votazione, relativo alla
identificazione dei votanti, per essere stati ammessi al voto alcuni
minorenni non regolarmente identificati (sulla base della
presentazione di documenti, i cui estremi sono riportati a verbale, che
i minori non potevano possedere, o tramite l’esibizione di documenti
di maggiorenni accompagnatori);
violazione del principio di libertà e segretezza del voto, e ciò in
particolare in relazione all’espressione del voto da parte di minorenni, derivante dalla presenza in cabina di altre persone oltre al votante;
violazione per eccesso di potere, in relazione alla riapertura del seggio
di Caserta da parte del Presidente dopo la chiusura del medesimo;
altre violazioni del Regolamento di Votazione, per l’assenza dal
numero minimo dei componenti il seggio elettorale durante le
operazioni di voto, per il mancato utilizzo dei tre registri forniti dalla
Segreteria FIK per le annotazioni dei voti e l’utilizzo di uno solo dei
medesimi, per il compimento delle operazioni di spoglio ad opera di
soggetti non componenti il seggio elettorale;
(iii) che il principio della “democrazia interna nella composizione degli organi”
delle federazioni sportive nazionali è elemento fondamentale del vigente
assetto legislativo, per effetto delle riforme introdotte con il d.lgs. 23 luglio
1997 n. 242;
(iv) che la regolamentazione posta dall’ordinamento sportivo nazionale e la sua
attuazione non può porsi in contrasto con i valori costituzionali;
(v) che, alla luce di ciò, la disciplina della materia elettorale nel sistema FIK
appare “in netto contrasto con l’art. 48 della Costituzione Italiana”, che
riserva l’elettorato attivo ai cittadini maggiori di età;
(vi) che le decisioni del Collegio dei Probiviri della FIK (così come dunque la
Decisione), giusta il disposto dell’art. 17 dello Statuto FIK, sono
inappellabili all’interno della Federazione stessa;
(vii) che l’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo contenuto nell’Annuario
Karting 2003 stabilisce l’adesione dell’ACI/CSAI al sistema di soluzione
delle controversie previsto dal Regolamento della Camera;
(viii) che la FIK deve intendersi quale organo dell’ACI/CSAI;
(ix) che il tentativo di conciliazione esperito ai sensi del Titolo III del
Regolamento della Camera, richiesto con istanza del 1° aprile 2004, era
risultato infruttuoso, come risultante da verbale del 31 maggio 2004.
3. Sulla base di tali esposizioni, il Ricorrente, nel dare avvio alla procedura
arbitrale, ha formulato le seguenti domande:
“Piaccia all’Ill.mo Arbitro Unico o Collegio Arbitrale costituito su iniziativa del
Sig. Parrotta Nicola, ogni contraria istanza disattesa e respinta dichiarare:
IN VIA PRELIMINARE
la nullità del Regolamento della FIK laddove è previsto il diritto di voto dei
minorenni in riferimento all’art. 48 della Costituzione, quale supremo principio
dell’Ordinamento statuale che espressamente stabilisce: “Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”.
Dichiarare per le motivazioni sopra dedotte la nullità della suddetta norma del
Regolamento elettorale ed di ogni atto conseguente, ivi incluse le elezioni svoltesi
in data 21.12.2003 per il rinnovo delle cariche sociali della Federazione Italiana
Karting.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
L’annullamento delle operazioni per l’elezione delle cariche sociali della
Federazione Italiana Karting per il quadriennio 2004/2007 per nullità delle
operazioni elettorali svoltesi nell’istituito seggio di Caserta e del successivo
provvedimento di proclamazione degli eletti come da allegato ricorso, successivi
motivi aggiunti, memoria conclusionale con ogni conseguente provvedimento dicompetenza.
IN VIA SUBORDINATA
L’annullamento delle operazioni per l’elezione delle cariche sociali della
Federazione Italiana Karting per il quadriennio 2004/2007 con solo riferimento
all’istituito seggio di Caserta e del successivo provvedimento di proclamazione
degli eletti come da allegati ricorsi, successivi motivi aggiunti, memoria
conclusionale con ogni conseguente pronuncia di competenza.
IN VIA ANCOR PIU’ GRADATA
L’adozione di ogni ulteriore congrua misura prospettata dal nominando Arbitro
Unico o Collegio Arbitrale”.
Il Ricorrente ha formulato inoltre le seguenti domande istruttorie:
“Si chiede ordinarsi alla Federazione Italiana Karting l’acquisizione dei verbali
dell’intero procedimento di impugnazione svoltosi innanzi il Collegio dei
Probiviri della Federazione Italiana Karting culminato nel provvedimento
5.02.2004.
Si chiede ordinarsi alla Federazione Italiana Karting l’acquisizione di tutti i
documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali svoltesi il 21.12.2003 presso
gli istituti seggi di Bologna e Caserta.
Si chiede l’escussione di tutti i testi già escussi nel procedimento innanzi al
Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Karting culminato nel
provvedimento 5.02.2004 in ordine ai fatti verificatisi durante le operazioni di
voto presso il seggio di Caserta il 21.12.2003”.
4. Con “Memoria di costituzione” in data 26 giugno 2004 e depositata, con 8
documenti, il 28 giugno 2004, la FIK si è costituita nel presente procedimentoarbitrale, opponendosi al ricorso del Parrotta e rassegnando le seguenti
conclusioni:
“Piaccia all’On.le Collegio Arbitrale, previa declaratoria della propria
incompetenza funzionale in materia elettorale, nei termini come prospettati con la
domanda introduttiva, dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Sig.
Nicola Parrotta.
In subordine, previa dichiarazione di inammissibilità in ordine a tutte le questioni
in rito e nel merito innovativamente presentate rispetto all’atto introduttivo, da
individuarsi nel ricorso presentato al Collegio dei Probiviri FIK o perché in
contrasto con i principi generali, quali la eccezione di norme regolamentari –
peraltro di ordinamento sportivo interno – rigettare la domanda stessa perché
infondata da ogni suo estremo di fatto e di diritto”.
5. A sostegno della propria difesa, la FIK fa valere infatti sia motivi attinenti
all’ammissibilità sia motivi relativi al merito delle domande formulate dal
Ricorrente.
Sotto il primo profilo, in particolare, la FIK allega che la domanda del Parrotta sia
“inammissibile”, “non risultando il contenzioso elettorale fra le ipotesi
compromettibili in arbitri” poiché “la consultazione elettorale ... è fattispecie che
non integra ipotesi di diritto disponibili”. Inoltre, ad avviso della FIK, la
“materia sportiva”, deducibile in arbitrato secondo il Regolamento della Camera
“non può annoverare o retroagire a tutto quanto appartiene alla selezione
affidata al responso elettorale, per la scelta dei componenti degli organi
federali”, e ciò anche considerando la distinzione tra esercizio di una funzione
spettante ai componenti dell’organo e svolgimento della procedura volta adeleggere i componenti dell’organo. Le particolari caratteristiche, poi, del
procedimento elettorale indurrebbero, ad avviso della FIK, a qualificare la
posizione dei partecipanti in termini di interessi (ancorché giuridicamente
qualificata) e, producendo una serie complessa di effetti, comporterebbero il
coinvolgimento nell’arbitrato di una serie di controinteressati: con la conseguenza,
sotto entrambi i profili, della incompatibilità del giudizio sulla regolarità della
procedura elettorale con le caratteristiche del procedimento arbitrale e la
necessaria rimessione al Giudice naturale (dello Stato).
L’ammissibilità del ricorso dal Parrotta è contestata poi sotto altri profili. In via
generale essa è contestata per la mancata partecipazione dell’ACI/CSAI alla
procedura di conciliazione, laddove l’ACI/CSAI è stata evocata nella fase
arbitrale, venuta così a configurarsi in una “chiave plurilaterale”. In via
particolare è contestata poi una censura (relativa alla ammissione al voto di
minorenni) per non essere stata fatta valere nella fase di conciliazione; e allo
stesso modo è contestata, per tardività e per mancato esaurimento dei rimedi
interni alla Federazione, la censura svolta direttamente contro il dettato
regolamentare FIK.
Sotto il secondo profilo, attinente al merito delle domande del Parrotta, la FIK
allega come le censure dedotte in arbitrato siano già state respinte dall’organo FIK
(la Commissione dei Probiviri) e che rispetto ad esse nulla il Ricorrente avrebbe
aggiunto. Inoltre la FIK fa rilevare che le asserite illegittimità per contrasto con
principi con costituzionali non sussisterebbero, poiché nel contesto di una
associazione sportiva deve ritenersi ammessa la partecipazione al voto di tutti
coloro i quali l’ordinamento riconosce la possibilità di effettuare attività sportiva. 6. In data 12 luglio 2004 il Presidente della Camera, visti gli atti e le
prospettazioni delle parti, nominava il Collegio Arbitrale nella persona del prof.
avv. Luigi Fumagalli, del prof. avv. Massimo Coccia e del prof. avv. Massimo
Zaccheo. Il prof. avv. Luigi Fumagalli veniva designato Presidente del Collegio.
7. In data 17 settembre 2004 si è tenuta la prima udienza del Collegio
Arbitrale. In tale occasione l’ACI/CSAI non compariva; il Ricorrente e la FIK
chiedevano al Collegio Arbitrale, d’intensa tra loro, il rinvio ad altra udienza della
trattazione della controversia.
8. In data 20 ottobre 2004 il Ricorrente depositava “Motivi Aggiunti”, con 4
documenti, allegando di essere venuta a conoscenza di ulteriori nuovi fatti e
circostanze, tali da rappresentare ulteriore motivo di nullità/annullabilità delle
operazioni di voto già censurate come la Istanza di Arbitrato. In particolare il
Ricorrente fa valere che tre elettori, risultanti come votanti nei verbali delle
operazioni presso il seggio di Caserta, hanno dichiarato di non aver votato; ed
inoltre che nell’atto contenente il riepilogo dei voti risulta confermato, per effetto
di un’annotazione dell’addetto al computer, che al voto erano stati ammessi
elettori minorenni identificati su presentazione non di documento proprio, ma di
documento dell’accompagnatore. Negli stessi Motivi Aggiunti, poi, la Ricorrente
ha formulato nuove istanze istruttorie.
9. In data 29 ottobre 2004 l’ACI/CSAI si è costituita nel procedimento
arbitrale, depositando “Comparsa di costituzione e risposta” di pari data,
accompagnata da 3 documenti, chiedendo al Collegio Arbitrale di “ritenere e
dichiarare improcedibile o inammissibile, o comunque infondata per difetto di
legittimazione passiva, l’istanza arbitrale avanzata contro l’ACI-CSAI con tutte lerelative domande, e di conseguenza pronunciare. Condannare l’attore a spese ed
onorari di lite”.
10. Ad illustrazione della propria difesa l’ACI/CSAI fa rilevare di essere del
tutto sfornita di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte dal Ricorrente
in relazione all’elezione delle cariche sociali della FIK; e ciò perché, ad avviso
dell’ACI/CSAI, tra ACI/CSAI e FIK non corre rapporto alcuno di
immedesimazione organica, dovendosi al contrario considerare tali enti come
soggetti distinti, operanti sulla base di distinte previsioni statutarie. Inoltre
l’ACI/CSAI fa rilevare che comunque la domanda proposta nei suoi confronti non
sarebbe procedibile, non essendo stato esperito nei suoi confronti il necessario
tentativo di conciliazione.
11. In data 5 novembre 2004 il Ricorrente depositava nuova “Memoria”,
accompagnata da 5 documenti, intesa a replicare alle eccezioni sollevate dalle
Resistenti.
In particolare, sulla questione della arbitrabilità della controversia, il Ricorrente,
sottolineato il rilievo per l’ordinamento generale, e non per il solo sistema
sportivo, della disciplina dei procedimenti elettorali interni alle federazioni
sportive nazionali, e ricordati alcuni precedenti pronunce di organi arbitrali
istituiti ai sensi del Regolamento della Camera, ribadisce come anche controversie
che contrappongano un interesse pubblico all’interesse legittimo del privato siano
passibili di compromesso arbitrale. In ogni caso, il Ricorrente fa rilevare che un
problema di competenza (da affermare dunque) non si porrebbe nemmeno, ove si
ritenesse, sulla scorta della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5025/2004, che il
giudizio della Camera costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva, daesperire obbligatoriamente prima del ricorso giurisdizionale.
Sulla questione della natura della FIK, infine, il Ricorrente illustra e ribadisce
come a proprio avviso la FIK sia legata all’ACI/CSAI da un rapporto di
“delegazione intersoggettiva/identificazione strutturale”, con la conseguente
sottoposizione della FIK al Regolamento della Camera e alla disciplina della
legge n. 280/2003.
12. In data 21 gennaio 2005, successivamente al rinvio di udienze fissate in date
precedenti, ha avuto luogo la seconda udienza del procedimento arbitrale. In tale
occasione le parti hanno consentito alla proroga del termine di pronuncia del lodo
sino al 30 giugno 2005 e quindi hanno svolto le proprie difese, replicando alle tesi
avversarie. All’esito dell’udienza il Collegio Arbitrale ha fissato termine per il
deposito di memorie conclusionali e si è riservato di decidere sulle istanze delle
parti.
13. Nei termini fissati dal Collegio, le parti hanno depositato le rispettive
memorie conclusionali, argomentando e insistendo per l’accoglimento delle
istanze proposte in corso di arbitrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità e/o proponibilità delle domande della Ricorrente
1. Ritiene il Collegio che le domande proposte dal Ricorrente non siano
ammissibili, e che su di esse il Collegio non abbia potere di pronunciare.
2. Il Regolamento infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa
essere attivato:
(i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale
…” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordoarbitrale …” (art. 7 comma 1 lett. b);
(ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla
Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non
soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7
comma 2);
(iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al
presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase) ed
(iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione”
(art. 7 comma 6, seconda frase).
Inoltre si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato:
(v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare
inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme
antidoping” (art. 7 comma 3), oppure
(vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti procedimenti
arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4).
3. A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza
delle condizioni di ammissibilità sopra indicate ai punti ii, iv, v, e vi.
Controversia è invece insorta tra le parti in ordine alla soddisfazione della
condizione dell’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, quanto
meno nei confronti dell’ACI/CSAI (punto iii); ma soprattutto circa l’esistenza e la
portata della clausola compromissoria (punto i).
Anche a prescindere dalle eccezioni delle Resistenti, e dal loro tenore, il profilo
dell’esistenza stessa, prima e oltre che quello della validità, di un accordo
istitutivo della competenza arbitrale per la risoluzione ai sensi del Regolamentodella controversia insorta tra le parti potrebbe comunque, ad avviso del Collegio,
essere valutato d’ufficio. Ed in effetti il lodo pronunciato sulla base di
compromesso nullo (o, a maggior ragione, inesistente) sarebbe in ogni caso, a sua
volta, nullo (art. 829, primo comma n. 1 cod. proc. civ.).
4. Se, su di un piano generale, è evidente come l’esistenza di un accordo
compromissorio sia condizione necessaria affinché sorga il potere degli arbitri di
conoscere sulle domande ad essi proposte, sul piano particolare della disciplina
applicabile alla soluzione della controversie presso la Camera è altrettanto
innegabile come la competenza dei collegi arbitrali della Camera sia condizionata
dall’esistenza di apposite disposizioni contenute negli statuti o nei regolamenti
delle federazioni sportive nazionali (art. 12 comma 4 Statuto CONI) ovvero di
altro espresso accordo compromissorio tra le parti (art. 12 comma 5 Statuto
CONI).
5. Al fine di fondare la “competenza” del CollegioArbitrale adito ai sensi del
Regolamento il Parrotta invoca l’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo
contenuto nell’Annuario Karting 2003, il quale prevede che la “Federazione
ACI/CSAI aderisce alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, prevista
dall’art. 12 dello statuto del CONI e relativo Regolamento approvato dal
Consiglio Nazionale del Coni il 1° agosto 2001 con delibera n. 1188”. Lo stesso
Ricorrente illustra, allo stesso tempo, come tale dicitura non sia riportata
nell’Annuario 2004, ma ritiene comunque applicabile la disposizione menzionata
nell’Annuario 2003.
6. A tal riguardo osserva il Collegio, richiamando quanto già affermato da altro
collegio istituito ai sensi del Regolamento (lodo 1° luglio 2004, Betti c. CSAI), chela mancata menzione nell’Annuario 2004 dell’adesione dell’ACI/CSAI al sistema
arbitrale della Camera, espressamente deliberata nel dicembre 2001 e non ancora
revocata all’epoca della pubblicazione dell’Annuario 2004 (e della proposizione
della domanda da parte del Parrotta) con atto uguale e contrario a quella con cui si
era realizzata, non abbia fatto venire meno la competenza della Camera in
relazione alle controversie comprese nel suo ambito di applicazione.
7. Ritiene peraltro il Collegio che l’adesione alla Camera da parte
dell’ACI/CSAI, menzionata nell’Annuario Karting 2003, non sia sufficiente ad
istituire la competenza della Camera per la soluzione delle controversie che
oppongano un affiliato della FIK alla FIK stessa in relazione all’organizzazione
interna della Federazione convenuta.
A tal riguardo il Collegio nota da un lato che la FIK, organizzazione sportiva
costituita quale soggetto distinto dall’ACI/CSAI, non prevede, in alcuna propria
norma, statutaria o regolamentare, l’adesione al sistema arbitrale della Camera; e
dell’altro lato che il fondamento della competenza arbitrale sarebbe semmai
rinvenibile, come afferma il Ricorrente, in norme adottate dall’ACI/CSAI, ossia
nel Regolamento Nazionale Sportivo. Di conseguenza, la FIK potrebbe essere
vincolata dalla clausola compromissoria adottata dall’ACI/CSAI solo nella misura
in cui le norme ACI/CSAI siano vincolanti per la FIK e solo nell’ambito materiale
per cui esse sono vincolanti.
Ritiene in proposito il Collegio che la FIK, pur mantenendo una propria
soggettività distinta dall’ACI/CSAI, sia vincolata dalle norme da questo ente
adottate per quelle attività di spettanza ACI/CSAI cui essa collabora, in virtù della
propria missione statutaria (art. 2 Statuto FIK). Tali norme riguardano, peraltro, ad avviso del Collegio, il solo esercizio del potere sportivo automobilistico, di cui
ACI/CSAI è, per l’Italia, il detentore esclusivo ed alla cui gestione, per quanto
riguarda il karting, collabora la FIK.
Con la conseguenza che la clausola compromissoria contenuta nel Regolamento
Nazionale Sportivo adottato dall’ACI/CSAI vincola la FIK solo in relazione alle
controversie che riguardano direttamente l’esercizio dell’attività sportiva; mentre
restano escluse le controversie relative alla vita interna della FIK, le quali non
sono correlate all’esercizio del potere sportivo. Una controversia come quella
insorta tra il Perrotta e la FIK, avente ad oggetto il procedimento elettorale per la
nomina di organi interni alla FIK, pertanto, non rientra nella clausola stabilita
dall’ACI/CSAI all’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo pubblicato
nell’Annuario Karting 2003.
8. Le considerazioni sopra svolte in relazione all’inesistenza di un accordo
compromissorio tra il Ricorrente e la FIK valgono anche ad escludere
l’invocabilità dell’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo nei confronti
dell’ACI/CSAI. In nessun modo infatti le domande proposte del Ricorrente (nella
misura in cui esse possano essere riferite anche all’ACI/CSAI) riguardano
l’attività sportiva per cui la clausola è stata prevista.
9. Sottolinea, infine, il Collegio che a fondare la competenza della Camera non
sono sufficienti, come sembra invece sostenere il Ricorrente, le previsioni della l.
17 ottobre 2003 n. 280. Anche se si ammettesse (ma senza concederlo) che la
FIK debba essere intesa quale federazione nazionale sportiva ai fini di tale legge,
dovrebbe comunque notarsi che questa non istituisce “automaticamente” la
competenza della Camera, sia che il giudizio presso questa venga configurato
come vero e proprio arbitrato, sia che la sua funzione venga ricondotta agli
ordinamenti federali, quale ultimo grado di giustizia sportiva: infatti la legge n.
280/2003 fa in ogni caso rinvio per la istituzione di un meccanismo arbitrale di
soluzione delle controversie alle clausole compromissorie contenute negli statuti
federali, ovvero alla regolamentazione endo-federale per la definizione dei gradi
di giustizia. Con la conseguenza che in entrambi i casi la competenza della
Camera deve fondarsi sulla previsione federale. E proprio tale fondamento manca
in relazione alla controversia dedotta di fronte a questo Collegio Arbitrale.
10. Le domande proposte dal Ricorrente non sono dunque ammissibili, per
difetto di accordo compromissorio, e pertanto esse devono essere respinte.
11. Per effetto delle considerazioni che precedono, devono ritenersi assorbite le
ulteriori eccezioni preliminari, di rito come di merito, sollevate dalle Resistenti. Il
Collegio nota peraltro come in capo all’ACI/CSAI, pur in presenza di una
clausola compromissoria, sarebbe difettata la legittimazione passiva, non essendo
individuabile, per tale soggetto, alcuna posizione soggettiva sulla quale la
domanda spiegata in arbitrato dal Ricorrente avrebbe potuto incidere.
B. Sulle spese
1. Ai sensi della tabella prevista dall’art. 25 del Regolamento, considerato, alla
luce dell’art. 23 comma 1 del Regolamento, il tempo resosi necessario
all’espletamento della funzione arbitrale, la complessità della controversia e la
capacità finanziaria delle parti, gli onorari per il Collegio Arbitrale vanno stabiliti
in Euro [...] omissis [...] (somma corrispondente a quella già determinata a titolo
d’acconto in data 1° marzo 2005), oltre ad accessori di legge e di Regolamento.
Tali onorari dovranno essere versati nella misura di un terzo a ciascuno dei
componenti del Collegio Arbitrale.
2. Le spese vanno determinate in complessivi Euro [...] omissis [...] per esborsi
dell’arbitro Luigi Fumagalli.
3. Attesa la circostanza che le domande del Ricorrente sono state respinte,
appare equo al Collegio Arbitrale porre a carico del Ricorrente stesso (ma con il
vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa delle Resistenti ex art. 814 cod.
proc. civ.) gli onorari del Collegio Arbitrale e le spese di arbitrato. Allo stesso
tempo appare equo al Collegio compensare tra le parti le spese di assistenza
legale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione,
1. respinge il ricorso proposto dal sig. Nicola Parrotta;
2. determina in Euro [...] omissis [...] (somma corrispondente a quella già
determinata a titolo d’acconto in data 1° marzo 2005), oltre ad accessori di
legge e di Regolamento, il compenso per il Collegio Arbitrale ed in Euro
[...] omissis [...] le spese per lo svolgimento dell’arbitrato (per spese
sostenute dall’arbitro Luigi Fumagalli);
3. pone il compenso del Collegio e le spese per lo svolgimento dell’arbitrato a
carico del sig. Nicola Parrotta (ma con il vincolo della solidarietà ed il
diritto di rivalsa delle Resistenti ex art. 814 cod. proc. civ.);
4. compensa tra le parti le spese di assistenza legale;
5. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano definitivamente
incamerati dal CONI.
Così deciso in Roma, l’11 marzo 2005, nella conferenza personale degli arbitri e
con voti unanimi.
F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli
F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo
F.to Prof. Avv. Massimo Coccia