CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 11/03/2005 TRA Nicola Parrotta contro Federazione Italiana Karting

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 11/03/2005 TRA Nicola Parrotta contro Federazione Italiana Karting Il Collegio Arbitrale composto da Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro riunito in conferenza personale in data 11 marzo 2005, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Nicola Parrotta, nato a Catanzaro il 26 marzo 1939 e residente in Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), via Orazio Vitale n. 26, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Saburri ed Orietta Vissani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Lina Musumarra, in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, giusta delega in calce alla istanza di arbitrato datata 30 marzo 2004 - ricorrente - contro Federazione Italiana Karting, con sede in Roma, via Solferino n. 32, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Gaspare Anastasi, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Raffaele Pelillo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, in Teramo, via Cavour n. 52, giusta delega a margine della memoria di costituzione datata 26 giugno 2004 e Automobil Club d’Italia (ACI), nella sua qualità di federazione sportiva ricomprendente quale sua articolazione interna la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), con sede in Roma, Via Solferino n. 32, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Franco Lucchesi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Majorano, Achille Sinatra e Francesco Guarino, e domiciliata ai fini dell’arbitrato presso la sede dell’Avvocatura dell’ACI in Roma, via Marsala n. 8, giusta procura generale alle liti in data 10 gennaio 2002 (per atto notar dott. Franco Mauro, rep. n. 103.407) - resistenti – per l’annullamento della decisione emessa, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della Federazione Italiana Karting, dal Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Karting in data 5 febbraio 2004, nonché per l’annullamento del successivo atto di proclamazione degli eletti a norma del comunicato della Federazione Italiana Karting n. 1 del 6 febbraio 2004 e di ogni altro antecedente e successivo atto pertinente e/o collegato alla procedura elettorale per la nomina delle cariche sociali della Federazione Italiana Karting per il quadriennio 2004/2007 FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” datata 30 marzo 2004 e depositata il 21 giugno 2004 (la “Istanza di Arbitrato”) il sig. Nicola Parrotta (il “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Karting (“FIK”) e l’Automobil Club d’Italia, nella sua qualità di titolare della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (“ACI/CSAI”) (FIK e ACI/CSAI congiuntamente le “Resistenti”), dando avvio presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (la “Camera”) al presente procedimento, ai sensi del Regolamento della Camera all’epoca vigente (il “Regolamento”). 2. Nella Istanza di Arbitrato, come corredata da 14 documenti, il Ricorrente ha esposto, tra l’altro, quanto segue: (i) che con decisione emessa il 5 febbraio 2004 (la “Decisione”) il Collegio di Probiviri della FIK, pronunciandosi ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della stessa Federazione, respingeva, tra l’altro, il ricorso proposto dall’odierno Ricorrente avverso le operazioni di elezione alle cariche sociali della FIK per il quadriennio 2004/2007, con particolare riferimento alle operazioni svoltesi in data 21 dicembre 2003, presso il seggio di Caserta, confermando la regolarità e la legittimità del risultato; (ii) che peraltro la procedura di votazione presso il seggio di Caserta si appalesa come irregolare, in relazione a quanto disposto dal regolamento di votazione emanato dalla FIK del 18 giugno 2003 (il “Regolamento di Votazione”) e ciò, in particolare, per i seguenti motivi:  violazione dell’art. 6 del Regolamento di Votazione, relativo alla identificazione dei votanti, per essere stati ammessi al voto alcuni minorenni non regolarmente identificati (sulla base della presentazione di documenti, i cui estremi sono riportati a verbale, che i minori non potevano possedere, o tramite l’esibizione di documenti di maggiorenni accompagnatori);  violazione del principio di libertà e segretezza del voto, e ciò in particolare in relazione all’espressione del voto da parte di minorenni, derivante dalla presenza in cabina di altre persone oltre al votante;  violazione per eccesso di potere, in relazione alla riapertura del seggio di Caserta da parte del Presidente dopo la chiusura del medesimo;  altre violazioni del Regolamento di Votazione, per l’assenza dal numero minimo dei componenti il seggio elettorale durante le operazioni di voto, per il mancato utilizzo dei tre registri forniti dalla Segreteria FIK per le annotazioni dei voti e l’utilizzo di uno solo dei medesimi, per il compimento delle operazioni di spoglio ad opera di soggetti non componenti il seggio elettorale; (iii) che il principio della “democrazia interna nella composizione degli organi” delle federazioni sportive nazionali è elemento fondamentale del vigente assetto legislativo, per effetto delle riforme introdotte con il d.lgs. 23 luglio 1997 n. 242; (iv) che la regolamentazione posta dall’ordinamento sportivo nazionale e la sua attuazione non può porsi in contrasto con i valori costituzionali; (v) che, alla luce di ciò, la disciplina della materia elettorale nel sistema FIK appare “in netto contrasto con l’art. 48 della Costituzione Italiana”, che riserva l’elettorato attivo ai cittadini maggiori di età; (vi) che le decisioni del Collegio dei Probiviri della FIK (così come dunque la Decisione), giusta il disposto dell’art. 17 dello Statuto FIK, sono inappellabili all’interno della Federazione stessa; (vii) che l’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo contenuto nell’Annuario Karting 2003 stabilisce l’adesione dell’ACI/CSAI al sistema di soluzione delle controversie previsto dal Regolamento della Camera; (viii) che la FIK deve intendersi quale organo dell’ACI/CSAI; (ix) che il tentativo di conciliazione esperito ai sensi del Titolo III del Regolamento della Camera, richiesto con istanza del 1° aprile 2004, era risultato infruttuoso, come risultante da verbale del 31 maggio 2004. 3. Sulla base di tali esposizioni, il Ricorrente, nel dare avvio alla procedura arbitrale, ha formulato le seguenti domande: “Piaccia all’Ill.mo Arbitro Unico o Collegio Arbitrale costituito su iniziativa del Sig. Parrotta Nicola, ogni contraria istanza disattesa e respinta dichiarare: IN VIA PRELIMINARE la nullità del Regolamento della FIK laddove è previsto il diritto di voto dei minorenni in riferimento all’art. 48 della Costituzione, quale supremo principio dell’Ordinamento statuale che espressamente stabilisce: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Dichiarare per le motivazioni sopra dedotte la nullità della suddetta norma del Regolamento elettorale ed di ogni atto conseguente, ivi incluse le elezioni svoltesi in data 21.12.2003 per il rinnovo delle cariche sociali della Federazione Italiana Karting. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE L’annullamento delle operazioni per l’elezione delle cariche sociali della Federazione Italiana Karting per il quadriennio 2004/2007 per nullità delle operazioni elettorali svoltesi nell’istituito seggio di Caserta e del successivo provvedimento di proclamazione degli eletti come da allegato ricorso, successivi motivi aggiunti, memoria conclusionale con ogni conseguente provvedimento dicompetenza. IN VIA SUBORDINATA L’annullamento delle operazioni per l’elezione delle cariche sociali della Federazione Italiana Karting per il quadriennio 2004/2007 con solo riferimento all’istituito seggio di Caserta e del successivo provvedimento di proclamazione degli eletti come da allegati ricorsi, successivi motivi aggiunti, memoria conclusionale con ogni conseguente pronuncia di competenza. IN VIA ANCOR PIU’ GRADATA L’adozione di ogni ulteriore congrua misura prospettata dal nominando Arbitro Unico o Collegio Arbitrale”. Il Ricorrente ha formulato inoltre le seguenti domande istruttorie: “Si chiede ordinarsi alla Federazione Italiana Karting l’acquisizione dei verbali dell’intero procedimento di impugnazione svoltosi innanzi il Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Karting culminato nel provvedimento 5.02.2004. Si chiede ordinarsi alla Federazione Italiana Karting l’acquisizione di tutti i documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali svoltesi il 21.12.2003 presso gli istituti seggi di Bologna e Caserta. Si chiede l’escussione di tutti i testi già escussi nel procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Karting culminato nel provvedimento 5.02.2004 in ordine ai fatti verificatisi durante le operazioni di voto presso il seggio di Caserta il 21.12.2003”. 4. Con “Memoria di costituzione” in data 26 giugno 2004 e depositata, con 8 documenti, il 28 giugno 2004, la FIK si è costituita nel presente procedimentoarbitrale, opponendosi al ricorso del Parrotta e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all’On.le Collegio Arbitrale, previa declaratoria della propria incompetenza funzionale in materia elettorale, nei termini come prospettati con la domanda introduttiva, dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Nicola Parrotta. In subordine, previa dichiarazione di inammissibilità in ordine a tutte le questioni in rito e nel merito innovativamente presentate rispetto all’atto introduttivo, da individuarsi nel ricorso presentato al Collegio dei Probiviri FIK o perché in contrasto con i principi generali, quali la eccezione di norme regolamentari – peraltro di ordinamento sportivo interno – rigettare la domanda stessa perché infondata da ogni suo estremo di fatto e di diritto”. 5. A sostegno della propria difesa, la FIK fa valere infatti sia motivi attinenti all’ammissibilità sia motivi relativi al merito delle domande formulate dal Ricorrente. Sotto il primo profilo, in particolare, la FIK allega che la domanda del Parrotta sia “inammissibile”, “non risultando il contenzioso elettorale fra le ipotesi compromettibili in arbitri” poiché “la consultazione elettorale ... è fattispecie che non integra ipotesi di diritto disponibili”. Inoltre, ad avviso della FIK, la “materia sportiva”, deducibile in arbitrato secondo il Regolamento della Camera “non può annoverare o retroagire a tutto quanto appartiene alla selezione affidata al responso elettorale, per la scelta dei componenti degli organi federali”, e ciò anche considerando la distinzione tra esercizio di una funzione spettante ai componenti dell’organo e svolgimento della procedura volta adeleggere i componenti dell’organo. Le particolari caratteristiche, poi, del procedimento elettorale indurrebbero, ad avviso della FIK, a qualificare la posizione dei partecipanti in termini di interessi (ancorché giuridicamente qualificata) e, producendo una serie complessa di effetti, comporterebbero il coinvolgimento nell’arbitrato di una serie di controinteressati: con la conseguenza, sotto entrambi i profili, della incompatibilità del giudizio sulla regolarità della procedura elettorale con le caratteristiche del procedimento arbitrale e la necessaria rimessione al Giudice naturale (dello Stato). L’ammissibilità del ricorso dal Parrotta è contestata poi sotto altri profili. In via generale essa è contestata per la mancata partecipazione dell’ACI/CSAI alla procedura di conciliazione, laddove l’ACI/CSAI è stata evocata nella fase arbitrale, venuta così a configurarsi in una “chiave plurilaterale”. In via particolare è contestata poi una censura (relativa alla ammissione al voto di minorenni) per non essere stata fatta valere nella fase di conciliazione; e allo stesso modo è contestata, per tardività e per mancato esaurimento dei rimedi interni alla Federazione, la censura svolta direttamente contro il dettato regolamentare FIK. Sotto il secondo profilo, attinente al merito delle domande del Parrotta, la FIK allega come le censure dedotte in arbitrato siano già state respinte dall’organo FIK (la Commissione dei Probiviri) e che rispetto ad esse nulla il Ricorrente avrebbe aggiunto. Inoltre la FIK fa rilevare che le asserite illegittimità per contrasto con principi con costituzionali non sussisterebbero, poiché nel contesto di una associazione sportiva deve ritenersi ammessa la partecipazione al voto di tutti coloro i quali l’ordinamento riconosce la possibilità di effettuare attività sportiva. 6. In data 12 luglio 2004 il Presidente della Camera, visti gli atti e le prospettazioni delle parti, nominava il Collegio Arbitrale nella persona del prof. avv. Luigi Fumagalli, del prof. avv. Massimo Coccia e del prof. avv. Massimo Zaccheo. Il prof. avv. Luigi Fumagalli veniva designato Presidente del Collegio. 7. In data 17 settembre 2004 si è tenuta la prima udienza del Collegio Arbitrale. In tale occasione l’ACI/CSAI non compariva; il Ricorrente e la FIK chiedevano al Collegio Arbitrale, d’intensa tra loro, il rinvio ad altra udienza della trattazione della controversia. 8. In data 20 ottobre 2004 il Ricorrente depositava “Motivi Aggiunti”, con 4 documenti, allegando di essere venuta a conoscenza di ulteriori nuovi fatti e circostanze, tali da rappresentare ulteriore motivo di nullità/annullabilità delle operazioni di voto già censurate come la Istanza di Arbitrato. In particolare il Ricorrente fa valere che tre elettori, risultanti come votanti nei verbali delle operazioni presso il seggio di Caserta, hanno dichiarato di non aver votato; ed inoltre che nell’atto contenente il riepilogo dei voti risulta confermato, per effetto di un’annotazione dell’addetto al computer, che al voto erano stati ammessi elettori minorenni identificati su presentazione non di documento proprio, ma di documento dell’accompagnatore. Negli stessi Motivi Aggiunti, poi, la Ricorrente ha formulato nuove istanze istruttorie. 9. In data 29 ottobre 2004 l’ACI/CSAI si è costituita nel procedimento arbitrale, depositando “Comparsa di costituzione e risposta” di pari data, accompagnata da 3 documenti, chiedendo al Collegio Arbitrale di “ritenere e dichiarare improcedibile o inammissibile, o comunque infondata per difetto di legittimazione passiva, l’istanza arbitrale avanzata contro l’ACI-CSAI con tutte lerelative domande, e di conseguenza pronunciare. Condannare l’attore a spese ed onorari di lite”. 10. Ad illustrazione della propria difesa l’ACI/CSAI fa rilevare di essere del tutto sfornita di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte dal Ricorrente in relazione all’elezione delle cariche sociali della FIK; e ciò perché, ad avviso dell’ACI/CSAI, tra ACI/CSAI e FIK non corre rapporto alcuno di immedesimazione organica, dovendosi al contrario considerare tali enti come soggetti distinti, operanti sulla base di distinte previsioni statutarie. Inoltre l’ACI/CSAI fa rilevare che comunque la domanda proposta nei suoi confronti non sarebbe procedibile, non essendo stato esperito nei suoi confronti il necessario tentativo di conciliazione. 11. In data 5 novembre 2004 il Ricorrente depositava nuova “Memoria”, accompagnata da 5 documenti, intesa a replicare alle eccezioni sollevate dalle Resistenti. In particolare, sulla questione della arbitrabilità della controversia, il Ricorrente, sottolineato il rilievo per l’ordinamento generale, e non per il solo sistema sportivo, della disciplina dei procedimenti elettorali interni alle federazioni sportive nazionali, e ricordati alcuni precedenti pronunce di organi arbitrali istituiti ai sensi del Regolamento della Camera, ribadisce come anche controversie che contrappongano un interesse pubblico all’interesse legittimo del privato siano passibili di compromesso arbitrale. In ogni caso, il Ricorrente fa rilevare che un problema di competenza (da affermare dunque) non si porrebbe nemmeno, ove si ritenesse, sulla scorta della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5025/2004, che il giudizio della Camera costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva, daesperire obbligatoriamente prima del ricorso giurisdizionale. Sulla questione della natura della FIK, infine, il Ricorrente illustra e ribadisce come a proprio avviso la FIK sia legata all’ACI/CSAI da un rapporto di “delegazione intersoggettiva/identificazione strutturale”, con la conseguente sottoposizione della FIK al Regolamento della Camera e alla disciplina della legge n. 280/2003. 12. In data 21 gennaio 2005, successivamente al rinvio di udienze fissate in date precedenti, ha avuto luogo la seconda udienza del procedimento arbitrale. In tale occasione le parti hanno consentito alla proroga del termine di pronuncia del lodo sino al 30 giugno 2005 e quindi hanno svolto le proprie difese, replicando alle tesi avversarie. All’esito dell’udienza il Collegio Arbitrale ha fissato termine per il deposito di memorie conclusionali e si è riservato di decidere sulle istanze delle parti. 13. Nei termini fissati dal Collegio, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusionali, argomentando e insistendo per l’accoglimento delle istanze proposte in corso di arbitrato. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità e/o proponibilità delle domande della Ricorrente 1. Ritiene il Collegio che le domande proposte dal Ricorrente non siano ammissibili, e che su di esse il Collegio non abbia potere di pronunciare. 2. Il Regolamento infatti dispone che l’arbitrato da esso disciplinato possa essere attivato: (i) “quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale …” (art. 7 comma 1 lett. a) o “vi sia comunque tra le parti … un accordoarbitrale …” (art. 7 comma 1 lett. b); (ii) “a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale … o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (art. 7 comma 2); (iii) “solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento” (art. 7 comma 6, prima frase) ed (iv) “entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione” (art. 7 comma 6, seconda frase). Inoltre si prevede che l’arbitrato non possa essere instaurato: (v) “da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping” (art. 7 comma 3), oppure (vi) allorché per la controversia in esso dedotta “siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni” (art. 7 comma 4). 3. A tal riguardo il Collegio nota che nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità sopra indicate ai punti ii, iv, v, e vi. Controversia è invece insorta tra le parti in ordine alla soddisfazione della condizione dell’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, quanto meno nei confronti dell’ACI/CSAI (punto iii); ma soprattutto circa l’esistenza e la portata della clausola compromissoria (punto i). Anche a prescindere dalle eccezioni delle Resistenti, e dal loro tenore, il profilo dell’esistenza stessa, prima e oltre che quello della validità, di un accordo istitutivo della competenza arbitrale per la risoluzione ai sensi del Regolamentodella controversia insorta tra le parti potrebbe comunque, ad avviso del Collegio, essere valutato d’ufficio. Ed in effetti il lodo pronunciato sulla base di compromesso nullo (o, a maggior ragione, inesistente) sarebbe in ogni caso, a sua volta, nullo (art. 829, primo comma n. 1 cod. proc. civ.). 4. Se, su di un piano generale, è evidente come l’esistenza di un accordo compromissorio sia condizione necessaria affinché sorga il potere degli arbitri di conoscere sulle domande ad essi proposte, sul piano particolare della disciplina applicabile alla soluzione della controversie presso la Camera è altrettanto innegabile come la competenza dei collegi arbitrali della Camera sia condizionata dall’esistenza di apposite disposizioni contenute negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive nazionali (art. 12 comma 4 Statuto CONI) ovvero di altro espresso accordo compromissorio tra le parti (art. 12 comma 5 Statuto CONI). 5. Al fine di fondare la “competenza” del CollegioArbitrale adito ai sensi del Regolamento il Parrotta invoca l’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo contenuto nell’Annuario Karting 2003, il quale prevede che la “Federazione ACI/CSAI aderisce alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, prevista dall’art. 12 dello statuto del CONI e relativo Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni il 1° agosto 2001 con delibera n. 1188”. Lo stesso Ricorrente illustra, allo stesso tempo, come tale dicitura non sia riportata nell’Annuario 2004, ma ritiene comunque applicabile la disposizione menzionata nell’Annuario 2003. 6. A tal riguardo osserva il Collegio, richiamando quanto già affermato da altro collegio istituito ai sensi del Regolamento (lodo 1° luglio 2004, Betti c. CSAI), chela mancata menzione nell’Annuario 2004 dell’adesione dell’ACI/CSAI al sistema arbitrale della Camera, espressamente deliberata nel dicembre 2001 e non ancora revocata all’epoca della pubblicazione dell’Annuario 2004 (e della proposizione della domanda da parte del Parrotta) con atto uguale e contrario a quella con cui si era realizzata, non abbia fatto venire meno la competenza della Camera in relazione alle controversie comprese nel suo ambito di applicazione. 7. Ritiene peraltro il Collegio che l’adesione alla Camera da parte dell’ACI/CSAI, menzionata nell’Annuario Karting 2003, non sia sufficiente ad istituire la competenza della Camera per la soluzione delle controversie che oppongano un affiliato della FIK alla FIK stessa in relazione all’organizzazione interna della Federazione convenuta. A tal riguardo il Collegio nota da un lato che la FIK, organizzazione sportiva costituita quale soggetto distinto dall’ACI/CSAI, non prevede, in alcuna propria norma, statutaria o regolamentare, l’adesione al sistema arbitrale della Camera; e dell’altro lato che il fondamento della competenza arbitrale sarebbe semmai rinvenibile, come afferma il Ricorrente, in norme adottate dall’ACI/CSAI, ossia nel Regolamento Nazionale Sportivo. Di conseguenza, la FIK potrebbe essere vincolata dalla clausola compromissoria adottata dall’ACI/CSAI solo nella misura in cui le norme ACI/CSAI siano vincolanti per la FIK e solo nell’ambito materiale per cui esse sono vincolanti. Ritiene in proposito il Collegio che la FIK, pur mantenendo una propria soggettività distinta dall’ACI/CSAI, sia vincolata dalle norme da questo ente adottate per quelle attività di spettanza ACI/CSAI cui essa collabora, in virtù della propria missione statutaria (art. 2 Statuto FIK). Tali norme riguardano, peraltro, ad avviso del Collegio, il solo esercizio del potere sportivo automobilistico, di cui ACI/CSAI è, per l’Italia, il detentore esclusivo ed alla cui gestione, per quanto riguarda il karting, collabora la FIK. Con la conseguenza che la clausola compromissoria contenuta nel Regolamento Nazionale Sportivo adottato dall’ACI/CSAI vincola la FIK solo in relazione alle controversie che riguardano direttamente l’esercizio dell’attività sportiva; mentre restano escluse le controversie relative alla vita interna della FIK, le quali non sono correlate all’esercizio del potere sportivo. Una controversia come quella insorta tra il Perrotta e la FIK, avente ad oggetto il procedimento elettorale per la nomina di organi interni alla FIK, pertanto, non rientra nella clausola stabilita dall’ACI/CSAI all’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo pubblicato nell’Annuario Karting 2003. 8. Le considerazioni sopra svolte in relazione all’inesistenza di un accordo compromissorio tra il Ricorrente e la FIK valgono anche ad escludere l’invocabilità dell’art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo nei confronti dell’ACI/CSAI. In nessun modo infatti le domande proposte del Ricorrente (nella misura in cui esse possano essere riferite anche all’ACI/CSAI) riguardano l’attività sportiva per cui la clausola è stata prevista. 9. Sottolinea, infine, il Collegio che a fondare la competenza della Camera non sono sufficienti, come sembra invece sostenere il Ricorrente, le previsioni della l. 17 ottobre 2003 n. 280. Anche se si ammettesse (ma senza concederlo) che la FIK debba essere intesa quale federazione nazionale sportiva ai fini di tale legge, dovrebbe comunque notarsi che questa non istituisce “automaticamente” la competenza della Camera, sia che il giudizio presso questa venga configurato come vero e proprio arbitrato, sia che la sua funzione venga ricondotta agli ordinamenti federali, quale ultimo grado di giustizia sportiva: infatti la legge n. 280/2003 fa in ogni caso rinvio per la istituzione di un meccanismo arbitrale di soluzione delle controversie alle clausole compromissorie contenute negli statuti federali, ovvero alla regolamentazione endo-federale per la definizione dei gradi di giustizia. Con la conseguenza che in entrambi i casi la competenza della Camera deve fondarsi sulla previsione federale. E proprio tale fondamento manca in relazione alla controversia dedotta di fronte a questo Collegio Arbitrale. 10. Le domande proposte dal Ricorrente non sono dunque ammissibili, per difetto di accordo compromissorio, e pertanto esse devono essere respinte. 11. Per effetto delle considerazioni che precedono, devono ritenersi assorbite le ulteriori eccezioni preliminari, di rito come di merito, sollevate dalle Resistenti. Il Collegio nota peraltro come in capo all’ACI/CSAI, pur in presenza di una clausola compromissoria, sarebbe difettata la legittimazione passiva, non essendo individuabile, per tale soggetto, alcuna posizione soggettiva sulla quale la domanda spiegata in arbitrato dal Ricorrente avrebbe potuto incidere. B. Sulle spese 1. Ai sensi della tabella prevista dall’art. 25 del Regolamento, considerato, alla luce dell’art. 23 comma 1 del Regolamento, il tempo resosi necessario all’espletamento della funzione arbitrale, la complessità della controversia e la capacità finanziaria delle parti, gli onorari per il Collegio Arbitrale vanno stabiliti in Euro [...] omissis [...] (somma corrispondente a quella già determinata a titolo d’acconto in data 1° marzo 2005), oltre ad accessori di legge e di Regolamento. Tali onorari dovranno essere versati nella misura di un terzo a ciascuno dei componenti del Collegio Arbitrale. 2. Le spese vanno determinate in complessivi Euro [...] omissis [...] per esborsi dell’arbitro Luigi Fumagalli. 3. Attesa la circostanza che le domande del Ricorrente sono state respinte, appare equo al Collegio Arbitrale porre a carico del Ricorrente stesso (ma con il vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa delle Resistenti ex art. 814 cod. proc. civ.) gli onorari del Collegio Arbitrale e le spese di arbitrato. Allo stesso tempo appare equo al Collegio compensare tra le parti le spese di assistenza legale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, 1. respinge il ricorso proposto dal sig. Nicola Parrotta; 2. determina in Euro [...] omissis [...] (somma corrispondente a quella già determinata a titolo d’acconto in data 1° marzo 2005), oltre ad accessori di legge e di Regolamento, il compenso per il Collegio Arbitrale ed in Euro [...] omissis [...] le spese per lo svolgimento dell’arbitrato (per spese sostenute dall’arbitro Luigi Fumagalli); 3. pone il compenso del Collegio e le spese per lo svolgimento dell’arbitrato a carico del sig. Nicola Parrotta (ma con il vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa delle Resistenti ex art. 814 cod. proc. civ.); 4. compensa tra le parti le spese di assistenza legale; 5. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano definitivamente incamerati dal CONI. Così deciso in Roma, l’11 marzo 2005, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo F.to Prof. Avv. Massimo Coccia
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